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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA FE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4385 del ruolo generale per l'anno 2023, tra
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO ALFONSO;
PARTE OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNOLA SAVERIO;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1106 del 2023 emesso dal Tribunale di NO
NF , del quale chiedeva la revoca, eccependo in via preliminare l'incompetenza dell'adito Tribunale poiché le parti avevano devoluto la competenza all'arbitrato rituale istituto presso la Camera di Commercio di Salerno.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza ed, in particolare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, deducendo che l'arbitrato presso la Camera di Commercio di Salerno sarebbe irrituale.
Tanto premesso, non sussiste la competenza dell'adito Tribunale.
Infatti, l'art. 19 dell'accordo sottoscritto in data 28.06.2017 prevede che “le controversie relative alla validità interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto in essere tra le parti, saranno risolte da un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Salerno. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera di
Commercio sovra richiamata. Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto”.
Tale clausola è stata approvata da entrambe le parti ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e l'eccezione di incompetenza è stata tempestivamente sollevata dalla parte opponente con l'atto di citazione in opposizione.
La circostanza che il regolamento della Camera di Commercio – richiamato dalla difesa di parte opposta – non preveda l'istituzione di un arbitrato rituale è priva di pregio, poiché occorre ribadire le considerazioni già espresse con l'ordinanza depositata in data 15.01.2025.
Inoltre, occorre evidenziare che le parti hanno previsto solo in via subordinata la nomina dell'arbitro secondo quanto previsto dal regolamento della Camera di Commercio, il che non vale comunque ad incidere sulla natura dell'arbitrato che è stato inequivocabilmente definito come “rituale” e con decisione da farsi “secondo diritto”.
Infine, va osservato che, in base al combinato disposto degli artt. 44 e 279, co.1, c.p.c., le decisioni sulla competenza vanno ormai adottate con la forma dell'ordinanza. Tuttavia
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2006, n. 6106; conf. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2005, n. 10687, e
Cassazione civile, sez. II, 15/12/1999, n. 14075).
E' chiaro che, dovendosi definire il presente giudizio, oltre a revocare il decreto ingiuntivo emesso, occorre altresì pronunciarsi sulle spese. In ordine a tale ultimo profilo, va evidenziato che in ragione del comportamento processuale di parte opposta, le spese della presente fase sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M.
55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 52.000,00 ed €.
260.000,00), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria (non essendo stata svolta).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente l'arbitro rituale presso la Camera di Commercio di Salerno;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 1106/2023;
c) condanna parte opposta a corrispondere all'opponente la somma di €. 1.800,00, a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell'opposto le spese del procedimento monitorio.
NO NF, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Jone Galasso