TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3090/2023 del ruolo generale affari contenziosi in data 11/8/2023 vertente tra
, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente-contumace
OGGETTO: pagamento onorari
CONCLUSIONI: Parte ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. chiedeva che, in accoglimento della Parte_1 domanda, fosse condannato il sig. al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre CP_1
interessi e oneri di legge, per compenso professionale relativo alle prestazioni dalla stessa svolte in favore dello stesso.
Assumeva la ricorrente di aver prestato la propria attività professionale nel procedimento penale a carico del sig. , celebratosi innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, conclusosi CP_1
1 con decreto di archiviazione per tenuità del fatto, come da documentazione versata in atti, e che nonostante diffidato al pagamento del compenso il non vi provvedeva. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il sig. non si costituiva. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. non essendosi costituito CP_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
La controversia che ci occupa ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale dalla stessa svolta nell'interesse del resistente in un procedimento penale innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, per cui correttamente la domanda è stata introdotto con il rito semplificato di cognizione.
Invero, secondo costante giurisprudenza della S.C , che si ritiene di condividere, l'avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore del proprio cliente in un procedimento penale o in un procedimento amministrativo non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dalla L. 13/6/1942 n. 794, artt. 29 e 30, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell'ambito di un processo civile o di altri procedimenti ad esso equiparabili dalla medesima legge.
Orbene, atteso che l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui alla L. n. 794/1942, art. 28, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta pertanto preclusa la possibilità di invocare il regime processuale previsto dal citato art. 14, per le prestazioni professionali svolte nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi o in sede stragiudiziale.
Ne deriva che la domanda relativa a compensi professionali per prestazioni giudiziali penali o amministrative, può essere veicolata, come avvenuto nel caso che ci occupa, nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. essendo preclusa la proposizione del procedimento sommario speciale di cognizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 in forza dei principi sopra enunciati. (Cass.
22955/2022; Cass. 6817/2021).
Passando al merito, occorre premettere che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che sul professionista incombe l'onere di dimostrare
2 innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nel caso che ci occupa, l'avv. ha correttamente provato la fonte del proprio diritto al Parte_1
compenso, producendo gli atti del procedimento penale nonché i verbali di udienza innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, ivi compresa la nomina a difensore di fiducia del resistente, sig.
, nonché il decreto di archiviazione, per tenuità del fatto, del procedimento penale a CP_1 seguito dell'intervenuto risarcimento del danno in favore del Parte_2
Ne consegue che non può revocarsi in dubbio che in effetti la ricorrente abbia posto in essere l'attività professionale reclamata nel procedimento che ci occupa in favore del resistente e che per tale attività debba riceversi il relativo pagamento.
Con riferimento al quantum, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione dell'avvocato non è frazionabile nel tempo, sicché la sua attività deve essere considerata unitariamente sino al suo esaurimento: “il carattere unitario della prestazione difensiva importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Tale unitarietà va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio
e, quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado” (cfr. Cass. n. 17059/2007 sul punto cfr. anche Cass., SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. n. 13628/ 2015)
Orbene dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'attività professionale si sarebbe conclusa nel dicembre 2021, come emerge dal decreto di archiviazione, versato in atti, sicché, in virtù del principio innanzi richiamato, è a tale data che deve ritenersi conclusa l'attività professionale ed è a tale momento che deve guardarsi per individuare la tariffa da applicare che nel caso di specie è il D.M. n. 55/2014, vigente alla data di conclusione del procedimento penale.
Pertanto l'onorario si ritiene di liquidarlo nella misura richiesta di € 1.500,00 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, rimborso spese generali, CAP e IVA, se dovuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, previa applicazione della riduzione del valore medio nella misura del 30%, attesa la non difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, da avv. Parte_1
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
3 1)accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, rimborso spese forfettarie nella misura di € 15%, Iva e Cap come per legge.
2)condanna il resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.325,00, di cui € 125,00 per spese borsuali, già applicata la riduzione del 30%, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13/6/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 16.6.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3090/2023 del ruolo generale affari contenziosi in data 11/8/2023 vertente tra
, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente-contumace
OGGETTO: pagamento onorari
CONCLUSIONI: Parte ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. chiedeva che, in accoglimento della Parte_1 domanda, fosse condannato il sig. al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre CP_1
interessi e oneri di legge, per compenso professionale relativo alle prestazioni dalla stessa svolte in favore dello stesso.
Assumeva la ricorrente di aver prestato la propria attività professionale nel procedimento penale a carico del sig. , celebratosi innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, conclusosi CP_1
1 con decreto di archiviazione per tenuità del fatto, come da documentazione versata in atti, e che nonostante diffidato al pagamento del compenso il non vi provvedeva. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il sig. non si costituiva. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. non essendosi costituito CP_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
La controversia che ci occupa ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale dalla stessa svolta nell'interesse del resistente in un procedimento penale innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, per cui correttamente la domanda è stata introdotto con il rito semplificato di cognizione.
Invero, secondo costante giurisprudenza della S.C , che si ritiene di condividere, l'avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore del proprio cliente in un procedimento penale o in un procedimento amministrativo non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dalla L. 13/6/1942 n. 794, artt. 29 e 30, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell'ambito di un processo civile o di altri procedimenti ad esso equiparabili dalla medesima legge.
Orbene, atteso che l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui alla L. n. 794/1942, art. 28, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta pertanto preclusa la possibilità di invocare il regime processuale previsto dal citato art. 14, per le prestazioni professionali svolte nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi o in sede stragiudiziale.
Ne deriva che la domanda relativa a compensi professionali per prestazioni giudiziali penali o amministrative, può essere veicolata, come avvenuto nel caso che ci occupa, nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. essendo preclusa la proposizione del procedimento sommario speciale di cognizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 in forza dei principi sopra enunciati. (Cass.
22955/2022; Cass. 6817/2021).
Passando al merito, occorre premettere che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla Suprema Corte di Cassazione che sul professionista incombe l'onere di dimostrare
2 innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nel caso che ci occupa, l'avv. ha correttamente provato la fonte del proprio diritto al Parte_1
compenso, producendo gli atti del procedimento penale nonché i verbali di udienza innanzi al GIP presso il Tribunale di Potenza, ivi compresa la nomina a difensore di fiducia del resistente, sig.
, nonché il decreto di archiviazione, per tenuità del fatto, del procedimento penale a CP_1 seguito dell'intervenuto risarcimento del danno in favore del Parte_2
Ne consegue che non può revocarsi in dubbio che in effetti la ricorrente abbia posto in essere l'attività professionale reclamata nel procedimento che ci occupa in favore del resistente e che per tale attività debba riceversi il relativo pagamento.
Con riferimento al quantum, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione dell'avvocato non è frazionabile nel tempo, sicché la sua attività deve essere considerata unitariamente sino al suo esaurimento: “il carattere unitario della prestazione difensiva importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Tale unitarietà va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio
e, quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado” (cfr. Cass. n. 17059/2007 sul punto cfr. anche Cass., SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. n. 13628/ 2015)
Orbene dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'attività professionale si sarebbe conclusa nel dicembre 2021, come emerge dal decreto di archiviazione, versato in atti, sicché, in virtù del principio innanzi richiamato, è a tale data che deve ritenersi conclusa l'attività professionale ed è a tale momento che deve guardarsi per individuare la tariffa da applicare che nel caso di specie è il D.M. n. 55/2014, vigente alla data di conclusione del procedimento penale.
Pertanto l'onorario si ritiene di liquidarlo nella misura richiesta di € 1.500,00 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, rimborso spese generali, CAP e IVA, se dovuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, previa applicazione della riduzione del valore medio nella misura del 30%, attesa la non difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, da avv. Parte_1
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
3 1)accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, rimborso spese forfettarie nella misura di € 15%, Iva e Cap come per legge.
2)condanna il resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.325,00, di cui € 125,00 per spese borsuali, già applicata la riduzione del 30%, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13/6/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 16.6.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
4