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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2236/2016 promossa da
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Navarra Parte_1
ATTRICE
contro
, rappresentato e difeso dell'Avv. Pietro Referza Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea D'Antonio Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pierantozzi Controparte_3
CONVENUTI CP_4
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19 dicembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.5.2016 , premesso di essere Parte_1
proprietaria di un immobile sito in Teramo alla Via Nicola Dati, lamentava movimenti franosi della zona a monte della sua proprietà che avevano causato lo scivolamento di materiale di risulta, proveniente dalla predetta area, i cui detriti, unitamente alla terra, ingombravano la sua area pertinenziale esterna.
In considerazione di quanto accaduto si era reso necessario operare una riconfinazione delle proprietà con l'apposizione di termini, avvenuta in contraddittorio con i proprietari confinanti, specificatamente i sigg. , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_5 CP_5
A causa della conformazione dell'area (in definitiva, un burrone privo di protezione), gli eventi franosi si ripetevano nel tempo causando una persistente e costante situazione di pericolo, pertanto, avendo interesse ad acquisire con urgenza l'accertamento di sussistenza di un pericolo di crollo dell'intero pendio, proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in contraddittorio con i menzionati confinanti, instaurando il giudizio rubricato al n.r.g. 567/2014.
All'esito delle operazioni peritali il CTU rappresentava che:
• “non esistano al momento movimenti franosi profondi, tali da minare la stabilità dell'intera scarpata e quindi ovviamente delle proprietà a monte. Parimenti è altresì vero che, in considerazione del precedente scivolamento della coltre più superficiale, la conseguente esposizione diretta agli agenti esogeni, potrebbe determinare una degradazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni ora in affioramento con conseguente pericolo di scivolamenti localizzati che seppur di ridotte dimensioni, possono comportare lo smottamento sia dell'area già interessata dall'evento del 2004 sia della porzione del vecchio muro ancora in opera e che allo stato di fatto si presenta in parte già in precarie condizioni di stabilità”; pagina 2 di 8 • “l'area in esame non è interessata da movimenti franosi profondi ed in atto che possano minare
l'intera stabilità globale dell'intero versante ma da un pericolo legato alla possibilità di scivolamenti localizzati”;
• “in riferimento al pericolo per la proprietà delle parti, per come già sopra esposto, il pericolo di scivolamento di una porzione del muro ancora in opera localizzato fronte ripostiglio, potrebbe determinare il crollo del manufatto stesso e del terreno a tergo contenuto verso le proprietà a valle ovvero afferenti alla parte ricorrente. E' bene rimarcare come lo stato di equilibrio limite della porzione di muro a confine, in occasione di eventi particolarmente intensi (quali piogge copiose e/o persistiti) o in concomitanza di più eventi sfavorevoli (come accaduto nel 2004) possa diventare instabile e quindi crollare sul fabbricato e sull'area sottostante”.
Quindi, essendo emersa, a dire dell'attrice, in sede di accertamento tecnico preventivo la situazione di pericolo prospettata, decideva di proporre azione di merito finalizzata ad “accertare e dichiarare la sussistenza di pericolo di degradazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni ora in affioramento con conseguente pericolo di smottamenti a valle e successiva rovina dei medesimi sulla proprietà abitata della ricorrente stessa;
accertare e dichiarare, conseguentemente, i convenuti tenuti alla messa in sicurezza nel senso indicato dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo dell'area interessata e per come descritta in narrativa, ed in particolare, sia con riferimento alla eliminazione dei detriti sia con riferimento al ripristino dello status quo ante dell'area medesima;
condannare conseguentemente i convenuti ad eseguire le opere relative alla eliminazione dei detriti nonché al ripristino dello status quo ante dell'area medesima;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione degli oneri tutti di giudizio.”
In data 9.9.2016 si costituivano in giudizio e i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
quali, preliminarmente, chiedevano il mutamento del rito processuale adottato dalla ricorrente, non sussistendo i presupposti per una istruzione sommaria del procedimento, instando, nel merito, per la rinnovazione della CTU, i cui risultati erano parsi ai medesimi incerti.
I resistenti, infatti, contestavano le conclusioni a cui era pervenuto il consulente del Tribunale, che non aveva tenuto in debito conto, nell'individuazione delle cause degli smottamenti, le opere di ristrutturazione ed ampliamento realizzate sull'immobile della dai suoi danti causa (che Parte_1
sostenevano essere state attuate con modalità abusive). Aggiungevano, inoltre, che fosse da escludersi una reale situazione di pericolo, atteso che erano passati ormai anni dallo scivolamento della parte pagina 3 di 8 sommitale della scarpata di loro proprietà (avvenuto nel dicembre 2004) e che, nonostante le precipitazioni e gli eventi sismici, non vi fossero stati ulteriori fenomeni franosi.
Proprio in ragione del fatto che l'unico evento risalisse all'anno 2004, eccepivano la prescrizione di ogni diritto e decadenza dall'azione della “con riferimento alle lamentate precipitazioni di Parte_1 detriti sul fondo”.
Rappresentavano, infine, la necessità di integrare il contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio , comproprietaria in comunione con di un'immobile Controparte_5 Controparte_1 confinante con quello della ricorrente.
Chiedevano, pertanto, di: “
1. Disporre l'integrazione del contradditorio 2. Disporre all'esito, preventivamente, il mutamento del rito nei sensi precisati.
3. Dichiarare inutilizzabile la consulenza tecnica preventiva acquisita nel procedimento di istruzione preventiva a scopo conciliativo, anche in relazione alla circostanza che il consulente tecnico d'ufficio non ha espletato il ruolo attivo di propulsore della conciliazione giudiziale.
4. Accogliere tutte le eccezioni sollevate da questa difesa e, in ogni caso, dichiarare inammissibile o respingere la domanda attrice, in subordine stabilire il riparto interno degli oneri nel caso in cui venga riconosciuto un concorso di cause del pericolo o - nell'ipotesi in cui non emerga hinc et inde responsabilità - in proporzione ai diritti di proprietà delle parti ricorrente e resistente sulla scarpata.
4. Accogliere la domanda riconvenzionale proposta con il presente atto e condannare la ricorrente ad arretrare, fino alla distanza regolamentare prevista dall'art. 32 ultimo comma del Regolamento Edilizio del Comune di Teramo, i manufatti che fronteggiano la scarpata meglio descritta negli atti di causa.
5. Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di causa.”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (la quale non si costituiva e ne CP_5
veniva pertanto dichiarata la contumacia), all'udienza del 20.11.2017 veniva mutato il rito e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente); ammessi i mezzi di prova orale richiesti dalle parti ed acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo r.g. n.
567/2014 – Tribunale di Teramo, con riserva di ogni valutazione in ordine alla CTU richiesta all'esito della prova orale.
Espletate le prove orali, con ordinanza del 14.10.2022, veniva convocato a chiarimenti il CTU Ing.
per chiarire, ad integrazione del quesito n. 4 formulato in sede di ATP, Persona_1 pagina 4 di 8 “l'incidenza percentuale di ciascuna delle cause dei fenomeni denunciati dall'attrice, già individuate nella Consulenza depositata, determinando altresì il criterio di riparto tra le proprietà delle parti del presente giudizio”.
Depositata la CTU integrativa, la causa veniva rinviata all'udienza per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Preliminarmente, è da rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, in continuità con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente - come quello di specie, nel quale la condotta dannosa lamentata dall'attrice continua a persistere - protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, in una controversia per demansionamento, aveva individuato come "dies a quo" di decorrenza della prescrizione la data di manifestazione del danno invece che quella di cessazione della condotta illecita da parte del datore di lavoro) (Cass. 16/04/2018,
n. 9318), dovendosi, pertanto, rigettare la predetta eccezione, attesa la perduranza della condotta lesiva.
Passando al merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta.
La fattispecie al vaglio del Tribunale dev'essere qualificata nell'ambito di applicazione dell'art. 2053
c.c., posto che il danno lamentato dalla è asseritamente riconducibile a edifici o Parte_1
costruzioni dei convenuti, i quali sono tutti proprietari e/o nudi proprietari ( ) dei beni Controparte_3 immobili che hanno concorso alla causazione dell'evento.
La disposizione in esame prevede che: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”, e come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, la pagina 5 di 8 responsabilità ha carattere oggettivo, salvo che non si fornisca la prova liberatoria che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Si ritiene, pertanto, che la norma in questione si ponga in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051 c.c. In particolare, la responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento ex art. 2053, può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni cagionati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 11053/2008;
Cass. n. 2481/2009, a mente della quale il proprietario sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per caso fortuito, con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato), dovendosi intendere per «rovina» ogni disgregazione, sia pure parziale, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati;
mente per «altra costruzione» deve intendersi un qualsiasi manufatto che sporga dal suolo.
Orbene, nella specie, l'attrice ha sufficientemente dimostrato la sussistenza del danno, consistente nei continui e costanti scivolamenti di materiale di risulta dagli immobili sovrastanti - come accertato dalla prova testimoniale condotta e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste attoreo Testimone_1
il quale ha confermato la presenza di materiale detritico e lapideo sui terreni della e Parte_1 soprattutto da quanto affermato dall'Ing. (CTU nel giudizio di ATP), che ha riferito, per Persona_1
averlo direttamente constatato nel corso delle operazioni peritali, dello scivolamento di materiale (del quale non ricordava la esatta natura) dalla sovrastante proprietà dei convenuti. Teste quest'ultimo dotato di un particolare grado di attendibilità in quanto terzo rispetto alle parti poiché non legato ad alcuna di essa da rapporti di parentela o amicizia.
Peraltro, in entrambe le relazioni tecniche effettuate (quella depositata nel giudizio di ATP e quella resa a chiarimenti nel presente giudizio) il CTU, con rigore metodologico e chiarezza, pur escludendo una situazione di imminente pericolo per l'immobile di proprietà dell'attrice, ha confermato la sussistenza dei danni da “scivolamento” lamentati, individuandone le cause (in risposta al quesito n. 2 e riportate anche nella relazione integrativa di questo procedimento) in:
pagina 6 di 8 1. “incremento di peso dovuto alla sopraelevazione del muro in pietra a confine, di altezza variabile, al fine di ricavare una delle pareti per consentire la costruzione di annessi ai fabbricati sovrastanti e insistenti sulle proprietà degli attuali convenuti (ndr: la cui esistenza e il successivo crollo, peraltro, sono stati confermati dal teste delle parti convenute, fratello della Testimone_2
all'udienza del 18.11.2019); CP_2
2. mancanza di un'adeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei sovrastanti immobili e degli annessi crollati;
3. evento sismico del 09.12.2004;
4. eventuale rottura del tubo di scarico della rete fognante di cui in occasione dell' si aveva CP_6 evidenza solo dalle foto di una precedente epoca”.
Mentre, in risposta al quesito b) formulato dalle parti resistenti nel primo procedimento, ha escluso che gli scavi eseguiti in occasione dei lavori realizzati sulla proprietà di abbiano “influito sulle Parte_1 condizioni di stabilità della scarpata”.
Passando ad analizzare l'incidenza percentuale di ognuno dei predetti fattori rispetto alla causazione dell'evento, l'ausiliario ne ha attribuito il 40% alla sopraelevazione del muro, il 55% alla mancata regimentazione delle acque e il 5% all'evento sismico, escludendo il contributo causale della rottura del tubo di scarico in assenza di elementi di supporto.
Prendendo in considerazione gli immobili coinvolti nei fenomeni di dissesto, censiti nel Catasto del
Comune di Teramo al foglio 68 particella 343 (della quale si è dichiarata proprietaria Controparte_2
e particella 432 (di proprietà al 50% ciascuno), il tecnico, tenuto conto delle Parte_2
incidenze percentuali di ogni causa ed utilizzando il criterio di ripartizione fondato sulle estensioni delle rispettive corti esterne, ha individuato le responsabilità dei convenuti in misura pari al 67,036% in capo a (part. n. 343) e al 32,964% in capo a (part. n. 432). Controparte_2 Parte_2
Tenuto conto del riparto operato dal CTU, dell'assenza di responsabilità in capo a e Controparte_3 della minima incidenza nella causazione dell'evento della scossa sismica del dicembre 2004 (5%), i convenuti e devono essere condannati, in solido ex art. 2055 c.c., CP_2 CP_5 CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi, come individuati dal CTU nell'allegato n. 6 della perizia depositata nel procedimento di ATP n. 567/2014 r.g., al quale si rimanda, dovendosi richiamare il predetto riparto di responsabilità nell'ipotesi di eventuale regresso tra condebitori. pagina 7 di 8 Passando alla domanda riconvenzionale dei convenuti, con cui è stato richiesto l'arretramento dell'avverso manufatto fino alla distanza regolamentare, la stessa è da rigettare, attesa la sua genericità, dato che non indica neppure l'attuale distanza tra il confine e l'immobile avversario, rimettendo, conseguentemente, ogni accertamento al giudicante.
Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti ritenuti responsabili
( e ) mentre quelle sostenute da Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, a seguito dell'accertamento della sua estraneità ai fatti di causa, si pongono a carico
[...] dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. R.G. 2236/2016, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea,
- condanna, in solido, i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 all'esecuzione dei lavori previsti dall'allegato n. 6 alla CTU depositata nel procedimento n. r.g.
567/2014 – Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna, in solido, i convenuti e al Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 286,00 per esborsi;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € Controparte_3
7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 21.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2236/2016 promossa da
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Navarra Parte_1
ATTRICE
contro
, rappresentato e difeso dell'Avv. Pietro Referza Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea D'Antonio Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pierantozzi Controparte_3
CONVENUTI CP_4
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19 dicembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.5.2016 , premesso di essere Parte_1
proprietaria di un immobile sito in Teramo alla Via Nicola Dati, lamentava movimenti franosi della zona a monte della sua proprietà che avevano causato lo scivolamento di materiale di risulta, proveniente dalla predetta area, i cui detriti, unitamente alla terra, ingombravano la sua area pertinenziale esterna.
In considerazione di quanto accaduto si era reso necessario operare una riconfinazione delle proprietà con l'apposizione di termini, avvenuta in contraddittorio con i proprietari confinanti, specificatamente i sigg. , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_5 CP_5
A causa della conformazione dell'area (in definitiva, un burrone privo di protezione), gli eventi franosi si ripetevano nel tempo causando una persistente e costante situazione di pericolo, pertanto, avendo interesse ad acquisire con urgenza l'accertamento di sussistenza di un pericolo di crollo dell'intero pendio, proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in contraddittorio con i menzionati confinanti, instaurando il giudizio rubricato al n.r.g. 567/2014.
All'esito delle operazioni peritali il CTU rappresentava che:
• “non esistano al momento movimenti franosi profondi, tali da minare la stabilità dell'intera scarpata e quindi ovviamente delle proprietà a monte. Parimenti è altresì vero che, in considerazione del precedente scivolamento della coltre più superficiale, la conseguente esposizione diretta agli agenti esogeni, potrebbe determinare una degradazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni ora in affioramento con conseguente pericolo di scivolamenti localizzati che seppur di ridotte dimensioni, possono comportare lo smottamento sia dell'area già interessata dall'evento del 2004 sia della porzione del vecchio muro ancora in opera e che allo stato di fatto si presenta in parte già in precarie condizioni di stabilità”; pagina 2 di 8 • “l'area in esame non è interessata da movimenti franosi profondi ed in atto che possano minare
l'intera stabilità globale dell'intero versante ma da un pericolo legato alla possibilità di scivolamenti localizzati”;
• “in riferimento al pericolo per la proprietà delle parti, per come già sopra esposto, il pericolo di scivolamento di una porzione del muro ancora in opera localizzato fronte ripostiglio, potrebbe determinare il crollo del manufatto stesso e del terreno a tergo contenuto verso le proprietà a valle ovvero afferenti alla parte ricorrente. E' bene rimarcare come lo stato di equilibrio limite della porzione di muro a confine, in occasione di eventi particolarmente intensi (quali piogge copiose e/o persistiti) o in concomitanza di più eventi sfavorevoli (come accaduto nel 2004) possa diventare instabile e quindi crollare sul fabbricato e sull'area sottostante”.
Quindi, essendo emersa, a dire dell'attrice, in sede di accertamento tecnico preventivo la situazione di pericolo prospettata, decideva di proporre azione di merito finalizzata ad “accertare e dichiarare la sussistenza di pericolo di degradazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni ora in affioramento con conseguente pericolo di smottamenti a valle e successiva rovina dei medesimi sulla proprietà abitata della ricorrente stessa;
accertare e dichiarare, conseguentemente, i convenuti tenuti alla messa in sicurezza nel senso indicato dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo dell'area interessata e per come descritta in narrativa, ed in particolare, sia con riferimento alla eliminazione dei detriti sia con riferimento al ripristino dello status quo ante dell'area medesima;
condannare conseguentemente i convenuti ad eseguire le opere relative alla eliminazione dei detriti nonché al ripristino dello status quo ante dell'area medesima;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione degli oneri tutti di giudizio.”
In data 9.9.2016 si costituivano in giudizio e i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
quali, preliminarmente, chiedevano il mutamento del rito processuale adottato dalla ricorrente, non sussistendo i presupposti per una istruzione sommaria del procedimento, instando, nel merito, per la rinnovazione della CTU, i cui risultati erano parsi ai medesimi incerti.
I resistenti, infatti, contestavano le conclusioni a cui era pervenuto il consulente del Tribunale, che non aveva tenuto in debito conto, nell'individuazione delle cause degli smottamenti, le opere di ristrutturazione ed ampliamento realizzate sull'immobile della dai suoi danti causa (che Parte_1
sostenevano essere state attuate con modalità abusive). Aggiungevano, inoltre, che fosse da escludersi una reale situazione di pericolo, atteso che erano passati ormai anni dallo scivolamento della parte pagina 3 di 8 sommitale della scarpata di loro proprietà (avvenuto nel dicembre 2004) e che, nonostante le precipitazioni e gli eventi sismici, non vi fossero stati ulteriori fenomeni franosi.
Proprio in ragione del fatto che l'unico evento risalisse all'anno 2004, eccepivano la prescrizione di ogni diritto e decadenza dall'azione della “con riferimento alle lamentate precipitazioni di Parte_1 detriti sul fondo”.
Rappresentavano, infine, la necessità di integrare il contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio , comproprietaria in comunione con di un'immobile Controparte_5 Controparte_1 confinante con quello della ricorrente.
Chiedevano, pertanto, di: “
1. Disporre l'integrazione del contradditorio 2. Disporre all'esito, preventivamente, il mutamento del rito nei sensi precisati.
3. Dichiarare inutilizzabile la consulenza tecnica preventiva acquisita nel procedimento di istruzione preventiva a scopo conciliativo, anche in relazione alla circostanza che il consulente tecnico d'ufficio non ha espletato il ruolo attivo di propulsore della conciliazione giudiziale.
4. Accogliere tutte le eccezioni sollevate da questa difesa e, in ogni caso, dichiarare inammissibile o respingere la domanda attrice, in subordine stabilire il riparto interno degli oneri nel caso in cui venga riconosciuto un concorso di cause del pericolo o - nell'ipotesi in cui non emerga hinc et inde responsabilità - in proporzione ai diritti di proprietà delle parti ricorrente e resistente sulla scarpata.
4. Accogliere la domanda riconvenzionale proposta con il presente atto e condannare la ricorrente ad arretrare, fino alla distanza regolamentare prevista dall'art. 32 ultimo comma del Regolamento Edilizio del Comune di Teramo, i manufatti che fronteggiano la scarpata meglio descritta negli atti di causa.
5. Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di causa.”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (la quale non si costituiva e ne CP_5
veniva pertanto dichiarata la contumacia), all'udienza del 20.11.2017 veniva mutato il rito e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente); ammessi i mezzi di prova orale richiesti dalle parti ed acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo r.g. n.
567/2014 – Tribunale di Teramo, con riserva di ogni valutazione in ordine alla CTU richiesta all'esito della prova orale.
Espletate le prove orali, con ordinanza del 14.10.2022, veniva convocato a chiarimenti il CTU Ing.
per chiarire, ad integrazione del quesito n. 4 formulato in sede di ATP, Persona_1 pagina 4 di 8 “l'incidenza percentuale di ciascuna delle cause dei fenomeni denunciati dall'attrice, già individuate nella Consulenza depositata, determinando altresì il criterio di riparto tra le proprietà delle parti del presente giudizio”.
Depositata la CTU integrativa, la causa veniva rinviata all'udienza per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Preliminarmente, è da rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, in continuità con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente - come quello di specie, nel quale la condotta dannosa lamentata dall'attrice continua a persistere - protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, in una controversia per demansionamento, aveva individuato come "dies a quo" di decorrenza della prescrizione la data di manifestazione del danno invece che quella di cessazione della condotta illecita da parte del datore di lavoro) (Cass. 16/04/2018,
n. 9318), dovendosi, pertanto, rigettare la predetta eccezione, attesa la perduranza della condotta lesiva.
Passando al merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta.
La fattispecie al vaglio del Tribunale dev'essere qualificata nell'ambito di applicazione dell'art. 2053
c.c., posto che il danno lamentato dalla è asseritamente riconducibile a edifici o Parte_1
costruzioni dei convenuti, i quali sono tutti proprietari e/o nudi proprietari ( ) dei beni Controparte_3 immobili che hanno concorso alla causazione dell'evento.
La disposizione in esame prevede che: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”, e come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, la pagina 5 di 8 responsabilità ha carattere oggettivo, salvo che non si fornisca la prova liberatoria che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Si ritiene, pertanto, che la norma in questione si ponga in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051 c.c. In particolare, la responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento ex art. 2053, può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni cagionati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 11053/2008;
Cass. n. 2481/2009, a mente della quale il proprietario sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per caso fortuito, con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato), dovendosi intendere per «rovina» ogni disgregazione, sia pure parziale, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati;
mente per «altra costruzione» deve intendersi un qualsiasi manufatto che sporga dal suolo.
Orbene, nella specie, l'attrice ha sufficientemente dimostrato la sussistenza del danno, consistente nei continui e costanti scivolamenti di materiale di risulta dagli immobili sovrastanti - come accertato dalla prova testimoniale condotta e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste attoreo Testimone_1
il quale ha confermato la presenza di materiale detritico e lapideo sui terreni della e Parte_1 soprattutto da quanto affermato dall'Ing. (CTU nel giudizio di ATP), che ha riferito, per Persona_1
averlo direttamente constatato nel corso delle operazioni peritali, dello scivolamento di materiale (del quale non ricordava la esatta natura) dalla sovrastante proprietà dei convenuti. Teste quest'ultimo dotato di un particolare grado di attendibilità in quanto terzo rispetto alle parti poiché non legato ad alcuna di essa da rapporti di parentela o amicizia.
Peraltro, in entrambe le relazioni tecniche effettuate (quella depositata nel giudizio di ATP e quella resa a chiarimenti nel presente giudizio) il CTU, con rigore metodologico e chiarezza, pur escludendo una situazione di imminente pericolo per l'immobile di proprietà dell'attrice, ha confermato la sussistenza dei danni da “scivolamento” lamentati, individuandone le cause (in risposta al quesito n. 2 e riportate anche nella relazione integrativa di questo procedimento) in:
pagina 6 di 8 1. “incremento di peso dovuto alla sopraelevazione del muro in pietra a confine, di altezza variabile, al fine di ricavare una delle pareti per consentire la costruzione di annessi ai fabbricati sovrastanti e insistenti sulle proprietà degli attuali convenuti (ndr: la cui esistenza e il successivo crollo, peraltro, sono stati confermati dal teste delle parti convenute, fratello della Testimone_2
all'udienza del 18.11.2019); CP_2
2. mancanza di un'adeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei sovrastanti immobili e degli annessi crollati;
3. evento sismico del 09.12.2004;
4. eventuale rottura del tubo di scarico della rete fognante di cui in occasione dell' si aveva CP_6 evidenza solo dalle foto di una precedente epoca”.
Mentre, in risposta al quesito b) formulato dalle parti resistenti nel primo procedimento, ha escluso che gli scavi eseguiti in occasione dei lavori realizzati sulla proprietà di abbiano “influito sulle Parte_1 condizioni di stabilità della scarpata”.
Passando ad analizzare l'incidenza percentuale di ognuno dei predetti fattori rispetto alla causazione dell'evento, l'ausiliario ne ha attribuito il 40% alla sopraelevazione del muro, il 55% alla mancata regimentazione delle acque e il 5% all'evento sismico, escludendo il contributo causale della rottura del tubo di scarico in assenza di elementi di supporto.
Prendendo in considerazione gli immobili coinvolti nei fenomeni di dissesto, censiti nel Catasto del
Comune di Teramo al foglio 68 particella 343 (della quale si è dichiarata proprietaria Controparte_2
e particella 432 (di proprietà al 50% ciascuno), il tecnico, tenuto conto delle Parte_2
incidenze percentuali di ogni causa ed utilizzando il criterio di ripartizione fondato sulle estensioni delle rispettive corti esterne, ha individuato le responsabilità dei convenuti in misura pari al 67,036% in capo a (part. n. 343) e al 32,964% in capo a (part. n. 432). Controparte_2 Parte_2
Tenuto conto del riparto operato dal CTU, dell'assenza di responsabilità in capo a e Controparte_3 della minima incidenza nella causazione dell'evento della scossa sismica del dicembre 2004 (5%), i convenuti e devono essere condannati, in solido ex art. 2055 c.c., CP_2 CP_5 CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi, come individuati dal CTU nell'allegato n. 6 della perizia depositata nel procedimento di ATP n. 567/2014 r.g., al quale si rimanda, dovendosi richiamare il predetto riparto di responsabilità nell'ipotesi di eventuale regresso tra condebitori. pagina 7 di 8 Passando alla domanda riconvenzionale dei convenuti, con cui è stato richiesto l'arretramento dell'avverso manufatto fino alla distanza regolamentare, la stessa è da rigettare, attesa la sua genericità, dato che non indica neppure l'attuale distanza tra il confine e l'immobile avversario, rimettendo, conseguentemente, ogni accertamento al giudicante.
Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti ritenuti responsabili
( e ) mentre quelle sostenute da Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, a seguito dell'accertamento della sua estraneità ai fatti di causa, si pongono a carico
[...] dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. R.G. 2236/2016, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea,
- condanna, in solido, i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 all'esecuzione dei lavori previsti dall'allegato n. 6 alla CTU depositata nel procedimento n. r.g.
567/2014 – Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna, in solido, i convenuti e al Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 286,00 per esborsi;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € Controparte_3
7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 21.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè pagina 8 di 8