CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 54
CGARS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte d'Appello di Catania si è limitata a rilevare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza tuttavia definire in modo esaustivo la natura della posizione giuridica soggettiva del richiedente. Il giudice amministrativo, munito di giurisdizione, ha correttamente inquadrato le questioni poste in base alla normativa di riferimento e ai principi giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Posizione giuridica di diritto soggettivo

    La doglianza è infondata poiché la sentenza della Corte d'Appello di Catania non ha definito la natura della posizione giuridica in termini assoluti, lasciando spazio all'inquadramento da parte del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 7 l.r. Sicilia n. 8/1975 e art. 20 capitolato speciale d'appalto

    Il TAR ha correttamente interpretato l'art. 7 della l.r. 8/1975 nel senso che si riferisce alle ipotesi in cui il provvedimento che accorda la revisione è anteriore all'esecuzione dei lavori. L'art. 20 del capitolato ha carattere meramente descrittivo delle modalità di quantificazione dell'ulteriore compenso, e il riconoscimento del diritto alla revisione da parte dell'amministrazione appaltante conferisce all'appaltatore natura di diritto soggettivo.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 1 della l.r. Sicilia 22/1964

    La doglianza è infondata per le stesse ragioni relative all'interpretazione dell'art. 7 della l.r. 8/1975.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione per omessa valutazione delle deduzioni difensive

    Il TAR non è obbligato a esporre le stesse argomentazioni per ogni atto difensivo. L'interpretazione dell'art. 20 del capitolato è stata compiutamente espressa e non è suscettibile di mutare. Gli atti asseritamente dimostrativi dell'avvenuto riconoscimento sono stati esaminati e ritenuti irrilevanti.

  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 20 del capitolato

    L'interpretazione del TAR è indenne da censure. L'art. 20 del capitolato disciplina le modalità di quantificazione dell'eventuale compenso, ma la sua applicazione è correlata al previo riconoscimento del diritto.

  • Rigettato
    Riconoscimento del compenso revisionale negli stati di avanzamento dei lavori e perizia di variante

    Il TAR ha correttamente ritenuto irrilevante la sottoscrizione del Sindaco, poiché il riconoscimento del compenso revisionale deve provenire dall'organo competente (Consiglio comunale). La delibera giuntale non è stata prodotta in giudizio.

  • Rigettato
    Errata citazione di precedenti giurisprudenziali sulla competenza del Consiglio Comunale

    La competenza del Consiglio comunale è stata affermata anche in sentenze successive al r.d. 148/1915. La giunta comunale non è competente a deliberare sul riconoscimento del diritto alla revisione, e la delibera in questione non è stata prodotta. La competenza non rientra neppure nel sindaco o nell'ingegnere capo.

  • Rigettato
    Irricevibilità delle domande di accertamento del silenzio avverso istanze-diffide risalenti

    Il termine di cui all'art. 31, comma 2, Cod. proc. amm. è perentorio. Anche se il termine non era vigente al momento della presentazione delle istanze, era onere del ricorrente attivarsi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. La decorrenza del termine va fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

  • Rigettato
    Errata applicazione del principio sulla successione dei termini processuali

    Il principio dell'Adunanza plenaria n. 6/2015 riguarda la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e non è applicabile alla fattispecie in esame, dove l'azione avverso il silenzio è proponibile fintanto che perdura l'inadempimento, con possibilità di riproporre l'istanza.

  • Rigettato
    Inammissibilità della domanda subordinata di accertamento del silenzio avverso l'istanza del 7 agosto 2019

    La domanda subordinata, basata sull'istanza del 7 agosto 2019, introduce un nuovo fatto costitutivo della pretesa e configura una mutatio libelli, non consentita in sede di riassunzione. Tuttavia, la domanda subordinata postulava l'identico accertamento di merito azionato con la domanda principale, pertanto la sua inammissibilità non lede il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Riproposizione delle domande formulate in primo grado

    L'appello incidentale adesivo segue la sorte dell'appello principale. Le domande sono state respinte nel merito in primo grado e confermate in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 54
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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