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16 giugno 2011
16 giugno 2011
Art. 3. Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita' percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-580/16, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Firma Hans Bühler KG contro Finanzamt de Graz-Stadt, 30/11/2017Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 30 novembre 2017 ( 1 ) Causa C-580/16 FI AN BÜ KG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessione di beni spediti o trasportati all'interno dell'Unione europea – Esenzione – Cessione da parte di un soggetto passivo di uno Stato membro ad un acquirente in un altro Stato membro – Fattispecie in cui il soggetto passivo indica sulla fattura il proprio numero d'identificazione IVA in un terzo Stato membro» 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione …Leggi di più...