Art. 7. Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023 , con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.