CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16460 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di NO CH, nato a [...] il [...].1, avverso l'ordinanza in data 21/09/2023 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l'indagato le memorie dell'avv. Ettore Censano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di appello proposta da CH NO avverso l'ordinanza in data 16 giugno 2023 della Corte di appello di Bari di diniego di sostituzione della misura detentiva carceraria con altra misura meno afflittiva. 2. L'indagato lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., perché se la pena irrogabile è inferiore ai tre anni, non è possibile applicare la misura custodiale in carcere, ancorché vi sia stata l'evasione nel quinquennio. Nelle successive memorie, ribadita l'interpretazione sostenuta come l'unica Penale Sent. Sez. 3 Num. 16460 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 costituzionalmente orientata, lamenta l'omessa motivazione sulla possibilità di un cumulo di misure e chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite per la particolare importanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Dall'ordinanza impugnata si desume che il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Bari ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello ha rigettato l'istanza formulata, sulla base dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., di sostituzione della misura carceraria in atto con altra misura meno afflittiva, ritenendo ostativa la prescrizione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha motivatamente confermato tale decisione, osservando che la seconda norma prevale sulla prima. Il ricorrente sostiene invece che tale interpretazione non sia corretta. La tesi difensiva è disancorata dal dato normativo come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. E' pacifico infatti che l'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. sia norma di carattere speciale rispetto all'art. 275, comma 2-bis, cod. prcc. pen. (Sez. 6, n. 34107 del 15/06/2023, Ulhaq, Rv. 285157; Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960). Plurime considerazioni fondano tale conclusione: innanzi tutto, la collocazione sistematica dell'art. 275 cod. proc. pen., recante i criteri di scelta delle misure, nel capo I relativo alle disposizioni generali in materia di misure cautelari personali, mentre l'art. 284 cod. proc. pen., relativo agli arresti domiciliari, rientra nelle misure coercitive del capo II;
in secondo luogo, la stessa formulazione letterale del comma 2-bis dell'art. 275 cod. prcc. pen., che, nello stabilire il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere se la pena detentiva sia inferiore ai tre anni di reclusione, fa salve le prescrizioni dell'art. 276, comma 1-ter e 280, comma 3, cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, a prescindere dalla pena, quando vi sia stata la trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, a meno che il fatto non sia di lieve entità, e la neutralizzazione dei limiti della custodia carceraria previsti dal precedente comma 2 dell'art. 280 cod. proc. pen., in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Se già l'art. 275 cod. proc. pen. contempla alcune eccezioni al divieto di applicazione della misura di massimo rigore, in deroga al criterio della pena inferiore ai tre anni di reclusione, non deve meravigliare che un'ulteriore eccezione si ricavi dal successivo art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., secondo cui "Non 2 possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie". Ciò significa che se non è possibile applicare una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, è obbligatoria l'applicazione della custodia in carcere, in presenza di evasione e in assenza del fatto di lieve entità. E' stato osservato nella sentenza Ulhaq, citata, che tale norma contempla dunque una presunzione non più di carattere "assoluto", bensì "relativo"j di inadeguatezza della misura domiciliare nei confronti del soggetto che, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, ha già violato le prescrizioni in precedenza imposte, presunzione che può essere vinta solo dal ricorrere cumulativo di due condizioni: la lieve entità del fatto e l'adeguatezza della misura domiciliare. Secondo il ricorrente, il limite dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. sarebbe prevalente e imporrebbe, nell'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari per il divieto dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., l'applicazione di una misura meno afflittiva, se del caso adottata congiuntamente con altre o con prescrizioni assai stringenti, dal momento che, in caso di violazione delle prescrizioni, opererebbe comunque l'art. 276 cod. proc. pen. La lettura proposta non è tuttavia costituzionalmente orientata come sostiene la difesa, bensì inammissibilmente riduttiva e restrittiva delle norme considerate nel loro complesso. Il sistema è certamente costruito sulla residualità della custodia cautelare in carcere, ma non tollera trasgressioni, per cui, in deroga alle regole di carattere generale, allorquando vi siano violazioni delle prescrizioni, tipicamente degli arresti domiciliari, allora non operano più limiti prescritti in generale per la custodia cautelare in carcere, perché viene meno l'adeguatezza della misura detentiva meno afflittiva. Per le stesse ragioni, non si ravvisano i presupposti della particolare importanza della questione che giustifichino la rimessione della controversia alle Sezioni Unite. Nel caso in esame, poi, va ulteriormente evidenziato che il Tribunale ha motivato, nello specifico, in merito al mancato superamento della presunzione relativa, perché il decorso del tempo e la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna e della suocera sono stati considerati fattori recessivi rispetto all'inquietante (così definita dal Tribunale) biografia criminale del prevenuto: evasione in data 19 ottobre 2021; evasione con effrazione del braccialetto elettronico in data 10 maggio 2021; arresto eseguito in data 21 marzo 2022 dal personale della polizia penitenziaria per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti accaduti nel carcere di Foggia. 3 Il Tribunale ha valutato quindi l'assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari, stante la gravità dei fatti, la serialità e la ripetitività delle condotte, la totale inaffidabilità dell'agente, che ha dimostrato in plurime occasioni di non essere capace di adeguarsi alle prescrizioni. Tale parte della motivazione, non manifestamente illogica o contraddittoria, non è stata confutata dal ricorrente, con il che la tesi difensiva proposta appare disancorata anche dal dato processuale. Peraltro, dall'analisi complessiva delle argomentazioni adottate dal Tribunale emerge una valutazione di inadeguatezza di tutte le altre misure non custodiali cosicché, anche volendo prescindere dalla presunzione stabilita dall'art. 284, comma 5-bis, deve ritenersi che il Tribunale ha applicato la regola prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che consente di superare i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. allorché tutte le altre misure, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate (Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c:omma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l'indagato le memorie dell'avv. Ettore Censano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di appello proposta da CH NO avverso l'ordinanza in data 16 giugno 2023 della Corte di appello di Bari di diniego di sostituzione della misura detentiva carceraria con altra misura meno afflittiva. 2. L'indagato lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., perché se la pena irrogabile è inferiore ai tre anni, non è possibile applicare la misura custodiale in carcere, ancorché vi sia stata l'evasione nel quinquennio. Nelle successive memorie, ribadita l'interpretazione sostenuta come l'unica Penale Sent. Sez. 3 Num. 16460 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 costituzionalmente orientata, lamenta l'omessa motivazione sulla possibilità di un cumulo di misure e chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite per la particolare importanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Dall'ordinanza impugnata si desume che il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Bari ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello ha rigettato l'istanza formulata, sulla base dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., di sostituzione della misura carceraria in atto con altra misura meno afflittiva, ritenendo ostativa la prescrizione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha motivatamente confermato tale decisione, osservando che la seconda norma prevale sulla prima. Il ricorrente sostiene invece che tale interpretazione non sia corretta. La tesi difensiva è disancorata dal dato normativo come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. E' pacifico infatti che l'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. sia norma di carattere speciale rispetto all'art. 275, comma 2-bis, cod. prcc. pen. (Sez. 6, n. 34107 del 15/06/2023, Ulhaq, Rv. 285157; Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960). Plurime considerazioni fondano tale conclusione: innanzi tutto, la collocazione sistematica dell'art. 275 cod. proc. pen., recante i criteri di scelta delle misure, nel capo I relativo alle disposizioni generali in materia di misure cautelari personali, mentre l'art. 284 cod. proc. pen., relativo agli arresti domiciliari, rientra nelle misure coercitive del capo II;
in secondo luogo, la stessa formulazione letterale del comma 2-bis dell'art. 275 cod. prcc. pen., che, nello stabilire il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere se la pena detentiva sia inferiore ai tre anni di reclusione, fa salve le prescrizioni dell'art. 276, comma 1-ter e 280, comma 3, cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, a prescindere dalla pena, quando vi sia stata la trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, a meno che il fatto non sia di lieve entità, e la neutralizzazione dei limiti della custodia carceraria previsti dal precedente comma 2 dell'art. 280 cod. proc. pen., in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Se già l'art. 275 cod. proc. pen. contempla alcune eccezioni al divieto di applicazione della misura di massimo rigore, in deroga al criterio della pena inferiore ai tre anni di reclusione, non deve meravigliare che un'ulteriore eccezione si ricavi dal successivo art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., secondo cui "Non 2 possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie". Ciò significa che se non è possibile applicare una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, è obbligatoria l'applicazione della custodia in carcere, in presenza di evasione e in assenza del fatto di lieve entità. E' stato osservato nella sentenza Ulhaq, citata, che tale norma contempla dunque una presunzione non più di carattere "assoluto", bensì "relativo"j di inadeguatezza della misura domiciliare nei confronti del soggetto che, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, ha già violato le prescrizioni in precedenza imposte, presunzione che può essere vinta solo dal ricorrere cumulativo di due condizioni: la lieve entità del fatto e l'adeguatezza della misura domiciliare. Secondo il ricorrente, il limite dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. sarebbe prevalente e imporrebbe, nell'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari per il divieto dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., l'applicazione di una misura meno afflittiva, se del caso adottata congiuntamente con altre o con prescrizioni assai stringenti, dal momento che, in caso di violazione delle prescrizioni, opererebbe comunque l'art. 276 cod. proc. pen. La lettura proposta non è tuttavia costituzionalmente orientata come sostiene la difesa, bensì inammissibilmente riduttiva e restrittiva delle norme considerate nel loro complesso. Il sistema è certamente costruito sulla residualità della custodia cautelare in carcere, ma non tollera trasgressioni, per cui, in deroga alle regole di carattere generale, allorquando vi siano violazioni delle prescrizioni, tipicamente degli arresti domiciliari, allora non operano più limiti prescritti in generale per la custodia cautelare in carcere, perché viene meno l'adeguatezza della misura detentiva meno afflittiva. Per le stesse ragioni, non si ravvisano i presupposti della particolare importanza della questione che giustifichino la rimessione della controversia alle Sezioni Unite. Nel caso in esame, poi, va ulteriormente evidenziato che il Tribunale ha motivato, nello specifico, in merito al mancato superamento della presunzione relativa, perché il decorso del tempo e la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna e della suocera sono stati considerati fattori recessivi rispetto all'inquietante (così definita dal Tribunale) biografia criminale del prevenuto: evasione in data 19 ottobre 2021; evasione con effrazione del braccialetto elettronico in data 10 maggio 2021; arresto eseguito in data 21 marzo 2022 dal personale della polizia penitenziaria per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti accaduti nel carcere di Foggia. 3 Il Tribunale ha valutato quindi l'assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari, stante la gravità dei fatti, la serialità e la ripetitività delle condotte, la totale inaffidabilità dell'agente, che ha dimostrato in plurime occasioni di non essere capace di adeguarsi alle prescrizioni. Tale parte della motivazione, non manifestamente illogica o contraddittoria, non è stata confutata dal ricorrente, con il che la tesi difensiva proposta appare disancorata anche dal dato processuale. Peraltro, dall'analisi complessiva delle argomentazioni adottate dal Tribunale emerge una valutazione di inadeguatezza di tutte le altre misure non custodiali cosicché, anche volendo prescindere dalla presunzione stabilita dall'art. 284, comma 5-bis, deve ritenersi che il Tribunale ha applicato la regola prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che consente di superare i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. allorché tutte le altre misure, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate (Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c:omma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente