Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Acqua Azzurra Toscana, società Agricola R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Frandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agroittica Toscana Società Agricola S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: “Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza”, nonché della Comunicazione ricevuta via pec in data 24 maggio 2024
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' ACQUA AZZURRA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA R.L. il 30 dicembre 2024:
- della Determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 avete ad oggetto: Determinazione n. 556/2024 - Aggiornamento e modifiche conseguenti notificata in data 4 ottobre 2024 e dell’Avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' ACQUA AZZURRA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA R.L. il 4 luglio 2025:
- della Lettera di invito a valere quale disciplinare della procedura comparativa per l’affidamento in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare nel golfo di Follonica – LOTTO N. 3, trasmessa via PEC in data 22.04.2025 e recante prot. GE 2025/0017152, nonché di tutti gli allegati ivi richiamati e facenti parte integrante dello stesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;
Vista la memoria del 28 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. VA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che la società ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato la determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, con cui il Comune di Piombino ha indetto un procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura;
che con successivi motivi aggiunti si è impugnata, altresì, la determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 e l’Avviso agli operatori economici del 12 novembre 2024, atti con cui l'Amministrazione ha modificato e dato seguito alla procedura selettiva;
che si è costituito il Comune di Piombino, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 29 gennaio 2026 la società ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, essendo risultata aggiudicataria della procedura per l'assegnazione della concessione demaniale marittima di cui si tratta;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Considerato che le spese di lite possono essere compensate, così come richiesto dalla ricorrente, in considerazione del fatto che il bene della vita è stato conseguito solo in un momento successivo al proponimento del ricorso ed a seguito della partecipazione della procedura di selezione per l’assegnazione della concessione demaniale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA HI | RD IA |
IL SEGRETARIO