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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
RZ ER, TO
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Satriano - Via Marconi 5 88060 Satriano CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. DOC 13789716 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Avv. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 260972 (Doc. n. 13789716), relativo a TARI anno 2014, deducendo l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto, nell'anno di riferimento dell'imposizione (2014), lo stesso non risultava titolare di alcun diritto reale né detentore di immobili nel
Comune di Satriano, come già comunicato all'Ente a mezzo PEC in data 20.07.2022. Il ricorrente ha altresì eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti, segnatamente l'ingiunzione di pagamento n. 633307 e l'avviso di accertamento n. 29028 del 16.10.2019.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Satriano che la società Area S.r.l., resistendo alle doglianze del ricorrente. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'ingiunzione di pagamento presupposta era stata regolarmente notificata in data
14.04.2022, rendendo definitiva la pretesa. Nel merito, il Comune ha ribadito la legittimità dell'accertamento
TARI, fondato sulla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.12.2019, mai impugnato e dunque divenuto titolo definitivo.
All'odierna udienza Il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte che l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che il preavviso di fermo impugnato è stato notificato al contribuente il 03.10.2022. Il ricorso risulta notificato alle controparti entro i termini di legge, tenuto conto della procedura di reclamo-mediazione obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 applicabile ratione temporis al valore della lite.
Passando all'esame del merito, la questione centrale concerne la definitività della pretesa tributaria a fronte della mancata impugnazione degli atti presupposti. Secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, l'impugnazione di un atto consequenziale (quale il preavviso di fermo) può fondarsi solo su vizi propri dell'atto stesso o sull'omessa notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, i resistenti hanno fornito prova documentale della rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 11888183, perfezionatasi il
14.04.2022 presso lo studio del professionista in Badolato.
Inoltre, il Comune di Satriano ha documentato la corretta notifica dell'avviso di accertamento TARI n. 29028 avvenuta in data 11.12.2019. La mancata impugnazione di tale atto impositivo nel termine decadenziale di sessanta giorni ne ha determinato la definitività, precludendo ogni contestazione relativa al presupposto d'imposta in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la definitività dell'accertamento non opposto impedisce al contribuente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria impugnando l'atto successivo della riscossione.
Di conseguenza, le doglianze inerenti all'insussistenza della soggettività passiva per l'anno 2014 risultano tardive e inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'avviso di accertamento notificato nel 2019. L'operato dell'Ente e del Concessionario appare dunque immune dai vizi dedotti, essendo l'azione di riscossione supportata da titoli esecutivi validamente notificati e non opposti nei termini.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi
€ 250,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice TO
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
RZ ER, TO
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Satriano - Via Marconi 5 88060 Satriano CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. DOC 13789716 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Avv. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 260972 (Doc. n. 13789716), relativo a TARI anno 2014, deducendo l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto, nell'anno di riferimento dell'imposizione (2014), lo stesso non risultava titolare di alcun diritto reale né detentore di immobili nel
Comune di Satriano, come già comunicato all'Ente a mezzo PEC in data 20.07.2022. Il ricorrente ha altresì eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti, segnatamente l'ingiunzione di pagamento n. 633307 e l'avviso di accertamento n. 29028 del 16.10.2019.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Satriano che la società Area S.r.l., resistendo alle doglianze del ricorrente. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'ingiunzione di pagamento presupposta era stata regolarmente notificata in data
14.04.2022, rendendo definitiva la pretesa. Nel merito, il Comune ha ribadito la legittimità dell'accertamento
TARI, fondato sulla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.12.2019, mai impugnato e dunque divenuto titolo definitivo.
All'odierna udienza Il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte che l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che il preavviso di fermo impugnato è stato notificato al contribuente il 03.10.2022. Il ricorso risulta notificato alle controparti entro i termini di legge, tenuto conto della procedura di reclamo-mediazione obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 applicabile ratione temporis al valore della lite.
Passando all'esame del merito, la questione centrale concerne la definitività della pretesa tributaria a fronte della mancata impugnazione degli atti presupposti. Secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, l'impugnazione di un atto consequenziale (quale il preavviso di fermo) può fondarsi solo su vizi propri dell'atto stesso o sull'omessa notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, i resistenti hanno fornito prova documentale della rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 11888183, perfezionatasi il
14.04.2022 presso lo studio del professionista in Badolato.
Inoltre, il Comune di Satriano ha documentato la corretta notifica dell'avviso di accertamento TARI n. 29028 avvenuta in data 11.12.2019. La mancata impugnazione di tale atto impositivo nel termine decadenziale di sessanta giorni ne ha determinato la definitività, precludendo ogni contestazione relativa al presupposto d'imposta in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la definitività dell'accertamento non opposto impedisce al contribuente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria impugnando l'atto successivo della riscossione.
Di conseguenza, le doglianze inerenti all'insussistenza della soggettività passiva per l'anno 2014 risultano tardive e inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'avviso di accertamento notificato nel 2019. L'operato dell'Ente e del Concessionario appare dunque immune dai vizi dedotti, essendo l'azione di riscossione supportata da titoli esecutivi validamente notificati e non opposti nei termini.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi
€ 250,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice TO
Il Presidente