Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/02/2026, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14816 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Mignacca, Alessandro Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelguglielmo, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato di cui all’ordinanza n. cronol. 35354/2023 del 28/11/2023, RG n.11186/2022, Repert. n. 23727/2023 del 28/11/2023, con cui il Tribunale Ordinario di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione), a definizione del giudizio R.G. n. 11186/2022, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelguglielmo e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza della dell’ordinanza del 28 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti, ed ha conseguentemente ordinato al Ministero dell’Interno e per esso, all’Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza, e di provvedere altresì alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Si lamenta, nello specifico, che nonostante la diffida inviata all’Ente civico, la succitata ordinanza non è stata ancora eseguita dal Ministero dell’Interno e, per esso, dall’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Castelguglielmo.
Si chiede pertanto che l’intestato Tribunale ordini al suddetto Ufficiale di Stato Civile di ottemperare all’ordinanza suddetta e nomini altresì un commissario ad acta che adotti tutte le opportune misure attuative in casi di persistente inadempimento.
Si chiede infine che venga fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 2, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelguglielmo per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto di mera forma.
All’udienza camerale del giorno 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, non avendo a tutt’oggi l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelguglielmo provveduto ad ottemperare all’ordinanza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2023, nonostante le diffide di parte ricorrente.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelguglielmo provveda, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a dare completa ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui alla suddetta ordinanza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2023, procedendo alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, dando altresì comunicazione alle autorità consolari competenti.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Rovigo, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione intimata.
Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al superiore paragrafo.
Il compenso dovuto al commissario va posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in caso di inutile decorso del termine sopra precisato, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria dell’adempimento, la sola nomina del commissario ad acta .
Tenuto comunque conto delle note situazioni di cronico sotto-organico in cui solitamente si trovano le piccole Amministrazioni comunali incaricate di procedere alla trascrizioni delle cittadinanze iure sanguinis , le quali non si limitano soltanto alla pedissequa iscrizione, ma svolgono una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione (risalente anche di secoli) che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, secondo l’orientamento di questa Sezione (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FL TO, Presidente
CO TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | FL TO |
IL SEGRETARIO