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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 30756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30756 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KK AI, n. in Marocco il 20/11/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Basilio Foti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30756 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2022., la Corte di appello di Torino, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall'imputato AI KK, lo ha assolto da due dei quattro reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente al medesimo contestati, in continuazione, al capo A) della rubrica, riducendo conseguentemente la pena complessiva inflitta. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, lamentando, con unico motivo, la violazione del divieto di reformatio in pejus. Pur riducendo la pena inflitta in primo grado - si lamenta - nel rideterminare il trattamento sanzionatorio con riguardo al più grave dei residui due reati contestati al capo A), meno grave di quello ritenuto in primo grado e oggetto della pronuncia assolutoria, la Corte territoriale aveva ridotto la pena base, ma aveva illegittimamente praticato un aumento a titolo di continuazione interna per il restante reato satellite in misura superiore a quella determinata dal giudice di primo grado con riguardo altre reati satelliti in allora ritenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo un orientamento di questa Corte ripetutamente affermato - richiamato dal Procuratore generale per richiedere il rigetto del ricorso - non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196). Questa principio, tuttavia, deve ritenersi valido soltanto laddove il mutamento di struttura del reato continuato impedisca un logico raffronto con i reati - e la relativa quantificazione di pena - giudicati in primo grado, non essendovi altrimenti ragione per derogare al tradizionale principio giusta il quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla 2 sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, IA Morales, Rv. 232066). In quest'ottica, si è ad es. affermato che nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore di quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la posizione di questi ultimi non muta nonostante la variazione della definizione giuridica data dalla violazione più grave (Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Savanese, Rv. 261035; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601). 2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva fissato la pena per la violazione più grave contestata al capo A) in anni tre di reclusione e 10.000 euro di multa. Pur non essendo stato specificamente indicato quale, tra i quattro reati, dovesse ritenersi quello più grave, il rifermento alla necessità di discostarsi dal minimo edittale anche "per il dato quantitativo davvero consistente di hashish riferibile al KK" lascia chiaramente intendere che tale sia stata ritenuta la detenzione dei 5 Kg. di hashish rinvenuti presso la cantina dell'abitazione, vale a dire uno dei due reati per cui è intervenuta sentenza di assoluzione in grado di appello. Per gli altri tre episodi, a titolo di continuazione interna al capo A), il primo giudice aveva aumentato la pena di mesi due di reclusione e 200 euro di multa. Nel rideterminare la pena per i due residui reati, indicando quale violazione più grave la detenzione di 500 gr. di hashish commessa in data 13 settembre 2021, la Corte territoriale ha fissato la pena base in anni due di reclusione e 6.000 euro di multa e l'ha poi aumentata per il residuo reato satellite di mesi sei di reclusione e 400 euro di multa, così praticando un aumento sensibilmente superiore a quello che, per lo stesso reato satellite e per altri due, aveva in primo grado giustificato un complessivo aumento di soli due mesi di reclusione e 200 euro di multa rispetto alla cui determinazione il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza. Trattandosi, dunque, di situazioni certamente comparabili, nonostante il mutamento della struttura del reato continuato, sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, elemento autonomo concorrente alla determinazione del trattamento sanzionatorio giusta i principi affermati dalla citata sentenza IA Morales. 3 3. Trattandosi di operare una nuova valutazione discrezionale di merito sulla misura dell'aumento di pena per il residuo reato satellite di cui al capo A), da contenersi nei limiti di quella quantificata dal primo giudice per il medesimo reato e per ulteriori due, la sentenza impugnata va annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 20 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Basilio Foti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30756 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2022., la Corte di appello di Torino, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall'imputato AI KK, lo ha assolto da due dei quattro reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente al medesimo contestati, in continuazione, al capo A) della rubrica, riducendo conseguentemente la pena complessiva inflitta. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, lamentando, con unico motivo, la violazione del divieto di reformatio in pejus. Pur riducendo la pena inflitta in primo grado - si lamenta - nel rideterminare il trattamento sanzionatorio con riguardo al più grave dei residui due reati contestati al capo A), meno grave di quello ritenuto in primo grado e oggetto della pronuncia assolutoria, la Corte territoriale aveva ridotto la pena base, ma aveva illegittimamente praticato un aumento a titolo di continuazione interna per il restante reato satellite in misura superiore a quella determinata dal giudice di primo grado con riguardo altre reati satelliti in allora ritenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo un orientamento di questa Corte ripetutamente affermato - richiamato dal Procuratore generale per richiedere il rigetto del ricorso - non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196). Questa principio, tuttavia, deve ritenersi valido soltanto laddove il mutamento di struttura del reato continuato impedisca un logico raffronto con i reati - e la relativa quantificazione di pena - giudicati in primo grado, non essendovi altrimenti ragione per derogare al tradizionale principio giusta il quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla 2 sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, IA Morales, Rv. 232066). In quest'ottica, si è ad es. affermato che nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore di quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la posizione di questi ultimi non muta nonostante la variazione della definizione giuridica data dalla violazione più grave (Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Savanese, Rv. 261035; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601). 2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva fissato la pena per la violazione più grave contestata al capo A) in anni tre di reclusione e 10.000 euro di multa. Pur non essendo stato specificamente indicato quale, tra i quattro reati, dovesse ritenersi quello più grave, il rifermento alla necessità di discostarsi dal minimo edittale anche "per il dato quantitativo davvero consistente di hashish riferibile al KK" lascia chiaramente intendere che tale sia stata ritenuta la detenzione dei 5 Kg. di hashish rinvenuti presso la cantina dell'abitazione, vale a dire uno dei due reati per cui è intervenuta sentenza di assoluzione in grado di appello. Per gli altri tre episodi, a titolo di continuazione interna al capo A), il primo giudice aveva aumentato la pena di mesi due di reclusione e 200 euro di multa. Nel rideterminare la pena per i due residui reati, indicando quale violazione più grave la detenzione di 500 gr. di hashish commessa in data 13 settembre 2021, la Corte territoriale ha fissato la pena base in anni due di reclusione e 6.000 euro di multa e l'ha poi aumentata per il residuo reato satellite di mesi sei di reclusione e 400 euro di multa, così praticando un aumento sensibilmente superiore a quello che, per lo stesso reato satellite e per altri due, aveva in primo grado giustificato un complessivo aumento di soli due mesi di reclusione e 200 euro di multa rispetto alla cui determinazione il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza. Trattandosi, dunque, di situazioni certamente comparabili, nonostante il mutamento della struttura del reato continuato, sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, elemento autonomo concorrente alla determinazione del trattamento sanzionatorio giusta i principi affermati dalla citata sentenza IA Morales. 3 3. Trattandosi di operare una nuova valutazione discrezionale di merito sulla misura dell'aumento di pena per il residuo reato satellite di cui al capo A), da contenersi nei limiti di quella quantificata dal primo giudice per il medesimo reato e per ulteriori due, la sentenza impugnata va annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 20 aprile 2023.