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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio 1 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541167 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 266-2025 RG D'AT NA ricorreva
contro
CONTRO LABCONSULENZE s.r.le contro il
Comune di Castrovillari per l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata in data 22.10.2024 relativamente ad un avviso di accertamento n. 15T/4907 del 15.09.2021 notificato in data 22.01.2022 di
€ 1.133,08 del Comune di Castrovillari – ufficio tributi – afferente a TARI ANNO 2015
Lamentava non debenza del tributo per avvenuto pagamento, omessa notifica atti presupposti, prescrizione e decadenza
Si costituivano Lab Consulenze e Comune di Castrovillari controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato
La doglianza sull'omessa notifica atti presupposti è infondata : L' accertamento n 15T/4907 del
15/09/2022, è stato regolarmente ricevuto dal ricorrente.-
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». Il testo normativo evidenzia a chiare lettere come gli avvisi di accertamento debbono essere notificati, a pena di decadenza – e non a pena di prescrizione – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Inoltre per come stabilito dall'art 67 del D.lgs 18/2020, gli atti in scadenza al 31/12/2021 hanno visto, stante l'emergenza Covid, una proroga di 85 giorni per la loro notifica. Pertanto nessuna decadenza è intervenuta essendo l'atto presupposto notificato nei termini e non impugnato
L'intimazione di pagamento impugnata ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fondata su un avviso di accertamento TARI n. 15T/4907 del 15.09.2021 che, per mancata tempestiva impugnazione, è ormai divenuto definitivo.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta l'inammissibilità della successiva opposizione ove rivolta a far valere profili attinenti a tale atto prodromico e non esclusivamente i vizi propri dell'atto impugnato. Pertanto, le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, quale l'asserito pagamento o la prescrizione del credito, non possono essere validamente dedotte nell'opposizione all'intimazione quando l'atto presupposto sia divenuto definitivo.
- Da qui si deduce come il ricorrente abbia sovrapposto due istituti del tutto differenti: quello della prescrizione e quello della decadenza. Difatti, mentre nel primo caso, che peraltro ha durata decennale per i tributi e non quinquennale, si potrebbe sostenere (ma è discusso e discutibile) che la notifica si possa perfezionare alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, avendo essa natura recettizia, nella ipotesi della decadenza la notifica si intende perfezionata al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (compreso il personale del servizio postale). Si tratta, infatti, di esercizio in maniera autonoma del diritto da parte dell'ente in un determinato periodo imposto normativamente. Va rilevato che il ricorrente indica il termine decadenziale della potestà di accertamento, quinquennale per il tributo sotteso all'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, ma eccepisce la prescrizione. L'eccezione di prescrizione è infondata. Il Comune ha provveduto a notificare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'accertamento n 15T/4907 del 15/09/2022, in atti .- Pertanto, l'atto prodromico dell'intimazione ad adempiere impugnata è stato notificato al ricorrente rispettando il termine di prescrizione quinquennale. In tal senso, pacifico è l'orientamento della Suprema Corte, la quale di recente ha ribadito – Cass. civ. sez. IV, 14.09.2021 n. 24677 – che «l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020)».
Il ricorso è pertanto infondato e la soluzione sostanzialmente in rito della causa , anche in relazione alla farraginosità della normativa emergenziale Covid sulla proroga dei termini , consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio 1 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541167 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 266-2025 RG D'AT NA ricorreva
contro
CONTRO LABCONSULENZE s.r.le contro il
Comune di Castrovillari per l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata in data 22.10.2024 relativamente ad un avviso di accertamento n. 15T/4907 del 15.09.2021 notificato in data 22.01.2022 di
€ 1.133,08 del Comune di Castrovillari – ufficio tributi – afferente a TARI ANNO 2015
Lamentava non debenza del tributo per avvenuto pagamento, omessa notifica atti presupposti, prescrizione e decadenza
Si costituivano Lab Consulenze e Comune di Castrovillari controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato
La doglianza sull'omessa notifica atti presupposti è infondata : L' accertamento n 15T/4907 del
15/09/2022, è stato regolarmente ricevuto dal ricorrente.-
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». Il testo normativo evidenzia a chiare lettere come gli avvisi di accertamento debbono essere notificati, a pena di decadenza – e non a pena di prescrizione – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Inoltre per come stabilito dall'art 67 del D.lgs 18/2020, gli atti in scadenza al 31/12/2021 hanno visto, stante l'emergenza Covid, una proroga di 85 giorni per la loro notifica. Pertanto nessuna decadenza è intervenuta essendo l'atto presupposto notificato nei termini e non impugnato
L'intimazione di pagamento impugnata ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fondata su un avviso di accertamento TARI n. 15T/4907 del 15.09.2021 che, per mancata tempestiva impugnazione, è ormai divenuto definitivo.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta l'inammissibilità della successiva opposizione ove rivolta a far valere profili attinenti a tale atto prodromico e non esclusivamente i vizi propri dell'atto impugnato. Pertanto, le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, quale l'asserito pagamento o la prescrizione del credito, non possono essere validamente dedotte nell'opposizione all'intimazione quando l'atto presupposto sia divenuto definitivo.
- Da qui si deduce come il ricorrente abbia sovrapposto due istituti del tutto differenti: quello della prescrizione e quello della decadenza. Difatti, mentre nel primo caso, che peraltro ha durata decennale per i tributi e non quinquennale, si potrebbe sostenere (ma è discusso e discutibile) che la notifica si possa perfezionare alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, avendo essa natura recettizia, nella ipotesi della decadenza la notifica si intende perfezionata al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (compreso il personale del servizio postale). Si tratta, infatti, di esercizio in maniera autonoma del diritto da parte dell'ente in un determinato periodo imposto normativamente. Va rilevato che il ricorrente indica il termine decadenziale della potestà di accertamento, quinquennale per il tributo sotteso all'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, ma eccepisce la prescrizione. L'eccezione di prescrizione è infondata. Il Comune ha provveduto a notificare a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'accertamento n 15T/4907 del 15/09/2022, in atti .- Pertanto, l'atto prodromico dell'intimazione ad adempiere impugnata è stato notificato al ricorrente rispettando il termine di prescrizione quinquennale. In tal senso, pacifico è l'orientamento della Suprema Corte, la quale di recente ha ribadito – Cass. civ. sez. IV, 14.09.2021 n. 24677 – che «l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020)».
Il ricorso è pertanto infondato e la soluzione sostanzialmente in rito della causa , anche in relazione alla farraginosità della normativa emergenziale Covid sulla proroga dei termini , consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate