CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 141/2024, avverso l'ordinanza n.16419/2023 pubblicata il 17.12.2023 dal Tribunale di Bari tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santo Barile come da procura speciale allegata Parte_1 all'atto di citazione in appello
Appellante
e
e , anche quali rappresentanti di e di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Lucia, che li rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha proposto appello avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento del Parte_1 ricorso ex art.702 bis proposto dagli odierni appellati, comproprietari dell'appartamento in Bari al secondo piano di via Sagarriga Visconti n.173 per averlo ereditato dal defunto , l'ha condannata al Controparte_3 rilascio in favore di questi ultimi del predetto immobile, in quanto occupato sine titulo da lei e dal suo nucleo familiare, nonché al pagamento di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio e alla rifusione delle spese di lite.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante, nel ribadire e precisare di avere in passato condotto in locazione il bene e di avere poi continuato a possedere lo stesso uti domina (in attesa di formalizzarne l'acquisto, per il quale aveva già versato il prezzo), ha riproposto l'unica eccezione già sollevata in primo grado per resistere all'avversa pretesa, e cioè quella di intervenuta usucapione, per provare la quale ha chiesto l'ammissione di prove orali, censurando la decisione con cui il primo giudice ha valutato tardiva tale eccezione e non ha quindi dato sfogo all'istruttoria sul punto.
Tale doglianza – che già in corso di causa questa Corte ha ritenuto priva del fumus boni iuris richiesto a fini di inibitoria – è tuttavia infondata.
1 Ed invero è già decisivo, in tal senso, rilevare che, per consolidata giurisprudenza della S.C. l'eccezione di usucapione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non costituisce un'eccezione in senso lato, sempre proponibile in quanto afferente a questione rilevabile d'ufficio, bensì è eccezione in senso stretto, come tale ammissibile soltanto se proposta nei termini preclusivi previsti dal rito (cfr., tra le ultime pronunce in tal senso, Cass. 18108/24); laddove nella specie la in primo grado si è costituita soltanto il giorno Pt_1 prima dell'udienza di comparizione, e quindi ben oltre il termine (dieci giorni prima) fissato al convenuto dall'allora vigente art.702 bis co.4 c.p.c. per costituirsi con comparsa di risposta contenente a pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Inoltre, come esattamente osservato nell'ordinanza impugnata, l'eccezione in discorso, quand'anche validamente sollevata, sarebbe comunque fondata su circostanze (da cui dovrebbe desumersi il possesso ultraventennale ad usucapionem) del tutto indimostrate e ormai non più suscettibili di prova, posto che la per l'intero corso del giudizio di primo grado non ha mai avanzato richieste istruttorie (facendo Pt_1 piuttosto riserva di formularle) e soltanto con l'atto di appello, in violazione dell'art.345 u.c. c.p.c., ha per la prima volta articolato a tal fine capitoli di prova testimoniale, chiedendone l'ammissione.
Alla luce di quanto sopra, l'appello in esame va dunque rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
In base al criterio della soccombenza, la va condannata a rifondere agli appellati le spese del Pt_1 presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Ricorrono infine ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n.16419/2023 pubblicata il 17.12.2023 dal Tribunale di Bari, disattesa Parte_1
o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1 in complessivi € 3.400,00 oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
2