CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRANCESCO PIETROCAMPAGNA PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1192/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92947 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Taranto notificava in data 23/06/2025 alla signora Ricorrente_1 avviso di accertamento esecutivo IMU n. 92947 del 23/05/2025 per la somma complessiva di € 3.834,00, dovuta a titolo di differenza di imposta, sanzioni e interessi per l'anno 2019, in relazione ad immobili di proprietà della ricorrente (tra cui alcune aree edificabili) meglio descritti nell'atto impugnato. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 16/09/2025) Ricorrente_1avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, la medesima signora deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della Legge 296/2006. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto, con condanna alle spese di giustizia da distrarre in favore del costituito difensore. Con controdeduzioni depositate il 17 dicembre 2025, si è costituito il convenuto Comune di Taranto che ha preso posizione in ordine ai motivi di impugnativa, rilevando l'infondatezza degli stessi e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna con distrazione alla rifusione delle spese processuali. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- L'eccezione di decadenza, per superamento del quinquennio ai fini dell'accertamento, è infondata.
2 Ricorrente_1Secondo le prospettazioni della signora l'atto impugnato “è nullo perché notificato oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006”. Per la contribuente l'avviso di accertamento in esame, riferendosi all'IMU 2019, doveva essere notificato alla stessa entro e non oltre il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, Legge 296/2006) e cioè entro il 31/12/2024 e non già il 23 giugno 2025. Ebbene, ferme le regole generali sull'attività accertativa e quelle sulla vigenza del termine ordinario di decadenza innanzi indicato che, per indirizzo consolidato di questa Corte, deve intendersi utilmente prorogato (al 26/03/2025) per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 applicabile a tutte le annualità la cui pendenza ricada nel periodo considerato (v. da ultimo Cass. 960/2025 e Decreto n. 1630/2025 della Prima Presidente del Supremo Collegio), si osserva che al caso in esame va applicata anche l'ulteriore proroga di giorni 120 prevista dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge 212/2000, avendo l'ente civico condivisibilmente attivato il contraddittorio preventivo con la contribuente, contemplando l'accertamento impugnato anche aree fabbricabili ai fini IMU, in relazione alle quali non da escludere contestazione circa il loro effettivo valore venale. Pertanto, nella fattispecie, essendo successiva la scadenza del termine per la comunicazione di eventuali controdeduzioni (5 aprile 2025) a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo (26 marzo 2025), è tempestiva la notifica dell'accertamento eseguita dall'ente civico il 23 giugno 2025, potendo la stessa essere utilmente compiuta fino al 3 agosto 2025. Di tanto la ricorrente aveva già ricevuto dettagliate informazioni attraverso la notifica dell'invito al contraddittorio (prot. n. 232181 del 23/10/2024) a lei recapitato il 04/02/2025. Per i rilievi che precedono, non è conferente il mero rinvio alle argomentazioni della sentenza 764/2025 di questa CGT non essendo noto il dettaglio degli immobili tassati con l'atto di accertamento opposto in quella sede. Il ricorso va, quindi, rigettato;
restano assorbite eventuali altre questioni poste dalle parti. Alla luce di una valutazione globale della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice
NC RO PA CA
3
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRANCESCO PIETROCAMPAGNA PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1192/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
1 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92947 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Taranto notificava in data 23/06/2025 alla signora Ricorrente_1 avviso di accertamento esecutivo IMU n. 92947 del 23/05/2025 per la somma complessiva di € 3.834,00, dovuta a titolo di differenza di imposta, sanzioni e interessi per l'anno 2019, in relazione ad immobili di proprietà della ricorrente (tra cui alcune aree edificabili) meglio descritti nell'atto impugnato. Avverso detto accertamento ha proposto ricorso (depositato telematicamente in data 16/09/2025) Ricorrente_1avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, la medesima signora deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della Legge 296/2006. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto, con condanna alle spese di giustizia da distrarre in favore del costituito difensore. Con controdeduzioni depositate il 17 dicembre 2025, si è costituito il convenuto Comune di Taranto che ha preso posizione in ordine ai motivi di impugnativa, rilevando l'infondatezza degli stessi e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna con distrazione alla rifusione delle spese processuali. Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- L'eccezione di decadenza, per superamento del quinquennio ai fini dell'accertamento, è infondata.
2 Ricorrente_1Secondo le prospettazioni della signora l'atto impugnato “è nullo perché notificato oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006”. Per la contribuente l'avviso di accertamento in esame, riferendosi all'IMU 2019, doveva essere notificato alla stessa entro e non oltre il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, Legge 296/2006) e cioè entro il 31/12/2024 e non già il 23 giugno 2025. Ebbene, ferme le regole generali sull'attività accertativa e quelle sulla vigenza del termine ordinario di decadenza innanzi indicato che, per indirizzo consolidato di questa Corte, deve intendersi utilmente prorogato (al 26/03/2025) per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 applicabile a tutte le annualità la cui pendenza ricada nel periodo considerato (v. da ultimo Cass. 960/2025 e Decreto n. 1630/2025 della Prima Presidente del Supremo Collegio), si osserva che al caso in esame va applicata anche l'ulteriore proroga di giorni 120 prevista dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge 212/2000, avendo l'ente civico condivisibilmente attivato il contraddittorio preventivo con la contribuente, contemplando l'accertamento impugnato anche aree fabbricabili ai fini IMU, in relazione alle quali non da escludere contestazione circa il loro effettivo valore venale. Pertanto, nella fattispecie, essendo successiva la scadenza del termine per la comunicazione di eventuali controdeduzioni (5 aprile 2025) a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo (26 marzo 2025), è tempestiva la notifica dell'accertamento eseguita dall'ente civico il 23 giugno 2025, potendo la stessa essere utilmente compiuta fino al 3 agosto 2025. Di tanto la ricorrente aveva già ricevuto dettagliate informazioni attraverso la notifica dell'invito al contraddittorio (prot. n. 232181 del 23/10/2024) a lei recapitato il 04/02/2025. Per i rilievi che precedono, non è conferente il mero rinvio alle argomentazioni della sentenza 764/2025 di questa CGT non essendo noto il dettaglio degli immobili tassati con l'atto di accertamento opposto in quella sede. Il ricorso va, quindi, rigettato;
restano assorbite eventuali altre questioni poste dalle parti. Alla luce di una valutazione globale della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice
NC RO PA CA
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