Articolo 138 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 137Articolo 139
Versione
6 maggio 1952
Art. 138.
(Atto di concessione)


L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore puo' esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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