Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato TOMASI MARCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da ricorso;
insiste sulla cifra indicata in ricorso, mentre in subordine su quella del C.T.U.;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TOMASI MARCO Parte_1
RICORRENTE contro
(DANTE PIADINA DI) Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“1. ACCERTARSI e DICHIARARSI che fra la Ricorrente e la società convenuta, sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato in full-time a tempo determinato, tutti i giorni,
pagina 2 di 7 nei periodi e negli orari specificati in parte motiva, con diritto al relativo trattamento retributivo.
2. ACCERTATO lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, CONDANNARE la società resistente al pagamento delle differenze retributive, come da prospetto allegato al presente ricorso ammontanti ad € 56.978,66, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3.
ACCERTARE e DICHIARARE che la Ricorrente ha svolto attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi senza fruizione del corrispondente giorno di riposo compensativo.
Per l'effetto, CONDANNARE la società convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo perduto, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
pur ritualmente notificata rimaneva contumace Controparte_1
La causa veniva istruita con prove orali (interrogatorio formale, disertato, nonché prova per testi) e con C.T.U. contabile.
All'esito dell'istruttoria le domande attoree risultano fondate nei limiti che seguono.
L'istruttoria orale (unitamente alla mancata partecipazione dell'interroganda all'udienza fissata per l'interrogatorio) ha permesso di confermare le allegazioni attoree, che erano le seguenti:
“1. La signora ha lavorato alle dipendenze della società resistente nelle Parte_1
stagioni estive degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, in qualità di sfoglina;
2. Nello specifico: a) 2017: dal 21/05 al 31/08; b) 2018: dal 01/05 al 31/08; c) 2019: dal 01/05 al 15/09; d) 2020: dal 01/06 al 30/09 (docc. 1, 2, 3 e 4).
3. I predetti contratti prevedevano complessive 24 ore settimanali di lavoro;
4. A dispetto di quanto previsto dal contratto la signora avrebbe sempre Parte_1
prestato la propria opera lavorativa a tempo pieno fin dal primo giorno, lavorando dalle 9 alle 11 ore al giorno;
pagina 3 di 7 5. La stessa, peraltro, non avrebbe mai osservato un giorno di riposo, recandosi sul posto di lavoro 7 giorni su 7.
6. La signora ha svolto effettivamente le ore di cui all'allegato Parte_1
contraddistinto al n. 6, a cui si rinvia;
7. La prestazione lavorativa veniva stabilmente eseguita nell'ambito dei locali di svolgimento dell'attività commerciale della resistente, in Lido di Dante, Via CP_2
Matelda 1;
8. Nonostante le ore effettivamente lavorate, il datore di lavoro corrispondeva alla lavoratrice le seguenti complessive somme: a) 2017: € 3.468,45 b) 2018: € 3.165,90 c)
2019: € 4.539,61 d) 2020: € 4.584,83 (docc. 1, 2, 3 e 4)” (teste TEone_1
“La ricorrente e stata mia collega di lavoro. Ho lavorato anche io presso la
[...]
. Ho fatto tre stagioni in diversi anni, una nel 2008 Parte_2
poi nel 2018 e l'ultima nel 2020” Interrogato sui capitoli ammessi di parte ricorrente risponde: Cap. 1) “ Confermo per gli anni in cui ho lavorato e cioè il 2018 ed il 2020.
Però devo precisare che negli anni in cui non ho lavorato presso la piadineria ero cliente e vedevo l lavorare sia alla mattina che alla sera”. Cap.2) “ Confermo Pt_1
sempre per le stagioni in cui ho lavorato” Cap.3) “ Il contratto era di quattro ore al giorno ma lavoravamo di più. I contratti erano tutti uguali e quindi anche quello della ricorrente era di quattro ore al giorno”. Cap.4) “ E' vero. Lavoravamo dalle 9 alle 11 ore al giorno. Noi arrivavamo tutte alle 11,00 che era l'orario di apertura. , finita Pt_1
l'ora del pranzo che era intorno alle 15,00/ 16,00, andava via e ritornava alle 19,00 e lavorava fino alla chiusura a notte fonda perché vi era movimento fino a tardi. Io invece facevo orario continuato fino alle 21,00 / 22,00 a seconda dell'affluenza dei clienti ”.
Cap.5) “ E' vero” Cap.6) “ Io non ho mai visto il documento che mi viene mostrato.
Posso confermare che osservava gli orari che ho prima indicato. Cap.7) “ Pt_1
Confermo” ADR. “ In media nell'azienda lavoravano 5 persone fisse”. ADR. “ In alta stagione non vi erano giornate di riposo. Non so per la bassa stagione perché io in bassa stagione lavoravo solo il sabato e la domenica”; teste TEone_2
pagina 4 di 7 “Sono il figlio della ricorrente” Interrogato sui capitoli ammessi di parte ricorrente risponde Cap.1) “ Confermo” Cap.2) “ Confermo” Cap.3) “ Confermo” Cap.4) “
Confermo” Cap.5) “ Confermo” Cap.6) “ Non credo di aver mai visto il doc. 6 che mi viene mostrato. Tuttavia devo confermare la corrispondenza delle ore indicate con i turni di lavoro di mia madre. Infatti in bassa stagione faceva l'orario dalle 11,00 alle
21,00 mentre in alta stagione faceva l'orario spezzato e lavorava fino a tarda notte anche oltre l'una”. Cap.7) “ E' vero” ADR.” Io vivevo con mia mamma e sapevo gli orari di lavoro che faceva. La vedevo uscire al mattino ed alla sera la vedevo rientrare molto tardi”. ADR. “ Non ero un cliente abituale della piadineria ma qualche volta ci andavo e vedevo mia mamma lavorare”; teste “Cap.1) “ E' vero” TEone_3
Cap.2) “ Non posso dire con esattezza le date ma confermo i periodi in cui ha TE lavorato”. Cap.3) “ Non lo so” Cap.4) “ E' vero” Cap.5) “ E' vero”; “ Posso confermare le circostanze in capitolo perché La SI.ra abita sopra il bar che io Pt_1
frequento in estate. La vedevo uscire al mattino verso le 11,00 per andare a lavorare e poi tornava alle 15,00 circa. Poi la vedevo uscire di nuovo verso le 19,00 o 19,30 per andare ancora al lavoro e tornava a casa oltre alle ore 24,30 a volte l'ho vista anche tornare all'una o all'una e mezza. Cap.6) “ Io non ho mai visto il doc. 6) che mi viene mostrato e non so rispondere”. Cap.7) “ E' vero. Io ero frequentatore anche della piadineria, non era assiduo ma la frequentavo”; teste “Ho lavorato TEone_5
insieme alla ricorrente dal 2017 al 2019” Interrogato sui capitoli ammessi di parte ricorrente risponde: Cap.1) “ E' vero, lei è rimasta ancora dopo che io sono andata via”. ADR. “ Io abito al Lido di Dante e frequentavo la piadineria anche dopo che non vi lavoravo più. Andavo anche sul tardi con mio marito e vedevo che la lavorava Pt_1
ancora anche fino all'una o alle due di notte”. Cap.2) “ Confermo per gli anni in cui abbiamo lavorato assieme;
Cap.3) “ E' vero” ADR. “ Le ore lavorate erano molte di più rispetto alle 24 ore previste dal contratto”. Cap.4) “ E' vero” Cap.5) “ E' vero”
Cap.6) “ Ho visto e conosco il doc. 6) che mi viene mostrato ma non ricordo da chi venisse compilato, posso confermare che ha lavorato molte ore al giorno”. Cap.7) “ E'
pagina 5 di 7 vero”).
Ne è conseguita la necessità di C.T.U. sul punto avente il seguente quesito: “determini il
C.T.U. le spettanze lorde della ricorrente (lordo fiscale e netto previdenziale, posto che tutti i contributi devono gravare sul datore relativamente alle somme non corrisposte), sulla base delle ore indicate nell'allegato n. 6, considerando il CCNL applicato dall'azienda e detraendo quanto già regolarmente ricevuto ed indicato agli atti di causa”.
Il C.T.U. ha determinato la somma spettante alla ricorrente: € 40.579,33 a titolo di differenze retributive al lordo fiscale, oltre ad € 2.779,57 a titolo di differenza sul T.F.R..
Oltre accessori di legge.
Al pagamento di tale somma va condannata la convenuta.
È inoltre risultato che nei mesi in cui l'esercizio commerciale della ricorrente era aperto, la stessa lavorava tutti i giorni senza che le venisse permesso di godere del riposo settimanale.
Ciò è evidentemente causa di un danno non patrimoniale per la ricorrente.
Considerata la durata del rapporto (4 anni) e la stagionalità dell'attività (circa 4 mesi all'anno), preso atto che si tratta, quindi, di riposi omessi per circa 16 giornate a stagione, si reputa congrua la somma la cifra di € 6.400,00 euro complessivi liquidati all'attualità (ossia € 100,00 per ogni riposo omesso).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 40.579,33 a titolo di differenze retributive Parte_1
pagina 6 di 7 al lordo fiscale e al netto previdenziale, oltre ad € 2.779,57 a titolo di differenza sul T.F.R., oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza sulle singole mensilità così come indicato nei conteggi del C.T.U.;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle somme relative ai contributi a carico del lavoratore, Parte_1
esclusi dal conteggio di cui al punto precedente, così come ricavabili dalla C.T.U.;
3) condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . Controparte_1
Ravenna, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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