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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB AR OS, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4874/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Marrocco;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, la parte privata in epigrafe proponeva opposizione ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 1113/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario prescritto per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto azionato.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito. CP_1
Disposta la rinnovazione della CTU, eseguita la stessa, all'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal ctu -dott. a cui è stata affidata la Persona_1 rinnovazione della perizia ritenendosi non esaustivo il giudizio del ctu della fase di accertamento tecnico preventivo, appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni (fondate su un quadro pluripatologico così diagnosticato: Artrosi polidistrettuale con ernie discali lombari L1 –L2 e L5 –S1 che improntano il sacco durale ed impegnano i neuroforami corrispondenti;
Ipoacusia neuro sensoriale bilaterale con raccomandazione ad utilizzo di protesi acustica;
Bronchite asmatiforme;
Sindrome Depressiva endoreattiva grave in trattamento farmacologico;
Cardiopatia Ipertensiva in trattamento farmacologico;
Sindrome del tunnel carpale bilaterale operato che comporta marcato deficit di presa e pinza;
Gonalgia bilaterale in trattamento con infiltrazioni e in attesa di intervento di protesi;
Patologia degenerativa a carico della Scapolo-omerale bilaterale con marcato deficit funzionale) inducono a ritenere sussistente a carico della parte ricorrente il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.05.2023.
Le spese di lite sostenute per la presente fase di merito e per la precedente fase di ATPO seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.05.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano CP_1
(anche per la precedente fase di ATPO) in complessivi euro 3.251,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Latina, data della decisione
Il Giudice
MB AR OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB AR OS, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4874/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Marrocco;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, la parte privata in epigrafe proponeva opposizione ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 1113/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario prescritto per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto azionato.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone l'inammissibilità ovvero il rigetto nel merito. CP_1
Disposta la rinnovazione della CTU, eseguita la stessa, all'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal ctu -dott. a cui è stata affidata la Persona_1 rinnovazione della perizia ritenendosi non esaustivo il giudizio del ctu della fase di accertamento tecnico preventivo, appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni (fondate su un quadro pluripatologico così diagnosticato: Artrosi polidistrettuale con ernie discali lombari L1 –L2 e L5 –S1 che improntano il sacco durale ed impegnano i neuroforami corrispondenti;
Ipoacusia neuro sensoriale bilaterale con raccomandazione ad utilizzo di protesi acustica;
Bronchite asmatiforme;
Sindrome Depressiva endoreattiva grave in trattamento farmacologico;
Cardiopatia Ipertensiva in trattamento farmacologico;
Sindrome del tunnel carpale bilaterale operato che comporta marcato deficit di presa e pinza;
Gonalgia bilaterale in trattamento con infiltrazioni e in attesa di intervento di protesi;
Patologia degenerativa a carico della Scapolo-omerale bilaterale con marcato deficit funzionale) inducono a ritenere sussistente a carico della parte ricorrente il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.05.2023.
Le spese di lite sostenute per la presente fase di merito e per la precedente fase di ATPO seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.05.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano CP_1
(anche per la precedente fase di ATPO) in complessivi euro 3.251,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Latina, data della decisione
Il Giudice
MB AR OS