Ordinanza cautelare 23 maggio 2013
Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Incombe sul privato dimostrare l’impossibilità di ottemperare l'ordine di demolizione dell’abusoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2026REG.PROV.COLL.
N. 05140/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune di Sestri Levante, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01047/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestri Levante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. BE LE IE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Liguria il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento 27.2.2013, n. 10, con cui il comune di Sestri Levante gli ha ingiunto la demolizione, con contestuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, di opere edilizie abusivamente realizzate nell’immobile sito in Contrada Boschi, consistenti nell’ampliamento, mediante l’aggiunta di due piani (primo e sottotetto) di un immobile già condonato ai sensi della L. n. 724/1994, giusta concessione edilizia in sanatoria n. 478 del 2.9.2002.
Con successivo provvedimento 14.1.2022 prot. 1735 il Comune ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. art. 34 d.P.R. n. 380/2001, in ragione del fatto che, trattandosi dell’aggiunta di un corpo dotato di autonomia funzionale e strutturale, non sarebbe oggettivamente impossibile demolire l’ampliamento senza nocumento per la parte conforme, mentre sarebbero irrilevanti le argomentazioni circa il rilevante costo dell’operazione di ripristino.
Quindi – preso atto dell’accertamento, da parte della locale Soprintendenza, dell’inesistenza del vincolo paesistico – il Comune con provvedimento n. 8 del 22.2.2022 ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, riformando quella precedente ed espungendo da essa ogni riferimento al vincolo.
Con atto notificato il 15.3.2022 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tali due atti, deducendo la sussistenza di plurime violazione di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sestri Levante ha chiesto il rigetto dei proposti gravami, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1047/22 il TAR Liguria ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario, e ha rigettato i motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 3 e 31 d.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 21 quinquies 21 nonies l. n. 241/1990; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 3, 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001; 3) error in iudicando ; violazione degli artt. 3, 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001, nonché degli artt. 7, 8, 9, 10 bis l. n. 241/90; 4) riproposizione dei motivi non esaminati.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sestri Levante ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto l’ordinanza di demolizione n. 10/13 un provvedimento plurimotivato.
Ad avviso dell’appellante, “ l’originaria ordinanza di demolizione non era un provvedimento plurimotivato e, una volta accertata l’inesistenza del presupposto fondante lo stesso (ossia l’inesistenza del vincolo paesistico), detto provvedimento non poteva né essere confermato, né convalidato, né, tantomeno, riformato, ma avrebbe dovuto essere annullato ” (atto di appello, pp. 9-10).
In secondo luogo, l’appellante lamenta che la successiva ordinanza di demolizione (ord. n. 8/22) – da qualificarsi in termini di convalida dell’originaria ordinanza n. 10/13 – sia stata emanata in assenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, e per tali ragioni sconterebbe un ulteriore vizio di legittimità.
Gli assunti sono infondati.
4. Emerge dalla semplice lettura dell’atto impugnato che l’odierno appellante: “ ha realizzato opere in assenza di permesso di costruire … nonché in assenza di autorizzazione paesistico-ambientale ”.
All’evidenza, il Comune ha posto a fondamento dell’atto impugnato sia la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di permesso di costruire, e sia l’insistenza di tali manufatti in zona paesaggisticamente vincolata.
Per tali ragioni, trattasi di atto plurimotivato, essendo ciascuno dei dedotti profili di illegittimità della condotta dell’appellante di per sé sufficiente all’emanazione dell’ordine di demolizione.
Orbene, una volta avvedutasi dell’errore – segnalatole dalla locale Soprintendenza – rappresentato dall’indicazione di un inesistente vincolo paesaggistico, l’Amministrazione ha emesso una seconda ordinanza (ord. n. 8/22), emendata dal vizio originario.
Trattasi dunque di atto nuovo, seppur causalmente originato dalla necessità di emendare il vizio da cui era affetta l’originaria ordinanza di demolizione.
E nel far ciò, l’Amministrazione ha usato gli strumenti repressivi correlati al potere di governo del territorio (art. 27 d.P.R. n. 380/01), che non soffre in alcun modo delle limitazioni stabilite dall’art. 21 nonies l. n. 241/90, potendo essere esercitato senza particolari limitazioni spazio-temporali (cfr, in tal senso, C.d.S, AP n. 9/17).
Ne consegue che la successiva ordinanza di demolizione deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta che: “ diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, l’intervento de quo non è riconducibile al genus della nuova costruzione ma, al più, ad un intervento di ristrutturazione edilizia ” (atto di appello, p. 19), da ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 3 lett. d) d.P.R. n. 380/01, anche qualora esso comporti ampliamenti di sagoma e volume.
L’assunto è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio, in totale difformità o con variazioni essenziali sono quelli che: “ comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ”.
7. Tanto premesso, si legge nel verbale di sopralluogo che l’appellante: “ ha realizzato un ampliamento composto da due piani, (primo e sottotetto) e presenta: una profondità pari a ca. 6,37 ml., una larghezza pari a ca. 9,27 ml., un’altezza di gronda (minima) pari a ca. 4,90 ml. ed un’altezza di colmo (massima) pari a ca. ml. 7,40; è pertanto possibile quantificare l’ampliamento in questione in ca. 59 mq di superficie (per piano) ed in ca. 363 mc per di volume complessivo.
Al piano terreno sono state altresì constate altre opere edilizie eseguite in assenza dei necessari
titoli abilitativi; nello specifico:
• l’intercapedine retrostante il fabbricato in questione risulta attualmente utilizzata come ripostiglio;
• parte dei posti auto interrati risulta essere stata completamente tamponata e frazionata … ”.
8. Tale essendo la tipologia di opere realizzate dall’appellante, reputa il Collegio che essi costituiscano, per natura e consistenza quali-quantitativa, interventi di nuova costruzione, come tali abbisognanti di un titolo, nella specie insussistente.
Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha emanato l’impugnata ordinanza di demolizione, trattando di provvedimento costituente il naturale esito dell’accertamento degli abusi realizzati dall’appellante.
Alla luce di tali considerazioni, il relativo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante lamenta “ l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché adottati in violazione dell’art. 34 del DPR n. 380/2001 ” (atto di appello, p. 21).
In termini correlati: “ la medesima Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’impossibilità – dal punto di vista tecnico – di poter procedere alla demolizione, con conseguente accoglimento dell’istanza formulata ai sensi del secondo comma dell’art. 33 del DPR n. 380/2001 ” (atto di appello, p. 27, con argomentazioni riprese alle pp. 30-31).
Gli assunti sono infondati.
10. Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (C.d.S, VII, 18.8.2023, n. 7822).
Pertanto, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 380/01 la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva che costituisce presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione.
Quanto poi alla competenza in merito ai problemi statici conseguenti alla demolizione, l'amministrazione procedente non è tenuta a valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso, senza pregiudizio per la parte conforme.
Per tali considerazioni, le relative doglianze sono infondate, e vanno dunque disattese.
11. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante lamenta di non aver potuto avere accesso al condono previsto dal d.l. n. 269/03, in considerazione del completamento delle opere, avvenuto prima del 31.3.2003.
L’assunto è fondato, avendo il giudice di prime cure correttamente rilevato che il tecnico di fiducia dell’appellante, presente al sopralluogo, ha affermato che le opere in esame erano state realizzate nell’ottobre 2003.
Tale dichiarazione, contenuta in un verbale redatto da pubblici ufficiali, deve ritenersi fidefacente sino a querela di falso, giammai esperita dall’appellante.
Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
12. Con l’ulteriore motivo di gravame (atto di appello, p. 31) l’appellante lamenta la pretermissione delle garanzie partecipative.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, posto che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
13. Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante lamenta il deficit istruttorio e motivazionale dell’atto impugnato.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avuto riguardo alla natura vincolata dell’atto impugnato, da ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione delle opere abusivamente realizzate dall’appellante. Indicazione partitamente esistente nella fattispecie in esame.
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Sestri Levante, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AB IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
BE LE IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LE IE | AB IE |
IL SEGRETARIO