TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3000/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata in [...] il [...] (con l'avv. Rao Fabio); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Augello Accursio); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 16/06/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] l'[...], Persona_1
fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“A) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Partinico (PA), nella via Capuana, 72.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore della coppia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità. l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla propria figlia minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla propria figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Parte_1 la propria residenza e quella della propria figlia minore, purché di ciò sia preventivamente informato il sig. CP_1
In caso di trasferimento della residenza, l'odierna ricorrente sarà tenuta a dame notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
B) Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà il diritto di CP_1 vedere e tenere la figlia minore con sé nei seguenti giorni e orari:
Nel periodo estivo (agosto), il martedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00; il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 ed il sabato dalle are 9.00 alle ore 23.00 e ciò per tutte le settimane del mese.
Riguardo agli orari invernali, con l'inizio delle attività scolastiche:
Il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20,00; il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 mentre nel fine settimana, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00. da effettuarsi in modalità alternata nei fine settimana del mese.
Qualora, per motivi di lavoro, il sig. non possa ottemperare al proprio diritto CP_1 di visita e collocazione presso la propria abitazione della figlia minore, lo stesso, previo accordo con la sig.ra , avrà diritto di tenere con sé la propria figlia minore in giorni della Pt_1 settimana successiva, da concordarsi di volta in volta.
La minore trascorrerà le festività religiose e non - alternativamente - con i propri genitori, tali periodi di trascorrenza verranno invertiti di anno in anno.
C) Il sig. a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente, in favore della sig.ra a mezzo bonifico da Parte_1 effettuarsi su c/c intrattenuto della stessa presso Banca Unicredit S.p.A. - Agenzia di Partinico
- contraddistinto alle seguenti coordinate IBAN: [...], a titolo di mantenimento ordinario della propria figlia minore la complessiva somma di € 300,00. da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
Con riferimento alle spese straordinarie e mediche straordinarie, viene altresì specificato che il diritto al rimborso per il genitore che le ha sostenute è condizionato al preventivo assenso dell'altro genitore, che dovrà essere prestato secondo le modalità di seguito riportate.
Il genitore che intenda sostenere le spese sopra indicate dovrà comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno sette giorni. In tal caso, l'altro genitore avrà
l'obbligo entro i successivi sette giorni di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In ogni caso, in difetto di riscontro, nei termini sopra indicati, dalla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dal genitore che ha ricevuto la prima comunicazione e dovrà dallo stesso essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza, previa esibizione del relativo documento fiscale riportante il codice fiscale del minore.
Tale condizione potrà essere derogata per le spese mediche necessarie, urgenti ed indefettibili che concernono l'esclusiva salute del minore, da ulteriori accordi che i ricorrenti concorderanno per le vie brevi.
D) In ordine alle spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, sarà necessario un preventivo accordo.
A titolo meramente esemplificativo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN: Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola). tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione c frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione: Spese di custodia dei minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato con la propria figlia minore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
F) La sig.ra avrà diritto a percepire interamente l'assegno unico per i figli a carico Pt_1
attualmente erogato dall'INPS ed ammontante a complessivi € 234,00” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
2. In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025, intervenuto fra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
nato a (Palermo il 23/03/1989), in ordine al regime di affidamento e di
[...]
mantenimento della figlia minore (nata a [...] l'[...]); Persona_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 28/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3000/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata in [...] il [...] (con l'avv. Rao Fabio); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Augello Accursio); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 16/06/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] l'[...], Persona_1
fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“A) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Partinico (PA), nella via Capuana, 72.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore della coppia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità. l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla propria figlia minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla propria figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Parte_1 la propria residenza e quella della propria figlia minore, purché di ciò sia preventivamente informato il sig. CP_1
In caso di trasferimento della residenza, l'odierna ricorrente sarà tenuta a dame notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
B) Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà il diritto di CP_1 vedere e tenere la figlia minore con sé nei seguenti giorni e orari:
Nel periodo estivo (agosto), il martedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00; il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 ed il sabato dalle are 9.00 alle ore 23.00 e ciò per tutte le settimane del mese.
Riguardo agli orari invernali, con l'inizio delle attività scolastiche:
Il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20,00; il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 mentre nel fine settimana, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00. da effettuarsi in modalità alternata nei fine settimana del mese.
Qualora, per motivi di lavoro, il sig. non possa ottemperare al proprio diritto CP_1 di visita e collocazione presso la propria abitazione della figlia minore, lo stesso, previo accordo con la sig.ra , avrà diritto di tenere con sé la propria figlia minore in giorni della Pt_1 settimana successiva, da concordarsi di volta in volta.
La minore trascorrerà le festività religiose e non - alternativamente - con i propri genitori, tali periodi di trascorrenza verranno invertiti di anno in anno.
C) Il sig. a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente, in favore della sig.ra a mezzo bonifico da Parte_1 effettuarsi su c/c intrattenuto della stessa presso Banca Unicredit S.p.A. - Agenzia di Partinico
- contraddistinto alle seguenti coordinate IBAN: [...], a titolo di mantenimento ordinario della propria figlia minore la complessiva somma di € 300,00. da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
Con riferimento alle spese straordinarie e mediche straordinarie, viene altresì specificato che il diritto al rimborso per il genitore che le ha sostenute è condizionato al preventivo assenso dell'altro genitore, che dovrà essere prestato secondo le modalità di seguito riportate.
Il genitore che intenda sostenere le spese sopra indicate dovrà comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno sette giorni. In tal caso, l'altro genitore avrà
l'obbligo entro i successivi sette giorni di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In ogni caso, in difetto di riscontro, nei termini sopra indicati, dalla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dal genitore che ha ricevuto la prima comunicazione e dovrà dallo stesso essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza, previa esibizione del relativo documento fiscale riportante il codice fiscale del minore.
Tale condizione potrà essere derogata per le spese mediche necessarie, urgenti ed indefettibili che concernono l'esclusiva salute del minore, da ulteriori accordi che i ricorrenti concorderanno per le vie brevi.
D) In ordine alle spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, sarà necessario un preventivo accordo.
A titolo meramente esemplificativo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN: Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola). tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione c frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione: Spese di custodia dei minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato con la propria figlia minore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
F) La sig.ra avrà diritto a percepire interamente l'assegno unico per i figli a carico Pt_1
attualmente erogato dall'INPS ed ammontante a complessivi € 234,00” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
2. In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025, intervenuto fra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
nato a (Palermo il 23/03/1989), in ordine al regime di affidamento e di
[...]
mantenimento della figlia minore (nata a [...] l'[...]); Persona_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 28/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.