Articolo 6 della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Articolo 5Articolo 7
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21 agosto 1999
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13 ottobre 2000
Art. 6. Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 , adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all' articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448 .
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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