Art. 22.
I contributi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti da queste stesse leggi.
I contributi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti da queste stesse leggi.