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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3207/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati MARCO AR Parte_1 C.F._1
e OL DR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato MARCO AR stesso in Lucca (LU), via Nazario Sauro n. 118, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in IE (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento e collocamento figli minori. Per_ 1) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore sarà assunta di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. Per_ La figlia sarà residente e domiciliata prevalentemente presso la madre con la quale abiterà per un tempo maggiore mantenendo costanti rapporti con il padre che avrà la più ampia facoltà di vederla
1 e tenerla con sé – anche quotidianamente – compatibilmente con le esigenze ed i desideri della stessa in considerazione della sua età. Per le festività: alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà Natale con un genitore e S. FA con l'altro così come Pasqua e Pasquetta. Per le altre festività sempre la regola dell'alternanza: ad es. se il 25 aprile lo trascorrerà con il padre, il 1 maggio con la madre e così per le altre festività. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, continuativi o non, in periodo da comunicarsi almeno 15 giorni prima. Le spese relative alla vacanza (vitto, alloggio ecc.) sono da considerarsi spese ordinarie a carico del genitore con cui la figlia trascorrerà la vacanza. Per_ Sono sempre fatti salvi diversi ed ulteriori accordi nell'interesse di tenendo comunque conto delle esigenze e dei desideri della stessa. Mantenimento figli. 2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 Per_2 Per_ e , la somma mensile complessiva di € 450,00 (quattrocentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT che decorrerà dall'anno successivo all'emanazione della sentenza di divorzio (con base di riferimento marzo 2024). Detta somma è da intendersi così ripartita:
€ 100,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio tenuto conto dei tempi di permanenza Per_2 effettiva presso ciascun genitore e del lavoro stagionale dallo stesso svolto ed € 350,00, a titolo di Per_ contributo al mantenimento della figlia , tenuto conto dei tempi di permanenza effettiva in via pressoché esclusiva presso la madre. Il contributo complessivo di € 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
I genitori sosterranno le spese straordinarie in misura del 50% ciascuno, comprese le spese di bollo Per_ e di assicurazione del veicolo in uso alla figlia come sopra indicato. Il figlio attualmente Per_2 paga autonomamente le spese di assicurazione e bollo dei veicolo di proprietà del IG. ma in Pt_2 uso al figlio e così continuerà a fare;
qualora però non riuscisse ad adempiere a tali impegni, Per_2 anche in questo caso la spesa verrà considerata suddivisa tra i IG.ri e nella misura del Pt_1 Pt_2
50% cadauno. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7/10/2020 che si allega al presente ricorso e da intendersi parte integrante dello stesso (doc. 10). I buoni pasto, fino ad ora concessi alla IG.ra verranno usufruiti integralmente dal IG. Pt_1 Pt_2 quale titolare. Assegno unico. 3) I coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito dalla IG.ra . Parte_1
Assegnazione casa coniugale.
4) L'immobile situato in Camaiore, Via Gramsci 55, di proprietà della IGnora già casa Pt_1 familiare durante il matrimonio, rimane alla stessa assegnata. Consenso preventivo espatrio e passaporto.
5) I IGg.ri e per quanto possa valere, si rilasciano fin da ora reciproco Parte_2 Parte_1 consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente all'espatrio con la figlia e si obbligano a ripetere il consenso dinanzi alle autorità competenti ogni volta che ve ne sia necessità.
6) Ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, rinuncia a pretendere dall'altro qualsiasi contributo economico ivi compreso l'assegno di mantenimento.
2 7) I IGnori e hanno contratto un mutuo per l'importo pari ad Euro 84.225,20 con Pt_2 Pt_1 concessione di ipoteca in favore dell'istituto bancario sull'immobile di proprietà del IGnor Pt_2 posto in Via Goito 7 in Val di Castello – IE. La rata mensile ammonta ad Euro 481,72 (importo variabile) e della stessa continuerà a farsene carico la IGnora in toto come già concordato in sede di separazione. Pt_1
La IGnora compatibilmente al previsto nulla osta da parte dell'Istituto bancario, si impegna Pt_1
a rinegoziare il mutuo affinché l'immobile del IGnor venga liberato da ipoteca. Pt_2
In ogni caso quando la IG.ra diverrà interamente proprietaria del bene immobile sito in Pt_1
Camaiore, oggi gravato da usufrutto, si adopererà con l'istituto di credito e fatto salvo l'assenso di quest'ultimo per iscrivere l'ipoteca sul proprio immobile liberando dall'ipoteca l'immobile del IG.
Pt_2
8) Il IGnor è titolare, altresì, in via esclusiva di un finanziamento dell'importo pari ad Euro Pt_2
34.300,00. La rata mensile ammonta ad Euro 429,00 e della stessa continuerà a farsene carico il IGnor in toto come già concordato in sede di separazione. Pt_2
9) Le parti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della IGnora hanno usufruito Pt_1 della possibilità di detrarre dall'Irpef del 730 congiunto del nucleo familiare l'importo utilizzato, che il IG. rifonderà nella somma del 50% alla IG.ra fino all'anno 2022 fino a quando sarà Pt_2 Pt_1 possibile presentare la dichiarazione congiunta.
10) Le parti concordano di dare attuazione immediata ai presenti accordi.
11) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IE (LU) il 21/7/2001, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2 Per_ 13/3/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n IE (LU) in data 21/7/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di IE (LU) all'Atto Numero 42, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
DO AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati MARCO AR Parte_1 C.F._1
e OL DR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato MARCO AR stesso in Lucca (LU), via Nazario Sauro n. 118, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in IE (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento e collocamento figli minori. Per_ 1) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore sarà assunta di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. Per_ La figlia sarà residente e domiciliata prevalentemente presso la madre con la quale abiterà per un tempo maggiore mantenendo costanti rapporti con il padre che avrà la più ampia facoltà di vederla
1 e tenerla con sé – anche quotidianamente – compatibilmente con le esigenze ed i desideri della stessa in considerazione della sua età. Per le festività: alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà Natale con un genitore e S. FA con l'altro così come Pasqua e Pasquetta. Per le altre festività sempre la regola dell'alternanza: ad es. se il 25 aprile lo trascorrerà con il padre, il 1 maggio con la madre e così per le altre festività. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, continuativi o non, in periodo da comunicarsi almeno 15 giorni prima. Le spese relative alla vacanza (vitto, alloggio ecc.) sono da considerarsi spese ordinarie a carico del genitore con cui la figlia trascorrerà la vacanza. Per_ Sono sempre fatti salvi diversi ed ulteriori accordi nell'interesse di tenendo comunque conto delle esigenze e dei desideri della stessa. Mantenimento figli. 2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 Per_2 Per_ e , la somma mensile complessiva di € 450,00 (quattrocentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT che decorrerà dall'anno successivo all'emanazione della sentenza di divorzio (con base di riferimento marzo 2024). Detta somma è da intendersi così ripartita:
€ 100,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio tenuto conto dei tempi di permanenza Per_2 effettiva presso ciascun genitore e del lavoro stagionale dallo stesso svolto ed € 350,00, a titolo di Per_ contributo al mantenimento della figlia , tenuto conto dei tempi di permanenza effettiva in via pressoché esclusiva presso la madre. Il contributo complessivo di € 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
I genitori sosterranno le spese straordinarie in misura del 50% ciascuno, comprese le spese di bollo Per_ e di assicurazione del veicolo in uso alla figlia come sopra indicato. Il figlio attualmente Per_2 paga autonomamente le spese di assicurazione e bollo dei veicolo di proprietà del IG. ma in Pt_2 uso al figlio e così continuerà a fare;
qualora però non riuscisse ad adempiere a tali impegni, Per_2 anche in questo caso la spesa verrà considerata suddivisa tra i IG.ri e nella misura del Pt_1 Pt_2
50% cadauno. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7/10/2020 che si allega al presente ricorso e da intendersi parte integrante dello stesso (doc. 10). I buoni pasto, fino ad ora concessi alla IG.ra verranno usufruiti integralmente dal IG. Pt_1 Pt_2 quale titolare. Assegno unico. 3) I coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito dalla IG.ra . Parte_1
Assegnazione casa coniugale.
4) L'immobile situato in Camaiore, Via Gramsci 55, di proprietà della IGnora già casa Pt_1 familiare durante il matrimonio, rimane alla stessa assegnata. Consenso preventivo espatrio e passaporto.
5) I IGg.ri e per quanto possa valere, si rilasciano fin da ora reciproco Parte_2 Parte_1 consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente all'espatrio con la figlia e si obbligano a ripetere il consenso dinanzi alle autorità competenti ogni volta che ve ne sia necessità.
6) Ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, rinuncia a pretendere dall'altro qualsiasi contributo economico ivi compreso l'assegno di mantenimento.
2 7) I IGnori e hanno contratto un mutuo per l'importo pari ad Euro 84.225,20 con Pt_2 Pt_1 concessione di ipoteca in favore dell'istituto bancario sull'immobile di proprietà del IGnor Pt_2 posto in Via Goito 7 in Val di Castello – IE. La rata mensile ammonta ad Euro 481,72 (importo variabile) e della stessa continuerà a farsene carico la IGnora in toto come già concordato in sede di separazione. Pt_1
La IGnora compatibilmente al previsto nulla osta da parte dell'Istituto bancario, si impegna Pt_1
a rinegoziare il mutuo affinché l'immobile del IGnor venga liberato da ipoteca. Pt_2
In ogni caso quando la IG.ra diverrà interamente proprietaria del bene immobile sito in Pt_1
Camaiore, oggi gravato da usufrutto, si adopererà con l'istituto di credito e fatto salvo l'assenso di quest'ultimo per iscrivere l'ipoteca sul proprio immobile liberando dall'ipoteca l'immobile del IG.
Pt_2
8) Il IGnor è titolare, altresì, in via esclusiva di un finanziamento dell'importo pari ad Euro Pt_2
34.300,00. La rata mensile ammonta ad Euro 429,00 e della stessa continuerà a farsene carico il IGnor in toto come già concordato in sede di separazione. Pt_2
9) Le parti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della IGnora hanno usufruito Pt_1 della possibilità di detrarre dall'Irpef del 730 congiunto del nucleo familiare l'importo utilizzato, che il IG. rifonderà nella somma del 50% alla IG.ra fino all'anno 2022 fino a quando sarà Pt_2 Pt_1 possibile presentare la dichiarazione congiunta.
10) Le parti concordano di dare attuazione immediata ai presenti accordi.
11) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IE (LU) il 21/7/2001, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2 Per_ 13/3/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n IE (LU) in data 21/7/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di IE (LU) all'Atto Numero 42, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
DO AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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