CASS
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU IR nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10166 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RU IR, per il tramite del difensore, in data 3 gennaio 2023, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 1 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittale dal Tribunale di Genova per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 56, 624, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi in Recco 1'11 giugno 2018). 1.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione quanto alla prova della riconducibilità dei fatti contestati alla sua persona, visto che nessuna delle due persone offese era stata in grado di riconoscerla con certezza, di modo che il suddetto vulnus dimostrativo avrebbe dovuto essere colmato tramite perizia antropometrica sui fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. 1.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, per essere stato desunto lo stato di minorata difesa delle persone offese dei due reati contestati esclusivamente dalla loro età avanzata, ossia per effetto di una mera presunzione. 1.3. Con il terzo motivo denuncia il difetto di querela per il delitto di cui al capo 1), divenuta necessaria per la procedibilità dello stesso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Con memoria in data 5 dicembre 2023, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 3. Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Francesca Ceroni, ha chiesto che la sentenza sia annullata per essere i reati divenuti improcedibili per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Quanto al delitto di tentato furto pluriaggravato di cui al capo 1), deve riconoscersi che lo stesso è divenuto improcedibile per difetto di querela da parte della persona offesa CO Furio, il relativo atto non essendo stato acquisito nonostante la richiesta di trasmissione avanzata da questo Ufficio alla Procura della Repubblica di Genova. 1 2. Quanto al delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 2), il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al profilo dell'individuazione dell'imputata come autrice del reato, è inammissibile per assoluta genericità. Dalla motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, in punto di prova della riconducibilità alla ricorrente del furto, commesso in Recco 1'11 giugno 2018 in danno di Dotta Gian Carlo, emerge puntuale e critica disamina di tutte le prove disponibili, di fonte dichiarativa (testimonianza di Dotta) e di fonte documentale (fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, dati del monitoraggio dell'utenza telefonica dell'imputata identificata tramite codice IMEI e risultati del controllo di polizia cui era stata sottoposta la AUDI 4 a bordo della quale l'imputata era stata vista salire come passeggera), i cui risultati la Corte territoriale ha valutato secondo il canone della plausibile opinabilità di apprezzamento e con i quali, invece, la ricorrente non si è compiutamente confrontata. 3. E' fondato, invece, il secondo motivo. A fronte di uno specifico motivo di appello che aveva dedotto come l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non potesse essere automaticamente integrata dall'età senile della vittima del reato, la Corte territoriale si è limitata a ribattere che «non era necessaria alcuna prova ulteriore rispetto all'ingravescenza dell'età per giustificare tale aggravante»; ciò in contrasto con la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523), tale direttiva interpretativa costituendo, tra l'altro, corollario del principio enunciato dal diritto vivente, secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Donde, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame sul punto attenendosi ai principi di diritto richiamati. 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. La medesima sentenza deve essere annullata in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra 2 Sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. Annulla la medesima sentenza, in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10166 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RU IR, per il tramite del difensore, in data 3 gennaio 2023, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 1 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittale dal Tribunale di Genova per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 56, 624, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi in Recco 1'11 giugno 2018). 1.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione quanto alla prova della riconducibilità dei fatti contestati alla sua persona, visto che nessuna delle due persone offese era stata in grado di riconoscerla con certezza, di modo che il suddetto vulnus dimostrativo avrebbe dovuto essere colmato tramite perizia antropometrica sui fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. 1.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, per essere stato desunto lo stato di minorata difesa delle persone offese dei due reati contestati esclusivamente dalla loro età avanzata, ossia per effetto di una mera presunzione. 1.3. Con il terzo motivo denuncia il difetto di querela per il delitto di cui al capo 1), divenuta necessaria per la procedibilità dello stesso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Con memoria in data 5 dicembre 2023, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 3. Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Francesca Ceroni, ha chiesto che la sentenza sia annullata per essere i reati divenuti improcedibili per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Quanto al delitto di tentato furto pluriaggravato di cui al capo 1), deve riconoscersi che lo stesso è divenuto improcedibile per difetto di querela da parte della persona offesa CO Furio, il relativo atto non essendo stato acquisito nonostante la richiesta di trasmissione avanzata da questo Ufficio alla Procura della Repubblica di Genova. 1 2. Quanto al delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 2), il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al profilo dell'individuazione dell'imputata come autrice del reato, è inammissibile per assoluta genericità. Dalla motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, in punto di prova della riconducibilità alla ricorrente del furto, commesso in Recco 1'11 giugno 2018 in danno di Dotta Gian Carlo, emerge puntuale e critica disamina di tutte le prove disponibili, di fonte dichiarativa (testimonianza di Dotta) e di fonte documentale (fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, dati del monitoraggio dell'utenza telefonica dell'imputata identificata tramite codice IMEI e risultati del controllo di polizia cui era stata sottoposta la AUDI 4 a bordo della quale l'imputata era stata vista salire come passeggera), i cui risultati la Corte territoriale ha valutato secondo il canone della plausibile opinabilità di apprezzamento e con i quali, invece, la ricorrente non si è compiutamente confrontata. 3. E' fondato, invece, il secondo motivo. A fronte di uno specifico motivo di appello che aveva dedotto come l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non potesse essere automaticamente integrata dall'età senile della vittima del reato, la Corte territoriale si è limitata a ribattere che «non era necessaria alcuna prova ulteriore rispetto all'ingravescenza dell'età per giustificare tale aggravante»; ciò in contrasto con la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523), tale direttiva interpretativa costituendo, tra l'altro, corollario del principio enunciato dal diritto vivente, secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Donde, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame sul punto attenendosi ai principi di diritto richiamati. 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. La medesima sentenza deve essere annullata in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra 2 Sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. Annulla la medesima sentenza, in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2024.