Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3404/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Lombardi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2017, la ricorrente in epigrafe, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni dal 2008 al 2014, alle dipendenze dell'azienda agricola IR AV (dal 2008 al 2012) e dell'azienda agricola di EN
ES (nel 2013 e nel 2014); lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate e l'infondatezza delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2014, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo degli indebiti.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 152 disp. att. CP_2
c.p.c., l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda e del gravame in sede amministrativa, l'inammissibilità dell'azione promossa per inutile decorso del termine decadenziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante espletamento della prova testimoniale e acquisizione documentale.
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2. In via assorbente, nel merito, la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
a) Con riferimento alle prestazioni economiche relative agli anni dal 2008 al 2012.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal resistente istituto, di decadenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, provvedimento che sta alla base della ripetizione degli indebiti maturati in relazione a questi anni.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione
2 negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, l'eccezione di CP_ decadenza risulta fondata con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 perché l' ha debitamente documentato che la cancellazione delle giornate in agricoltura per questi anni sia avvenuta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. n° 98/2011, mediante pubblicazione, sul sito internet dell'istituto, del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione relativo al 2013, CP_ avvenuta dal 15.12.2013 al 31.12.2013 (cfr. allegati in fascicolo .
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti in data
22.5.2017, peraltro avverso le missive con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012. Ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, cominciato sin dal 1.1.2014 con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 13.9.2017.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nel periodo dedotto né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di
Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023).
3 La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta, dunque, la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità con riferimento agli anni dal 2008 al 2012.
b) Con riferimento alle prestazioni economiche relative agli anni 2013 e 2014.
Diversamente, per gli anni 2013 e 2014 nessuna decadenza risulta maturata.
Ed infatti, il disconoscimento delle giornate denunciate per tali anni è avvenuto a mezzo pubblicazione, sul sito internet dell'istituto, del quarto elenco nominativo trimestrale di CP_ variazione relativo al 2016, avvenuta dal 10.3.2017 al 25.3.2017 (cfr. allegati in fascicolo .
Pur in presenza della tardiva proposizione del ricorso amministrativo (in data 22.5.2017), risulta comunque tempestiva la proposizione della domanda giudiziale perché promossa nel termine di 120 giorni -suscettivo di sospensione feriale in quanto di natura processuale- decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dalla fine della pubblicazione dell'elenco.
Nessuna preclusione risulta operare, dunque, per la parte ricorrente in ordine alla richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, asseritamente svolto per tali anni, alle dipendenze dell'azienda agricola di EN ES.
Ebbene, in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, se il lavoratore assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa.
Tuttavia, gli esiti istruttori non hanno offerto alcun contributo agli assunti attorei sostenuti in ricorso in ordine al lavoro svolto negli anni 2013 e 2014 per tale ditta.
Ed infatti, i testi escussi hanno riferito unicamente sul periodo compreso tra il 2008 e il 2012 alle dipendenze dell'azienda agricola (cfr. dichiarazioni testimoniali assunte Controparte_3 all'udienza del 7.12.2018 da e e all'udienza del 2.32022 Testimone_1 Testimone_2
da ). Testimone_3
Peraltro, in data 9.5.2024, la difesa di parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia all'escussione dei rimanenti testi indicati in ricorso.
Non avendo la ricorrente coltivato il giudizio ed assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo degli indebiti per gli anni 2013 e 2014, non può trovare accoglimento.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo.
4 Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sent. 19908/2004). Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n. 88/1989 è da ritenersi tassativo e, nel loro ambito, non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento alle prestazioni dedotte in causa, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Ebbene, pur in assenza di allegazioni su quest'ultima circostanza, si consideri che la missiva dell'istituto previdenziale ricevuta, per ammissione della stessa ricorrente, il 10.4.2017 ha utilmente interrotto il decorso del termine prescrizionale in relazione a tutte le annualità di riferimento delle prestazioni in causa;
pertanto, anche la relativa doglianza non appare fondata.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
3. La sussistenza di contrari precedenti di questo stesso Tribunale induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Castrovillari, 28.2.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
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