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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3334/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3334/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLACI DANILO ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLIRILLO CP_1 P.IVA_1
GERMANA
(C.F. , e (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. PESCE CARLA C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.3.2025
pagina1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_2 CP_3
proponendo nei loro riguardi domanda di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali che la stessa ha dedotto di avere subito in data 6.9.2020 presso il
“Complesso Turistico Atlantis”. Ha esposto l'attrice:
- di essersi in data 5.09.2020 sposata con il Sig. e di avere Persona_1 deciso insieme a quest'ultimo di trascorrere il proprio viaggio di nozze in Calabria;
- che la Sig.ra ed il Sig. prendevano, quindi, Parte_1 Persona_1 contatti con il Sig. titolare del “Complesso Turistico Atlantis” o Controparte_3 meglio Complesso Turistico sito nel Comune di Crotone Via Controparte_4
Capocolonna n. 5 e pubblicizzato sul sito internet booking.com;
- che la (il cui capitale sociale è detenuto per intero dal Sig. CP_1
) svolge l'attività di “esercizio dell'industria turistico alberghiera, Controparte_3 costruzione, ampliamento, trasformazione di villaggi, alberghi ed impianti balneari, ricettivi, acquapark e servizi complementari”;
- che la (il cui capitale sociale è detenuto per intero dal Sig. CP_2
) svolge l'attività commerciale di “esercizio dell'industria turistico Controparte_3 alberghiera, costruzione, ampliamento, trasformazione di villaggi, alberghi ed impianti balneari, ricettivi, acquapark e servizi complementari”;
- che le due società, hanno medesimo oggetto sociale, medesimo proprietario che ne detiene il 100% del capitale sociale;
- che al loro arrivo i coniugi corrispondevano nelle mani del sig. la CP_3 somma pattuita pari ad € 300,00;
- che in data 7 settembre 2020 alle ore 18:45 circa, mentre la Sig.ra si trovava in cucina intenta a sistemare la spesa appena effettuata, Parte_1 appoggiava la busta della spesa sul lavandino ed in qual momento i pensili della cucina si staccavano improvvisamente dalla parete e rovinavano sull'odierna attrice procurandole lesioni fisiche poi riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale di Crotone;
- che i sanitari del P.S. dell'Ospedale di Crotone riscontravano “Traumatismi di gomito, avambraccio e polso – escoriazioni multiple guaribile in gg. 5 sc”. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda e per l'effetto: in via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la propria competenza esclusiva Ex art. 33 comma 2, lett. u) del D.Lgs. 6/11/2005 n.206 (Codice del Consumo); nel merito: A) Accertare e dichiarare che l'odierna attrice in data 6.09.2020 al suo arrivo presso il “Complesso Turistico Atlantis” di Crotone sito in Via Capocolonna n. 5 ha corrisposto, unitamente al marito la somma di € 300,00 nelle mani Persona_1
pagina2 di 6 del Sig. per fruire del soggiorno come da preventivo richiamato in Controparte_3 atti;
B) Accertare e dichiarare che in data 7.09.2020 alle ore 18:45 circa la Sig.ra si trovava in cucina, posta nel sotto veranda, intenta a sistemare la Parte_1 spesa appena effettuata, e dopo aver appoggiato la busta della spesa sul lavandino, i pensili della cucina si staccavano improvvisamente dalla parete e rovinavano sulla stessa procurandole lesioni fisiche;
C) Accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato, in proprio Controparte_3
e senza il rilascio di doverosa ricevuta intestata alle società a lui riferibili, la somma di € 300,00 in contanti direttamente dalla odierna attrice e dal di lei marito;
D) Accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento societario tra la e la ed il Sig. per le ragioni espresse in atti;
CP_1 CP_2 Controparte_3
E) Accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c., sia essa solidale e/o in via graduata, della in persona del legale rapp.te pro-tempore, della CP_1 CP_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore del Sig. , e del Sig.
[...] Controparte_3
in proprio presentatosi quale unico titolare del “Complesso Controparte_3
Turistico Atlantis” sito nel Comune di Crotone Via Capocolonna n. 5; F) Condannare, in via graduata e/o solidale, la in persona del legale rapp.te pro- CP_1 tempore, la in persona del legale rapp.te pro-tempore del Sig. CP_2
ed il Sig. in proprio, al risarcimento dei danni in Controparte_3 Controparte_3 favore dell'odierna istante, che si quantificano, per la sig.ra in € Parte_1
22.755,80 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, quanto a € 920,00 per invalidità temporanea totale, quanto a € 690,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre al danno morale, e/o nella diversa misura che si determinerà alla luce delle risultanze istruttorie oltre agli interessi legali maturati dal fatto al soddisfo G) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si sono costituite e , eccependo in via CP_1 Controparte_3 preliminare l'incompetenza dell'intestato Tribunale, in favore di quello di Crotone, non operando nel caso di specie il foro del consumatore. Hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza nell'esposizione dei fatti, non essendo dato comprendere la dinamica dei fatti. Hanno in ogni caso contestato la dinamica del sinistro descritto dalla controparte, invero l'evento così come descritto non può essersi verosimilmente verificato proprio per le leggi naturali della fisica ed in particolare che un corpo cade per forza della gravità in modo perpendicolare. Il comportamento dell'attrice è il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso lamentato. In subordine hanno chiesto l'accertamento del fatto colposo del danneggiato. Hanno infine contestato il quantum della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice.
pagina3 di 6 A seguito del rinnovo della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, si è costituita spiegando difese analoghe a quelle delle altre parti Controparte_2 convenute e chiedendo il rigetto della domanda giudiziale proposta dalla parte attrice. A seguito del deposito ad opera delle parti delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha ammesso in parte le istanze istruttorie. All'udienza del 3 luglio 2023 sono state assunte le testimonianze di
[...]
e Tes_1 Testimone_2
All'udienza del 12 dicembre 2023 sono state assunte le testimonianze di Tes_3
e . E' stato inoltre disposto l'interrogatorio formale di
[...] Testimone_4
. Controparte_3
All'udienza del 31 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dall'attrice debba essere respinta. In via preliminare si rileva che è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle parti convenute, considerato che viene in rilievo nel caso di specie un rapporto di natura contrattuale di tipo turistico - il quale contempla senz'altro tra le prestazioni offerte al viaggiatore anche quella di tutelarne l'integrità fisica all'interno della struttura recettiva - in relazione al quale opera pertanto la regola del foro del consumatore di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo (sul punto cfr. Cass n. 13562/2020). Quanto al merito, deve rilevarsi che può essere riconosciuta legittimazione passiva unicamente alla società non anche a e ad CP_1 Controparte_3
e ciò in quanto, per affermazione incontestata di tutte le parti, il Controparte_2 contratto è stato stipulato dall'attrice con ed era Parte_1 CP_1 quest'ultima (in base, si ripete, alle sole prospettazioni di parte ed all'operatività del principio di non contestazione, risultando del tutto lacunosa la documentazione depositata dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni processuali) ad avere in affitto – da, si suppone, TOURING SPORT CLUB S.N.C. DI VILLIRILLO SS E C., società indicata nelle visure depositate dall'attrice – l'azienda che gestisce lo stabilimento balneare e, si suppone anche in questo caso, l'attività di carattere alberghiero ove era situato il bungalow prenotato dalla sig.ra Parte_1
La domanda risarcitoria merita pertanto di essere respinta nei riguardi di e di già sotto il profilo del difetto di legittimazione Controparte_2 Controparte_3 passiva, con i quali l'attrice non ha sottoscritto alcun accordo contrattuale. Si deve a questo punto osservare che, a seguito della precisazione della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. da considerarsi tempestivamente effettuata tenuto conto della già avvenuta allegazione di tutti i relativi fatti costitutivi, la parte attrice ha richiesto il risarcimento di una pagina4 di 6 duplice tipologia di danno non patrimoniale, quello biologico, temporaneo ed assoluto, legato alle conseguenze incidenti sul diritto alla salute del fatto dedotto in giudizio, e quello da c.d. vacanza rovinata. Nessuno dei danni lamentati dalla parte attrice è ad avviso del Giudice risarcibile. Quanto al danno biologico, si osserva che l'attrice ha riferito di avere riportato per effetto della caduta dei pensili solo delle escoriazioni. Nelle foto depositate è raffigurata la sig.ra con dei graffi sulla pelle (in ordine alla cui Parte_1 riconducibilità al fatto oggetto di causa non sono neppure stati acquisiti sufficienti elementi di riscontro, tenuto conto che i testimoni delle parti convenute hanno dedotto che la sig.ra avesse riportato dei graffi meno evidenti). E' stato Parte_1 poi depositato certificato di pronto soccorso, dell'ospedale di Crotone, nel quale si fa riferimento solo ad “escoriazioni multiple” guaribili in giorni 5, salvo complicazioni. Si ritiene pertanto che sia mancata da parte dell'attrice l'allegazione di un effettivo pregiudizio, serio, capace di incidere oltre la soglia minima della tollerabilità sulla propria integrità fisica. Neppure è risarcibile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in quanto configurabile solo a carico del venditore e dell'organizzatore del pacchetto turistico (ovvero, tipicamente, l'agenzia di viaggi ed il c.d. tour operator), nel caso di specie essendo stato evocato nel giudizio l'albergatore che ha erogato unicamente un servizio di tipo alberghiero, senza allegazione della combinazione di tale servizio con un altro di quelli indicati nelle definizioni individuate agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 79/2011. Né d'altra parte il pregiudizio non patrimoniale del tipo di quello allegato dalla parte attrice può ritenersi risarcibile al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge – che consente, per l'appunto, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nei limiti di cui all'art. 46 d.lgs. 79/2011 – considerata d'altra parte la mancata incidenza del pregiudizio su un bene della vita che trova tutela diretta nella Costituzione (sul punto, cfr. Cass., n. 24607/17, non condividendosi il diverso principio desumibile – in modo implicito e senza invero alcuna argomentazione a sostegno - da Cass., n. 26142/23). Per le indicate ragioni la domanda proposta dalla parte attrice deve essere respinta. Le spese di lite sono poste in applicazione del criterio della soccombenza a carico della parte attrice. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio ed alle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, con aumento dell'unico compenso liquidato per il difensore che ha assistito più parti processuali (compensi in misura minima per tutte le fasi del giudizio, con aumento nella misura del 10% per il difensore di e ). Controparte_2 Controparte_3
Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pagina5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta le domande proposte dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti convenute, liquidate per compensi, in favore di in euro 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso CP_1 per spese forfettarie al 15%, ed in favore di e , per Controparte_2 Controparte_3 compensi, in euro 2.790,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 12 luglio 2025
Il Giudice
EL CA
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3334/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLACI DANILO ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLIRILLO CP_1 P.IVA_1
GERMANA
(C.F. , e (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. PESCE CARLA C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.3.2025
pagina1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_2 CP_3
proponendo nei loro riguardi domanda di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali che la stessa ha dedotto di avere subito in data 6.9.2020 presso il
“Complesso Turistico Atlantis”. Ha esposto l'attrice:
- di essersi in data 5.09.2020 sposata con il Sig. e di avere Persona_1 deciso insieme a quest'ultimo di trascorrere il proprio viaggio di nozze in Calabria;
- che la Sig.ra ed il Sig. prendevano, quindi, Parte_1 Persona_1 contatti con il Sig. titolare del “Complesso Turistico Atlantis” o Controparte_3 meglio Complesso Turistico sito nel Comune di Crotone Via Controparte_4
Capocolonna n. 5 e pubblicizzato sul sito internet booking.com;
- che la (il cui capitale sociale è detenuto per intero dal Sig. CP_1
) svolge l'attività di “esercizio dell'industria turistico alberghiera, Controparte_3 costruzione, ampliamento, trasformazione di villaggi, alberghi ed impianti balneari, ricettivi, acquapark e servizi complementari”;
- che la (il cui capitale sociale è detenuto per intero dal Sig. CP_2
) svolge l'attività commerciale di “esercizio dell'industria turistico Controparte_3 alberghiera, costruzione, ampliamento, trasformazione di villaggi, alberghi ed impianti balneari, ricettivi, acquapark e servizi complementari”;
- che le due società, hanno medesimo oggetto sociale, medesimo proprietario che ne detiene il 100% del capitale sociale;
- che al loro arrivo i coniugi corrispondevano nelle mani del sig. la CP_3 somma pattuita pari ad € 300,00;
- che in data 7 settembre 2020 alle ore 18:45 circa, mentre la Sig.ra si trovava in cucina intenta a sistemare la spesa appena effettuata, Parte_1 appoggiava la busta della spesa sul lavandino ed in qual momento i pensili della cucina si staccavano improvvisamente dalla parete e rovinavano sull'odierna attrice procurandole lesioni fisiche poi riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale di Crotone;
- che i sanitari del P.S. dell'Ospedale di Crotone riscontravano “Traumatismi di gomito, avambraccio e polso – escoriazioni multiple guaribile in gg. 5 sc”. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda e per l'effetto: in via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la propria competenza esclusiva Ex art. 33 comma 2, lett. u) del D.Lgs. 6/11/2005 n.206 (Codice del Consumo); nel merito: A) Accertare e dichiarare che l'odierna attrice in data 6.09.2020 al suo arrivo presso il “Complesso Turistico Atlantis” di Crotone sito in Via Capocolonna n. 5 ha corrisposto, unitamente al marito la somma di € 300,00 nelle mani Persona_1
pagina2 di 6 del Sig. per fruire del soggiorno come da preventivo richiamato in Controparte_3 atti;
B) Accertare e dichiarare che in data 7.09.2020 alle ore 18:45 circa la Sig.ra si trovava in cucina, posta nel sotto veranda, intenta a sistemare la Parte_1 spesa appena effettuata, e dopo aver appoggiato la busta della spesa sul lavandino, i pensili della cucina si staccavano improvvisamente dalla parete e rovinavano sulla stessa procurandole lesioni fisiche;
C) Accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato, in proprio Controparte_3
e senza il rilascio di doverosa ricevuta intestata alle società a lui riferibili, la somma di € 300,00 in contanti direttamente dalla odierna attrice e dal di lei marito;
D) Accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento societario tra la e la ed il Sig. per le ragioni espresse in atti;
CP_1 CP_2 Controparte_3
E) Accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c., sia essa solidale e/o in via graduata, della in persona del legale rapp.te pro-tempore, della CP_1 CP_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore del Sig. , e del Sig.
[...] Controparte_3
in proprio presentatosi quale unico titolare del “Complesso Controparte_3
Turistico Atlantis” sito nel Comune di Crotone Via Capocolonna n. 5; F) Condannare, in via graduata e/o solidale, la in persona del legale rapp.te pro- CP_1 tempore, la in persona del legale rapp.te pro-tempore del Sig. CP_2
ed il Sig. in proprio, al risarcimento dei danni in Controparte_3 Controparte_3 favore dell'odierna istante, che si quantificano, per la sig.ra in € Parte_1
22.755,80 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, quanto a € 920,00 per invalidità temporanea totale, quanto a € 690,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre al danno morale, e/o nella diversa misura che si determinerà alla luce delle risultanze istruttorie oltre agli interessi legali maturati dal fatto al soddisfo G) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si sono costituite e , eccependo in via CP_1 Controparte_3 preliminare l'incompetenza dell'intestato Tribunale, in favore di quello di Crotone, non operando nel caso di specie il foro del consumatore. Hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza nell'esposizione dei fatti, non essendo dato comprendere la dinamica dei fatti. Hanno in ogni caso contestato la dinamica del sinistro descritto dalla controparte, invero l'evento così come descritto non può essersi verosimilmente verificato proprio per le leggi naturali della fisica ed in particolare che un corpo cade per forza della gravità in modo perpendicolare. Il comportamento dell'attrice è il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso lamentato. In subordine hanno chiesto l'accertamento del fatto colposo del danneggiato. Hanno infine contestato il quantum della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice.
pagina3 di 6 A seguito del rinnovo della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, si è costituita spiegando difese analoghe a quelle delle altre parti Controparte_2 convenute e chiedendo il rigetto della domanda giudiziale proposta dalla parte attrice. A seguito del deposito ad opera delle parti delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha ammesso in parte le istanze istruttorie. All'udienza del 3 luglio 2023 sono state assunte le testimonianze di
[...]
e Tes_1 Testimone_2
All'udienza del 12 dicembre 2023 sono state assunte le testimonianze di Tes_3
e . E' stato inoltre disposto l'interrogatorio formale di
[...] Testimone_4
. Controparte_3
All'udienza del 31 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dall'attrice debba essere respinta. In via preliminare si rileva che è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle parti convenute, considerato che viene in rilievo nel caso di specie un rapporto di natura contrattuale di tipo turistico - il quale contempla senz'altro tra le prestazioni offerte al viaggiatore anche quella di tutelarne l'integrità fisica all'interno della struttura recettiva - in relazione al quale opera pertanto la regola del foro del consumatore di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo (sul punto cfr. Cass n. 13562/2020). Quanto al merito, deve rilevarsi che può essere riconosciuta legittimazione passiva unicamente alla società non anche a e ad CP_1 Controparte_3
e ciò in quanto, per affermazione incontestata di tutte le parti, il Controparte_2 contratto è stato stipulato dall'attrice con ed era Parte_1 CP_1 quest'ultima (in base, si ripete, alle sole prospettazioni di parte ed all'operatività del principio di non contestazione, risultando del tutto lacunosa la documentazione depositata dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni processuali) ad avere in affitto – da, si suppone, TOURING SPORT CLUB S.N.C. DI VILLIRILLO SS E C., società indicata nelle visure depositate dall'attrice – l'azienda che gestisce lo stabilimento balneare e, si suppone anche in questo caso, l'attività di carattere alberghiero ove era situato il bungalow prenotato dalla sig.ra Parte_1
La domanda risarcitoria merita pertanto di essere respinta nei riguardi di e di già sotto il profilo del difetto di legittimazione Controparte_2 Controparte_3 passiva, con i quali l'attrice non ha sottoscritto alcun accordo contrattuale. Si deve a questo punto osservare che, a seguito della precisazione della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. da considerarsi tempestivamente effettuata tenuto conto della già avvenuta allegazione di tutti i relativi fatti costitutivi, la parte attrice ha richiesto il risarcimento di una pagina4 di 6 duplice tipologia di danno non patrimoniale, quello biologico, temporaneo ed assoluto, legato alle conseguenze incidenti sul diritto alla salute del fatto dedotto in giudizio, e quello da c.d. vacanza rovinata. Nessuno dei danni lamentati dalla parte attrice è ad avviso del Giudice risarcibile. Quanto al danno biologico, si osserva che l'attrice ha riferito di avere riportato per effetto della caduta dei pensili solo delle escoriazioni. Nelle foto depositate è raffigurata la sig.ra con dei graffi sulla pelle (in ordine alla cui Parte_1 riconducibilità al fatto oggetto di causa non sono neppure stati acquisiti sufficienti elementi di riscontro, tenuto conto che i testimoni delle parti convenute hanno dedotto che la sig.ra avesse riportato dei graffi meno evidenti). E' stato Parte_1 poi depositato certificato di pronto soccorso, dell'ospedale di Crotone, nel quale si fa riferimento solo ad “escoriazioni multiple” guaribili in giorni 5, salvo complicazioni. Si ritiene pertanto che sia mancata da parte dell'attrice l'allegazione di un effettivo pregiudizio, serio, capace di incidere oltre la soglia minima della tollerabilità sulla propria integrità fisica. Neppure è risarcibile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in quanto configurabile solo a carico del venditore e dell'organizzatore del pacchetto turistico (ovvero, tipicamente, l'agenzia di viaggi ed il c.d. tour operator), nel caso di specie essendo stato evocato nel giudizio l'albergatore che ha erogato unicamente un servizio di tipo alberghiero, senza allegazione della combinazione di tale servizio con un altro di quelli indicati nelle definizioni individuate agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 79/2011. Né d'altra parte il pregiudizio non patrimoniale del tipo di quello allegato dalla parte attrice può ritenersi risarcibile al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge – che consente, per l'appunto, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nei limiti di cui all'art. 46 d.lgs. 79/2011 – considerata d'altra parte la mancata incidenza del pregiudizio su un bene della vita che trova tutela diretta nella Costituzione (sul punto, cfr. Cass., n. 24607/17, non condividendosi il diverso principio desumibile – in modo implicito e senza invero alcuna argomentazione a sostegno - da Cass., n. 26142/23). Per le indicate ragioni la domanda proposta dalla parte attrice deve essere respinta. Le spese di lite sono poste in applicazione del criterio della soccombenza a carico della parte attrice. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio ed alle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, con aumento dell'unico compenso liquidato per il difensore che ha assistito più parti processuali (compensi in misura minima per tutte le fasi del giudizio, con aumento nella misura del 10% per il difensore di e ). Controparte_2 Controparte_3
Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pagina5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta le domande proposte dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti convenute, liquidate per compensi, in favore di in euro 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso CP_1 per spese forfettarie al 15%, ed in favore di e , per Controparte_2 Controparte_3 compensi, in euro 2.790,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 12 luglio 2025
Il Giudice
EL CA
pagina6 di 6