Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Ordinanza collegiale 27 settembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/12/2025, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2024, proposto da
DA PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommaso Ventre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio ST RG in Napoli, via Po n. 1 - Parco Parva Domus;
contro
Comune di Casagiove, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
1. per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7630/2021 del 29.11.2021 pronunciata dal TAR Napoli, Sezione Ottava, previa dichiarazione di nullità: a) dei provvedimenti del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento in data 07.02.2024 e in data 07.11.2023 (che chiede un'integrazione documentale); b) della nota in data 10.10.2023 del Comune di Casagiove (che chiede il parere in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica);
2. in via subordinata, per l'annullamento, previa sospensione, dei medesimi provvedimenti sopra indicati, sub 1);
3.- per l'effetto, dichiarare dell'obbligo del Comune di Casagiove di concludere il procedimento di esame della domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. G. 0007813/2022 del 31.05.2016 con l'adozione del provvedimento definitivo nonché per la nomina di Commissario ad Acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, il quale agisce in proprio e in qualità di rappresentante legale della Zaffiro Immobiliare s.r.l., di aver presentato al Comune di Casagiove, domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, per opere di manutenzione straordinaria e sostituzione di copertura, da effettuarsi su un immobile ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Rappresenta, inoltre, che:
- il Comune di Casagiove esprimeva parere favorevole alla sanatoria;
- la Soprintendenza esprimeva, invece, parere negativo all’intervento sul presupposto dell’avvenuta realizzazione <<…di nuove superfici utili o volumi in aumento rispetto a quelle legittimamente autorizzate…>>;
- detto parere veniva impugnato avanti al T.A.R. il quale con sentenza n. 7630 del 29 novembre 2021 (passata in giudicato) lo annullava ritenendo che <<l’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica comunale citata, non integra gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. n. 42 del 2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all’avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica>>;
- nonostante la pronuncia del T.A.R., il procedimento non veniva riattivato, pertanto, chiedeva in date 10 febbraio 2023 e 30 marzo 2023 notizie in tal senso al Comune;
- solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti apprendeva quanto segue, che: a) con nota del 10 ottobre 2023 l’amministrazione aveva chiesto alla Soprintendenza di esprimere <<il parere in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica relativa all’istanza di rilascio del Permesso di UI … ed Autorizzazione PA … assunta al protocollo di questo Ente al n. 7813/2016 del 31.05.2016>>; b) con nota del 29 novembre 2023 la Soprintendenza aveva chiesto delle integrazioni documentati; c) con nota del 7 febbraio 2024 (impugnata) la Soprintendenza aveva comunicato l’improcedibilità della domanda per mancata integrazione documentale.
A sostegno del gravame deduce la violazione del giudicato e l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza sotto vari profili.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta, per insussistenza del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, con l’ordinanza n. 684 del 5 aprile 2024.
Si è costituito per resistere il Ministero della cultura difendendosi con memoria di stile mentre non si è costituito il Comune intimato.
Con l’ordinanza n. 5129 del 27 settembre 2024 è stato disposto il mutamento di rito da camerale a ordinario.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondate e assorbenti le censure con le quali parte ricorrente lamenta la violazione del giudicato anche avuto riguardo alle disposizioni di cui al comma 5, dell’art. 167 del d.lg. n. 42/2004 le quali stabiliscono che la Soprintendenza deve concludere il procedimento rendendo il proprio parere entro il termine perentorio di 90 giorni (così il comma 5: <<Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni>>).
Nella fattispecie, infatti, dopo la sentenza del T.A.R. del 21 novembre 2021 (che aveva annullato un primo parere negativo dell’organo statale) la Soprintendenza si è espressa dopo più di due anni ritenendo la documentazione insufficiente; motivazione questa che, come fondatamente dedotto, risulta del tutto contraddittoria rispetto a una pratica già valutata nel merito e, evidentemente, considerata a suo tempo completa.
Nessun elemento ulteriore può desumersi a favore delle ragioni della Soprintendenza, dalle difese di mero stile dell’amministrazione statale.
Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del parere di improcedibilità impugnato, con la precisazione che sussiste comunque l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento esprimendosi nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio da sanare.
La giurisprudenza (C.d.S. n. 1437/2024) ha, infatti, chiarito che <<l'inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, d.lg. n. 42/04, determina — anziché la formazione di un atto di assenso tacito — la decadenza dall'esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, quindi, dalla possibilità di vincolare l'amministrazione procedente nella decisione finale; il che, tuttavia, non impedirebbe all'organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contribuito partecipativo, ponendo in essere un atto non obbligatorio e non vincolante. Tale ricostruzione sarebbe maggiormente idonea a: — garantire la coerenza con il dato positivo, che discorre di termine « perentorio », con la conseguenza che l'inutile decorrenza di una tale tipologia di termine (perentorio) non potrebbe essere reputata irrilevante, non consentendo la persistenza in capo alla Soprintendenza del potere (di esprimere un parere obbligatorio e vincolante) conferito dalla norma primaria; — soddisfare le esigenze di tempestività dell'azione amministrativa, che deve, comunque, essere proseguita anche in assenza del parere tempestivo di competenza della Soprintendenza (ormai non più obbligatorio e vincolante, una volta manifestatasi l'inerzia dell'organo statale), prevedendo, al riguardo, l'art. 167, comma 5, d.lg. n. 42/04 anche un secondo termine perentorio (di centottanta giorni) per la definizione del procedimento avviato con istanza di parte, a dimostrazione dell'esigenza di tempestiva adozione del provvedimento finale; — realizzare le esigenze di tutela paesaggistica, perdurando in materia la competenza istituzionale della Soprintendenza, da ritenere comunque abilitata, in quanto affidataria della cura dell'interesse pubblico (paesaggistico) alla base dell'esercizio del potere amministrativo, ad intervenire nel procedimento, anziché per esercitare il potere attribuito dall'art. 167, comma 5, cit. — da cui ormai l'autorità statale deve ritenersi decaduta per l'inutile decorrenza del termine perentorio -, per fornire il proprio contributo partecipativo, che l'Amministrazione procedente, ove non abbia ancora assunto la determinazione finale, è tenuta comunque a valutare nella definizione del procedimento; — assicurare una coerenza degli indirizzi interpretativi formatisi in materia di valutazione della compatibilità paesaggistica, sia preventiva ex art. 146 d.lg. n. 42/04, sia postuma ai sensi dell'art. 167 D. lgs. n. 42/04, avendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato già evidenziato, anche in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica, che « a seguito del decorso del più volte richiamato termine per l'espressione del parere vincolante (rectius: conforme) da parte della Soprintendenza, l'Organo statale non resti in assoluto privato della possibilità di rendere un parere; tuttavia il parere in tal modo espresso perderà il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo » (cfr., in proposito, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 8538)>>.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Ministero della cultura mentre devono essere compensate nei confronti del Comune di Casagiove.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della cultura al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA CO, Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | PA CO |
IL SEGRETARIO