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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente e Relatore
NI CRISTIANA, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CESSATA MATERIA CONTENDERE - SPESE COMPENSATE
Resistente/Appellato: CESSATA MATERIA CONTENDERE - SPESE COMPENSATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 in epigrafe intestata ricorre avverso l'atto sopra identificato, chiedendone l'annullamento per una serie di ragioni che, ormai, non ha più senso scrutinare.
Si costituisce, infatti, controparte depositando un atto dichiarativo della cessazione della materia del contendere, perchè ricognitivo di una "proposta di conciliazione giudiziale accettata dal ricorrente".
All'odierna udienza dibattimentale ADE ha confermato di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'atto oggetto di causa concludendo come sopra. Controparte, preso atto, della conferma, ha aderito alle dette conclusioni, del pari con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevata l'insussistenza di alcun punto di contrasto fra le parti, neppure in ordine al capo relativo alle spese, pronuncia come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente e Relatore
NI CRISTIANA, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201163 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201165 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CESSATA MATERIA CONTENDERE - SPESE COMPENSATE
Resistente/Appellato: CESSATA MATERIA CONTENDERE - SPESE COMPENSATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 in epigrafe intestata ricorre avverso l'atto sopra identificato, chiedendone l'annullamento per una serie di ragioni che, ormai, non ha più senso scrutinare.
Si costituisce, infatti, controparte depositando un atto dichiarativo della cessazione della materia del contendere, perchè ricognitivo di una "proposta di conciliazione giudiziale accettata dal ricorrente".
All'odierna udienza dibattimentale ADE ha confermato di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'atto oggetto di causa concludendo come sopra. Controparte, preso atto, della conferma, ha aderito alle dette conclusioni, del pari con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevata l'insussistenza di alcun punto di contrasto fra le parti, neppure in ordine al capo relativo alle spese, pronuncia come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.