Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 601
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti (anno 2019)

    La Regione Calabria ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2019.

  • Rigettato
    Nullità per avvenuta prescrizione o decadenza (anno 2019)

    Il termine di prescrizione è di tre anni dalla maturazione del credito. La notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2019 è avvenuta entro tale termine.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi (anno 2019)

    La Corte non entra nel merito della motivazione degli interessi, in quanto la pretesa per l'anno 2019 è ritenuta fondata.

  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti (anno 2021)

    La Regione Calabria non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2021. La legge n.56/2023 non ha effetti retroattivi e non può esentare dalla notifica dell'atto presupposto.

  • Accolto
    Nullità per avvenuta prescrizione o decadenza (anno 2021)

    La mancata notifica dell'atto presupposto rende la pretesa per l'anno 2021 nulla.

  • Accolto
    Nullità per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi (anno 2021)

    La mancata notifica dell'atto presupposto rende la pretesa per l'anno 2021 nulla, assorbendo ogni altra doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 601
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 601
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo