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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE CO Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1581/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Andrea;
C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Santis Federica;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio CP_1
(Roma, 05.01.2018), riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione del minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 07.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 13.06.2025, sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1. “Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo CP_1 Per_1 alla Sig.ra la somma di € 250,00 mensili, mediante bonifico alle coordinate Parte_1 bancarie di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il contributo di mantenimento verrà aggiornamento annualmente, secondo gli indici Istat;
3. il Sig. orrisponderà altresì alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Parte_1 necessarie alla migliore salute, crescita ed educazione del figlio per come Per_1 previste e ripartite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato al presente accordo;
4. la Sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minorenne, percepirà al Parte_1
100% l'assegno unico e/o ogni eventuale futuro beneficio messo a disposizione delle famiglie con prole, nonché l'indennità di accompagnamento di cui – allo stato- beneficia il figlio in ragione della disabilità riconosciutagli ai sensi della Legge 104/1992 Per_1
(art. 3, comma 3);
5. le parti convengono che il piccolo venga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la mamma con la quale coabita Parte_1 nell'immobile sito in Monterotondo (Roma), Via E. Riva n. 4;
6. come da attuale regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
presso l'abitazione dei nonni paterni, un giorno a settimana, a fine settimana Per_1 alterni, nella giornata di sabato oppure di domenica, dalla mattina alla sera, con esclusione del pernotto. Per consentire difatti al piccolo di prendere confidenza Per_1 con il padre ed a quest'ultimo di abituarsi alle particolari esigenze e difficoltà del figlio.
I genitori convengono che almeno per un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il piccolo non effettuerà pernotti presso l'abitazione paterna, Per_1 salvo che lo stesso non manifesti una esplicita e serena richiesta in tal senso. Trascorso questo primo anno, compatibilmente con la volontà del piccolo quest'ultimo Per_1 potrà gradualmente effettuare dei pernotti con il padre nei week end di sua spettanza.
Compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, il Sig. si impegna a prendere e CP_1 tenere con sé il figlio anche un pomeriggio a settimana, accompagnandolo se del caso alle terapie e/o attività pomeridiane frequentate dal bambino, al fine di favorire il rapporto padre-figlio e di consentire al piccolo di acquisire familiarità con la Per_1 figura paterna;
7. quanto alle festività natalizie e pasquali, i genitori le trascorreranno insieme al figlio, ad anni alterni, avendo sempre riguardo al fatto che il figlio per il momento non Per_1 effettuerà pernotti presso l'abitazione paterna. Medesimo regime per eventuali periodi di vacanza, sia nel corso dell'anno scolastico che estivo;
8. i genitori convengono che il primario interesse è la serenità e la tranquillità del bambino, il quale al momento, considerate le difficoltà nel movimento e nella parola, non può adattarsi ad un regime di frequentazione paterna, diverso da quello previsto;
9. ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese legali relative al presente procedimento, all'uopo la Sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a Spese Parte_2 dello Stato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse del minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE CO.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE CO Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1581/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Andrea;
C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Santis Federica;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio CP_1
(Roma, 05.01.2018), riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione del minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 07.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 13.06.2025, sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1. “Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo CP_1 Per_1 alla Sig.ra la somma di € 250,00 mensili, mediante bonifico alle coordinate Parte_1 bancarie di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il contributo di mantenimento verrà aggiornamento annualmente, secondo gli indici Istat;
3. il Sig. orrisponderà altresì alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Parte_1 necessarie alla migliore salute, crescita ed educazione del figlio per come Per_1 previste e ripartite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato al presente accordo;
4. la Sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minorenne, percepirà al Parte_1
100% l'assegno unico e/o ogni eventuale futuro beneficio messo a disposizione delle famiglie con prole, nonché l'indennità di accompagnamento di cui – allo stato- beneficia il figlio in ragione della disabilità riconosciutagli ai sensi della Legge 104/1992 Per_1
(art. 3, comma 3);
5. le parti convengono che il piccolo venga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la mamma con la quale coabita Parte_1 nell'immobile sito in Monterotondo (Roma), Via E. Riva n. 4;
6. come da attuale regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
presso l'abitazione dei nonni paterni, un giorno a settimana, a fine settimana Per_1 alterni, nella giornata di sabato oppure di domenica, dalla mattina alla sera, con esclusione del pernotto. Per consentire difatti al piccolo di prendere confidenza Per_1 con il padre ed a quest'ultimo di abituarsi alle particolari esigenze e difficoltà del figlio.
I genitori convengono che almeno per un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il piccolo non effettuerà pernotti presso l'abitazione paterna, Per_1 salvo che lo stesso non manifesti una esplicita e serena richiesta in tal senso. Trascorso questo primo anno, compatibilmente con la volontà del piccolo quest'ultimo Per_1 potrà gradualmente effettuare dei pernotti con il padre nei week end di sua spettanza.
Compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, il Sig. si impegna a prendere e CP_1 tenere con sé il figlio anche un pomeriggio a settimana, accompagnandolo se del caso alle terapie e/o attività pomeridiane frequentate dal bambino, al fine di favorire il rapporto padre-figlio e di consentire al piccolo di acquisire familiarità con la Per_1 figura paterna;
7. quanto alle festività natalizie e pasquali, i genitori le trascorreranno insieme al figlio, ad anni alterni, avendo sempre riguardo al fatto che il figlio per il momento non Per_1 effettuerà pernotti presso l'abitazione paterna. Medesimo regime per eventuali periodi di vacanza, sia nel corso dell'anno scolastico che estivo;
8. i genitori convengono che il primario interesse è la serenità e la tranquillità del bambino, il quale al momento, considerate le difficoltà nel movimento e nella parola, non può adattarsi ad un regime di frequentazione paterna, diverso da quello previsto;
9. ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese legali relative al presente procedimento, all'uopo la Sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a Spese Parte_2 dello Stato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse del minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE CO.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE CO