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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
NA RE BBLICA A PU
REPUBBLICA ITALIANA 746/2025 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
ALESSANDRA CAMASSA PRESIDENTE REL.
ARIANNA CP_1 0 GIUDICE
Parte_1 I GIUDICE
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_2
rappresentati e difesi
[...] e Parte_3
dall'avvocato ANGELA CARDELLA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11 settembre 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autonomi;
ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_2 e i quali hanno contratto Parte_3
,
matrimonio in Erice il 10/07/1992, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Erice al n. 34, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/09/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa
REPUBBLICA ITALIANA 746/2025 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
ALESSANDRA CAMASSA PRESIDENTE REL.
ARIANNA CP_1 0 GIUDICE
Parte_1 I GIUDICE
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_2
rappresentati e difesi
[...] e Parte_3
dall'avvocato ANGELA CARDELLA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11 settembre 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autonomi;
ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_2 e i quali hanno contratto Parte_3
,
matrimonio in Erice il 10/07/1992, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Erice al n. 34, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/09/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa