Articolo 3 della Legge 13 maggio 2011, n. 77
Articolo 2Articolo 4
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16 giugno 2011
Art. 3. Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita' percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 16 giugno 2011
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