Articolo 7 della Legge 6 novembre 2025, n. 165
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 novembre 2025
Art. 7. Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023 , con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Entrata in vigore il 13 novembre 2025
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