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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024AP0017524 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre contro l'A.E. -Ufficio Provinciale del Territorio- di Ascoli Piceno, avverso l'avviso di accertamento catastale relativo ad una variazione catastale della rendita con maggior valore accertato di euro 2.342,60 rispetto alla rendita proposta di euro 2.013,87, con maggiore incidenza del 328,73 %.
Il contribuente inviava con DOCFA una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento della rendita catastale, proponendo la classe 1, dell'immobile di proprietà sito in P.S. Elpidio al fg.
4-part. 197- sub.
7- cat. C/1, per uniformarla alle caratteristiche degli immobili limitrofi ma, l'Ufficio del Territorio , il
18/03/2024, notificava il suddetto avviso di accertamento con la nuova determinazione del classamento e rendita catastale. Faceva seguito un'istanza di autotutela, senza alcun riscontro, per cui ricorre per i seguenti motivi:
1) Mancanza di valida motivazione.
L'atto è completamente privo di motivazione , dei presupposti e delle ragioni giuridiche per la rettifica della categoria e classe proposta. L'Ufficio ha tenuto conto di immobili similari molto distanti e con caratteristiche diverse. Le motivazioni evidenziano una sorta di prestampa che non ha dato al contribuente gli elementi necessari per difendersi.
L'Architetto, avuto l'immobile per successione, ha voluto uniformarlo agli immobili della zona con le stesse caratteristiche e uguale destinazione , proponendo la classe “1”, l'Ufficio, invece ha attribuito la classe “2” adducendo la coerenza con immobili limitrofi che, di fatto, non risponde alla realtà, come risulta anche dalla relazione tecnica prodotta e alle diverse foto inserite nel ricorso. Gli immobili presi a base dall'Ufficio sono più distanti e hanno caratteristiche diverse anche dal punto di vista dei servizi presenti.
In generale, il valore catastale dell'immobile ad uso commerciale risulta già elevato rispetto al valore effettivo della zona, come si può riscontrare anche dalla valutazione OMI del secondo semestre 2023. Il valore risulta già molto elevato per la classe “1”- cat. C/1 e aumenta notevolmente con la classe “2” attribuita. Valori così alti, comportano una elevata tassazione e un contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, anche perché il locale ad uso commerciale è sfitto da diversi anni , così come quelli attigui.
Nell'ambito territoriale ove è ubicato l'immobile le classi sono tutte “1” e la rendita attribuita dall'Ufficio è ingiustificata e illegittima.
Per quanto sopra, chiede l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di motivazione e la conferma di quanto denunciato con il DOCFA.
L'Ufficio, con propria comparsa fa presente che il contribuente, fermo restando la categoria catastale C/1
( la più bassa), proponeva una nuova classe catastale ed una nuova rendita , a fronte della classe “3” che l'immobile aveva avuto fino a quel momento, tenuto conto degli immobili limitrofi. Valutato quanto proposto l'Ufficio rettificava la classe , attribuendo la classe” 2” e conseguentemente fissava la nuova rendita catastale.
In data 30/05/2024 l'UPT effettuava un sopralluogo al fine di valutare, in dettaglio, aspetti decisivi del classamento e, dall'esito, confermava le proprie determinazioni. La valutazione dell'Ufficio si è basata su valori mediani tra quelli proposti e quelli che erano stati propri dell'immobile sino a quel momento. Sino al
07/03/2023 l'immobile era classificato di categoria C/1- classe 3- e rendita 2.767,38.
1) Sull'asserita mancanza di motivazione. Quanto al merito della doglianza , contrariamente da quanto asserito da controparte l'Ufficio non a mai rettificato la categoria catastale – C/1- ma solo la classe e la rendita e un conto è affermare che la motivazione sia assente e un conto non condividere le motivazioni illustrate. La motivazione è ben presente e identificata dal ricorrente che l'ha contestata con perizia, mappali e foto. L'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an ed il quantum., motivazione contenente gli elementi oggettivi e soggettivi della pretesa(cfr. Sent. citate).
D'altro canto , la variazione catastale nasce da una iniziativa di parte con la procedura DOCFA che si descrive e, su tale argomento , con orientamento costante , è intervenuta anche la S.C. con le sentenze citate.
2) Sull'asserita correttezza del classamento e della rendita proposti.
Il contribuente afferma di aver ricevuto l'immobile , per successione, nell'anno 2020, circa tre anni prima della variazione prodotta. I dati accertati sono frutto di una attenda ponderazione avallata anche dal sopralluogo dei tecnici e l'Ufficio non ha ripristinato la classe “3” ma la abbassata a “2”.L'immobile ubicato nella zona mediana fra il Comune di Civitanova Marche e P.S. Elpidio è caratterizzato da un tessuto misto commerciale residenziale e di servizi . Il collegamento viario è ottimo e l'area è molto trafficata e ricade nel tessuto prevalentemente residenziale ad alta densità- ZTR1. L'immobile ha una collocazione fronte strada con grande visibilità e un'importante dotazione di vetrina, nonché dotato di posti auto .Quanto alle comparazioni degli immobili e l'indicazione OMI di parte, è errata, non trattasi della zona “D 1” ma di quella “B1”.
Tanto premesso , ferma restando la categoria C/1 va chiarito cosa si intende per classe dell'immobile che identifica il grado di produttività dell'unita immobiliare all'interno della medesima categoria catastale, i cui criteri sono descritti.
Mentre la difesa oppone un elenco di immobili del circondario di classe “1”, si può facilmente replicare che altri immobili siti a pochi metri hanno classe “2”o classe “3” come era classato prima il negozio.
La riduzione della classe richiesta dal contribuente è stata parzialmente accolta tenuto conto della vetustà, dell'impiantistica delle finiture ma legittimano la diminuzione di una e non di due classi catastali.
Per questi motivi
, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con successive memorie, la parte, dopo aver riepilogato i termini della questione, contesta:
1) la mancata e valida motivazione dell'atto per mancanza di elementi oggettivi e la diversità degli immobili similari presi in considerazione dal Comune, in quanto ubicati in contesti urbani diversi;
2) la correttezza del classamento e della rendita e le ragioni per le quali il ricorrente insiste anche in funzione dei valori OMI, specificando le diverse zone come da prospetti, nonché la situazione degli immobili che sono adiacenti a quello in contestazione. Anche i riferimenti ad altri immobili indicati nelle controdeduzioni, hanno classificazioni non più rispondenti alla realtà attuale, in quanto fatte in anni molto remoti.
In conclusione, ribadisce, in riepilogo, tutte le giustificazione per poter comprendere l'attuale realtà che è completamente diversa da quella indicata dall'Ufficio e insiste per l'accoglimento di quanto richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo la invocata mancanza di motivazione è da rilevare che l'atto, contrariamento a quanto asserisce la parte, è stato ben motivato, come risulta anche dall'avviso di accertamento nei presupposti di fatto e relative motivazioni. Il contribuente, infatti, è stato posto in grado di conoscere le motivazioni della variazione e gli elementi che l'hanno determinata, per cui, nel caso, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, anzi, la parte ha contestato correttamente la variazione facendo presente le sue richieste supportate anche da perizia, foto dell'immobile e mappali;
pertanto, il motivo della rettifica è stato ben compresa e adeguatamente contestata. L'Ufficio, a seguito della variazione DOCFA prodotta, ha modificato solo la classe e la rendita e non la categoria catastale che è rimasta quella che era (C/1).
È da rilevare, inoltre, che fino al momento della variazione, l'immobile in contestazione aveva, da tempo, la classe “3” e l'Ufficio, anche a seguito di un sopralluogo in loco e una corretta ponderazione del contesto di riferimento, ha ritenuto che la prima classe non potesse essere attribuita , rettificandola su una posizione intermedia nella classe due.
L'immobile, d'altronde, è ubicato sulla principale strada della zona, la SS 16 Adriatica, con ottima viabilità, zona molto frequentata e trafficata che ricade in un comparto misto commerciale, residenziale e fornito di tutti i servizi, classificato – zona ZTR1- tessuto prevalentemente residenziale ad alta intensità-.
La sua collocazione, fronte strada, le permette una posizione pressoché ottimale e ben visibile, dotata, inoltre, anche di posti auto e, l'esatta rilevazione OMI della via è collocata in zona “B 1”.
L'Ufficio conferma che, nel circondario, oltre ad immobili di classe “1” sono ubicati, a poca distanza diversi immobili con classe “2” ed altri in classe “3” come era l'immobile in contestazione fino all'anno 2023 ( data della richiesta variazione).
La classe di un immobile si definisce anche per le sue finiture, per i servizi in dotazione, per la dimensione e posizione dei vani, per la posizione centrale in strada di pregio, elementi tenuti conto anche dal sopralluogo dell'Ufficio che ha anche riconosciuto la vetustà della dotazione impiantistica e delle finiture dell'immobile.
Da quanto sopra, si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio e il relativo avviso di accertamento, per cui il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro 300,00 oltre oneri accessori qualora dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024AP0017524 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre contro l'A.E. -Ufficio Provinciale del Territorio- di Ascoli Piceno, avverso l'avviso di accertamento catastale relativo ad una variazione catastale della rendita con maggior valore accertato di euro 2.342,60 rispetto alla rendita proposta di euro 2.013,87, con maggiore incidenza del 328,73 %.
Il contribuente inviava con DOCFA una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento della rendita catastale, proponendo la classe 1, dell'immobile di proprietà sito in P.S. Elpidio al fg.
4-part. 197- sub.
7- cat. C/1, per uniformarla alle caratteristiche degli immobili limitrofi ma, l'Ufficio del Territorio , il
18/03/2024, notificava il suddetto avviso di accertamento con la nuova determinazione del classamento e rendita catastale. Faceva seguito un'istanza di autotutela, senza alcun riscontro, per cui ricorre per i seguenti motivi:
1) Mancanza di valida motivazione.
L'atto è completamente privo di motivazione , dei presupposti e delle ragioni giuridiche per la rettifica della categoria e classe proposta. L'Ufficio ha tenuto conto di immobili similari molto distanti e con caratteristiche diverse. Le motivazioni evidenziano una sorta di prestampa che non ha dato al contribuente gli elementi necessari per difendersi.
L'Architetto, avuto l'immobile per successione, ha voluto uniformarlo agli immobili della zona con le stesse caratteristiche e uguale destinazione , proponendo la classe “1”, l'Ufficio, invece ha attribuito la classe “2” adducendo la coerenza con immobili limitrofi che, di fatto, non risponde alla realtà, come risulta anche dalla relazione tecnica prodotta e alle diverse foto inserite nel ricorso. Gli immobili presi a base dall'Ufficio sono più distanti e hanno caratteristiche diverse anche dal punto di vista dei servizi presenti.
In generale, il valore catastale dell'immobile ad uso commerciale risulta già elevato rispetto al valore effettivo della zona, come si può riscontrare anche dalla valutazione OMI del secondo semestre 2023. Il valore risulta già molto elevato per la classe “1”- cat. C/1 e aumenta notevolmente con la classe “2” attribuita. Valori così alti, comportano una elevata tassazione e un contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, anche perché il locale ad uso commerciale è sfitto da diversi anni , così come quelli attigui.
Nell'ambito territoriale ove è ubicato l'immobile le classi sono tutte “1” e la rendita attribuita dall'Ufficio è ingiustificata e illegittima.
Per quanto sopra, chiede l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di motivazione e la conferma di quanto denunciato con il DOCFA.
L'Ufficio, con propria comparsa fa presente che il contribuente, fermo restando la categoria catastale C/1
( la più bassa), proponeva una nuova classe catastale ed una nuova rendita , a fronte della classe “3” che l'immobile aveva avuto fino a quel momento, tenuto conto degli immobili limitrofi. Valutato quanto proposto l'Ufficio rettificava la classe , attribuendo la classe” 2” e conseguentemente fissava la nuova rendita catastale.
In data 30/05/2024 l'UPT effettuava un sopralluogo al fine di valutare, in dettaglio, aspetti decisivi del classamento e, dall'esito, confermava le proprie determinazioni. La valutazione dell'Ufficio si è basata su valori mediani tra quelli proposti e quelli che erano stati propri dell'immobile sino a quel momento. Sino al
07/03/2023 l'immobile era classificato di categoria C/1- classe 3- e rendita 2.767,38.
1) Sull'asserita mancanza di motivazione. Quanto al merito della doglianza , contrariamente da quanto asserito da controparte l'Ufficio non a mai rettificato la categoria catastale – C/1- ma solo la classe e la rendita e un conto è affermare che la motivazione sia assente e un conto non condividere le motivazioni illustrate. La motivazione è ben presente e identificata dal ricorrente che l'ha contestata con perizia, mappali e foto. L'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an ed il quantum., motivazione contenente gli elementi oggettivi e soggettivi della pretesa(cfr. Sent. citate).
D'altro canto , la variazione catastale nasce da una iniziativa di parte con la procedura DOCFA che si descrive e, su tale argomento , con orientamento costante , è intervenuta anche la S.C. con le sentenze citate.
2) Sull'asserita correttezza del classamento e della rendita proposti.
Il contribuente afferma di aver ricevuto l'immobile , per successione, nell'anno 2020, circa tre anni prima della variazione prodotta. I dati accertati sono frutto di una attenda ponderazione avallata anche dal sopralluogo dei tecnici e l'Ufficio non ha ripristinato la classe “3” ma la abbassata a “2”.L'immobile ubicato nella zona mediana fra il Comune di Civitanova Marche e P.S. Elpidio è caratterizzato da un tessuto misto commerciale residenziale e di servizi . Il collegamento viario è ottimo e l'area è molto trafficata e ricade nel tessuto prevalentemente residenziale ad alta densità- ZTR1. L'immobile ha una collocazione fronte strada con grande visibilità e un'importante dotazione di vetrina, nonché dotato di posti auto .Quanto alle comparazioni degli immobili e l'indicazione OMI di parte, è errata, non trattasi della zona “D 1” ma di quella “B1”.
Tanto premesso , ferma restando la categoria C/1 va chiarito cosa si intende per classe dell'immobile che identifica il grado di produttività dell'unita immobiliare all'interno della medesima categoria catastale, i cui criteri sono descritti.
Mentre la difesa oppone un elenco di immobili del circondario di classe “1”, si può facilmente replicare che altri immobili siti a pochi metri hanno classe “2”o classe “3” come era classato prima il negozio.
La riduzione della classe richiesta dal contribuente è stata parzialmente accolta tenuto conto della vetustà, dell'impiantistica delle finiture ma legittimano la diminuzione di una e non di due classi catastali.
Per questi motivi
, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con successive memorie, la parte, dopo aver riepilogato i termini della questione, contesta:
1) la mancata e valida motivazione dell'atto per mancanza di elementi oggettivi e la diversità degli immobili similari presi in considerazione dal Comune, in quanto ubicati in contesti urbani diversi;
2) la correttezza del classamento e della rendita e le ragioni per le quali il ricorrente insiste anche in funzione dei valori OMI, specificando le diverse zone come da prospetti, nonché la situazione degli immobili che sono adiacenti a quello in contestazione. Anche i riferimenti ad altri immobili indicati nelle controdeduzioni, hanno classificazioni non più rispondenti alla realtà attuale, in quanto fatte in anni molto remoti.
In conclusione, ribadisce, in riepilogo, tutte le giustificazione per poter comprendere l'attuale realtà che è completamente diversa da quella indicata dall'Ufficio e insiste per l'accoglimento di quanto richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo la invocata mancanza di motivazione è da rilevare che l'atto, contrariamento a quanto asserisce la parte, è stato ben motivato, come risulta anche dall'avviso di accertamento nei presupposti di fatto e relative motivazioni. Il contribuente, infatti, è stato posto in grado di conoscere le motivazioni della variazione e gli elementi che l'hanno determinata, per cui, nel caso, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, anzi, la parte ha contestato correttamente la variazione facendo presente le sue richieste supportate anche da perizia, foto dell'immobile e mappali;
pertanto, il motivo della rettifica è stato ben compresa e adeguatamente contestata. L'Ufficio, a seguito della variazione DOCFA prodotta, ha modificato solo la classe e la rendita e non la categoria catastale che è rimasta quella che era (C/1).
È da rilevare, inoltre, che fino al momento della variazione, l'immobile in contestazione aveva, da tempo, la classe “3” e l'Ufficio, anche a seguito di un sopralluogo in loco e una corretta ponderazione del contesto di riferimento, ha ritenuto che la prima classe non potesse essere attribuita , rettificandola su una posizione intermedia nella classe due.
L'immobile, d'altronde, è ubicato sulla principale strada della zona, la SS 16 Adriatica, con ottima viabilità, zona molto frequentata e trafficata che ricade in un comparto misto commerciale, residenziale e fornito di tutti i servizi, classificato – zona ZTR1- tessuto prevalentemente residenziale ad alta intensità-.
La sua collocazione, fronte strada, le permette una posizione pressoché ottimale e ben visibile, dotata, inoltre, anche di posti auto e, l'esatta rilevazione OMI della via è collocata in zona “B 1”.
L'Ufficio conferma che, nel circondario, oltre ad immobili di classe “1” sono ubicati, a poca distanza diversi immobili con classe “2” ed altri in classe “3” come era l'immobile in contestazione fino all'anno 2023 ( data della richiesta variazione).
La classe di un immobile si definisce anche per le sue finiture, per i servizi in dotazione, per la dimensione e posizione dei vani, per la posizione centrale in strada di pregio, elementi tenuti conto anche dal sopralluogo dell'Ufficio che ha anche riconosciuto la vetustà della dotazione impiantistica e delle finiture dell'immobile.
Da quanto sopra, si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio e il relativo avviso di accertamento, per cui il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro 300,00 oltre oneri accessori qualora dovuti.