Articolo 3 della Legge 30 dicembre 1997, n. 458
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 gennaio 1998
Art. 3. 1. Per l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari, nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 16.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 5.750 milioni.
2. Per le attivita' di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.500 milioni.
3. Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule informatiche didattiche e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.850 milioni e, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1998