Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 21605/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 21605/2020 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, CF. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Esposito giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
AVV. MICHELE ESPOSITO, , procuratore di se stesso;
C.F._1
PARTE OPPOSTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.01.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da rispettive note depositate in atti.
pagina 1 di 12
§ 1. Con citazione notificata il 16.10.2020 Controparte_1
spiegava opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. in relazione ai seguenti 54 atti di precetto notificati ad istanza dell'avv. Michele Esposito:
1)Precetto a sentenza n.23301/2019, importo 1.113,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 330,00);
2)Precetto a sentenza n.23713/2019 importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
3)Precetto a sentenza n.23718/2019 importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
4) Precetto a sentenza n.23730/2019, importo 807,25 (per un importo liquidato in sentenza di € 120,00);
5) Precetto a sentenza n. 23740/2019, importo 1.292,41 (per un importo liquidato in sentenza di € 434,00);
6) Precetto a sentenza n. 23761/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
7) Precetto a sentenza n. 23771/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
8) Precetto a sentenza n. 23779/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
8) Precetto a sentenza n. 23919/2019, importo 832,05 (per un importo liquidato in sentenza di € 137,00);
10) Precetto a sentenza n. 23976/2019, importo 851,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
11) Precetto a sentenza n. 24001/2019, importo 894,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 193,00);
12) Precetto a sentenza n. 24086/2019, importo 851,02 ( per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
pagina 2 di 12 13) Precetto a sentenza n. 24098/2019, importo 923,98 (per un importo liquidato in sentenza di € 200,00);
14) Precetto a sentenza n. 24163/2019, importo 894,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 180,00);
15) Precetto a sentenza n. 24286/2019, importo 1.318,70 (per un importo liquidato in sentenza di € 480,00);
16) Precetto a sentenza n. 24427/2019, importo 996,93 (per un importo liquidato in sentenza di € 250,00);
17) Precetto a sentenza n. 24517/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
18) Precetto a sentenza n. 24700/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
19) Precetto a sentenza n. 24871/2019, importo 894,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 180,00);
20) Precetto a sentenza n. 24908/2019, importo 1.293,87 (per un importo liquidato in sentenza di € 462,00);
21) Precetto a sentenza n.24909/2019, importo 1.293,87 (per un importo liquidato in sentenza di € 462,00) già pagato;
22) Precetto a sentenza n. 24967/2019, importo 851,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
23) Precetto a sentenza n.25088/2019, importo 923,98 (per un importo liquidato in sentenza di € 200,00);
24) Precetto a sentenza n. 25360/2019, importo 807,25 (per un importo liquidato in sentenza di € 120,00);
25) Precetto a sentenza n. 25433/2019, importo 923,98 (per un importo liquidato in sentenza di € 200,00);
26) Precetto a sentenza n. 25436/2019, importo 1.142,84 (per un importo liquidato in sentenza di € 350,00);
pagina 3 di 12 27) Precetto a sentenza n. 25439/2019, importo 1.113,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 330,00);
28) Precetto a sentenza n. 25448/2019, importo 923,98 (per un importo liquidato in sentenza di € 200,00);
29) Precetto a sentenza n. 25464/2019, importo 937,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 223,00);
30) Precetto a sentenza n. 25755/2019, importo 804,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 180,00);
31) Precetto a sentenza n. 25768/2019, importo 804,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 180,00);
32) Precetto a sentenza n. 25972/2019, importo 1.638,22 (per un importo liquidato in sentenza di € 698,00);
33) Precetto a sentenza n. 26067/2019, importo 1.018,82 (per un importo liquidato in sentenza di € 265,00);
34) Precetto a sentenza n. 26128/2019, importo 1.388,71 (per un importo liquidato in sentenza di € 527,00);
35) Precetto a sentenza n. 26475/2019, importo 1.113,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 330,00);
36) Precetto a sentenza n. 26486/2019, importo 1.156,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 373,00);
37) Precetto a sentenza n. 26487/2019, importo 1.156,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 373,00);
38) Precetto a sentenza n. 26931/2019, importo 851,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
39) Precetto a sentenza n. 26970/2019, importo 851,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
40) Precetto a sentenza n. 27164/2019, importo 1.580,58 (per un importo liquidato in sentenza di € 650,00);
pagina 4 di 12 41) Precetto a sentenza n. 27344/2019, importo 1.461,77 (per un importo liquidato in sentenza di € 577,00);
42) Precetto a sentenza n. 27349/2019, importo 894,79 (per un importo liquidato in sentenza di € 180,00);
43) Precetto a sentenza n.27352/2019, importo 894,79 (per un importo liquidato in sentenza di €180,00);
44) Precetto a sentenza n.27571/2019, importo 969,21 (per un importo liquidato in sentenza di € 231,00);
45) Precetto a sentenza n.27688/2019, importo 827,67 (per un importo liquidato in sentenza di € 134,00);
46) Precetto a sentenza n. 27764/2019, importo 923,98 (per un importo liquidato in sentenza di € 200,00);
47) Precetto a sentenza n. 27803/2019, importo 1.113,66 (per un importo liquidato in sentenza di € 330,00);
48) Precetto a sentenza n. 27808/2019, importo 982,34 (per un importo liquidato in sentenza di € 240,00);
49) Precetto a sentenza n. 27915/2019, importo 1.069,89 (per un importo liquidato in sentenza di € 300,00);
50) Precetto a sentenza n. 27955/2019, importo 1.928,59 (per un importo liquidato in sentenza di € 897,00);
51) Precetto a sentenza n. 611/2020, importo 1.245,80 (per un importo liquidato in sentenza di € 430,00);
52) Precetto a sentenza n.640/2020, importo 1.391,71 (per un importo liquidato in sentenza di € 530,00);
53) Precetto a sentenza n.756/2020, importo 851,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 150,00);
54) Precetto a sentenza n.967/2020, importo 951,02 (per un importo liquidato in sentenza di € 250,00).
pagina 5 di 12 In primo luogo, l'opponente deduceva:
- relativamente a sette dei 54 precetti (quelli di cui alle sentenze n. 23718/2019,
24909/2019, n. 27571/2019, n. 27688/2019, n.640/2020, n. 756/2020, n.
967/2020) l'avvenuto pagamento di quanto dovuto anteriormente alla notifica del precetto;
- l'erronea applicazione della tariffa forense ad opera dell'avvocato, evidenziando come l'importo di euro 216,00 richiesto in ciascuno di esso per compenso professionale dell'esecuzione non fosse dovuto (non avendo avuto luogo l'esecuzione forzata), e di conseguenza la ricaduta sugli accessori doveva ritenersi del pari non dovuta, e come l'esborso di euro 120,00 richiesto a titolo di spese esenti non fosse in alcun modo dimostrato;
- la nullita' del precetto di cui alla sentenza n.23301/2019 per omessa notifica della sentenza costituente titolo esecutivo, erroneamente notificata solo nella prima pagina e non per il completo suo contenuto;
- l'inesistenza della notifica del precetto e del precetto stesso, in relazione alla sentenza n.23730/19, in quanto il file allegato alla Pec del 29.09.20, denominato precetto, non si apriva e risultava avere una firma non valida, rendendo così impossibile ad la conoscenza effettiva del contenuto Parte_1
dell'atto.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava, in via principale, accertarsi di non dover nulla all'avv. Michele Esposito in forza dei titoli azionati con i precetti;
in via subordinata, accertarsi le minor somme dovute per ciascun precetto.
Con comparsa depositata in data 20.12.2024 si costituiva tardivamente l'opposto, il quale rappresentava di avere ricevuto il pagamento di tutti i titoli oggetto dei precetti, e concludeva chiedendo “Visto il pagamento spontaneo della parte opponente delle somme di cui ai titoli dei precetti opposti , venuto meno l'interesse del creditore opposto
pagina 6 di 12 alla ulteriore fase esecutiva , dichiarare la non debenza delle somme “ erroneamente “ inserite nei precetti , e compensare integralmente le spese di lite”.
§ 2. Preliminarmente va osservato che non può ritenersi cessata la materia del contendere in quanto le deduzioni dell'opposto in ordine all'avvenuto pagamento spontaneo da parte dell'opponente della totalità dei precetti non sono suffragate da documentazione alcuna e sul punto la controparte non ha confermato alcunchè, – fatta eccezione per i pagamenti sin dall'inizio dedotti in via di eccezione da parte di . CP_2
Sicchè, in mancanza di un'espressa e formale rinunzia ai precetti, l'opposizione qui proposta deve essere esaminata nel merito.
§ 3. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è fondata nei termini di seguito indicati.
§ 3.1 In merito ai precetti riferiti alle sentenze n.23718/2019, 24909/2019,
n.27571/2019, n.27688/2019, n.640/2020, n.756/2020, n.967/2020, si è rivelata fondata l'eccezione dell'opponente che ha dedotto e dimostrato l'avvenuto pagamento di quanto liquidato nel titolo in epoca anteriore alla notifica del precetto (allegati da 55 a 60 della produzione . CP_2
Ne consegue che in totale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità ed inefficacia dei precetti relativamente ai crediti riferiti ai suddetti titoli.
§ 3.2 Quanto ai precetti riferiti alla sentenza n. 23301/2019 ed alla sentenza n.
23730/19, del pari va dichiarata la nullità ed inefficacia dei correlativi precetti in quanto nel primo caso è risultata non notificata la sentenza costituente titolo esecutivo – la cui notifica era del tutto incompleta in quanto contenente la sola prima pagina – e nel secondo caso è risultata del tutto omessa la notifica del precetto in quanto la relativa pec conteneva un file non apribile e dunque non visionabile nel suo contenuto da parte del destinatario.
pagina 7 di 12 § 3.4 Quanto ai restanti precetti, la domanda spiegata dall'odierna opponente impone di verificare se sia stata conforme alle regole di buona fede e correttezza la condotta del creditore che ha dato luogo alla pressoché contestuale notificazione di una pluralità di titoli esecutivi e conseguenti precetti con un significativo aggravio di spese e costi per il debitore.
Condividendo l'orientamento manifestato da questo stesso Tribunale nella sentenza n. 7920/2023 del 17.07.2023, peraltro emessa tra le stesse parti, ritiene questo giudice che la risposta debba essere negativa.
Al riguardo, è ben noto come la più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dei principi di correttezza e buona fede oggettiva abbia condotto ad una valorizzazione di tali canoni quali espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.
In particolare, si è evidenziato come tali principi si traducano nel dovere per il creditore di non “aggravare” la posizione del debitore laddove non sia direttamente necessario al soddisfacimento del proprio interesse e nell'onere di “cooperare” nella fase esecutiva dell'obbligazione (e finanche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale) al fine di assicurare l'adempimento da parte del debitore medesimo, sempre che, beninteso,
l'attività richiesta al creditore non si risolva in un apprezzabile sacrificio rispetto ad altri valori.
In tale prospettiva, quindi, è andata emergendo la nozione di “abuso del diritto” (e quella correlata di “abuso del processo”) quale fattispecie idonea a comprendere l'ipotesi in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr., tra le tante, con riguardo specificamente alla materia contrattuale,
Cass. 15 giugno 2018, n. 15885; Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass. 18 settembre pagina 8 di 12 2009, n. 20106; cfr., altresì, con riguardo alla tematica processuale del frazionamento del credito, Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726).
Peraltro, in questa prospettiva e con riguardo specificamente al profilo delle modalità di avvio dell'esecuzione forzata la Corte di Cassazione ha di recente affermato che “il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una rocedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo” (Cass. 17 marzo 2021, n. 7409).
Orbene, la condotta posta in essere nel caso di specie dal creditore nella fase prodromica all'avvio dell'esecuzione forzata non può ritenersi corrispondente ai principi di correttezza e buona fede sopra indicati e palesa, al contrario, una deviazione finalizzata allo scopo di determinare la moltiplicazione delle spese.
In punto di fatto, occorre considerare come, in primo luogo, la notificazione di ben
54 precetti abbia avuto luogo pressoché contestualmente.
Sotto questo profilo, la simultaneità temporale dell'attività posta in essere avrebbe potuto facilmente indurre ad “accorpare” la stessa, non venendo in gioco un apprezzabile interesse del creditore in senso contrario e potendo anzi quell'accorpamento agevolare e rendere più veloce l'adempimento a cura del debitore.
In questa prospettiva, quindi, l'opzione del frazionamento costituisce un indice dello
“sviamento” di quell'attività dal fine “ordinario” (conseguire il pagamento) e della tendenziale preordinazione al diverso scopo di conseguire un incremento degli importi nei confronti del debitore (per la moltiplicazione della relativa attività).
In secondo luogo, poi, deve constatarsi come i precetti rechino un incremento vistoso e del tutto ingiustificato delle somme richieste: a fronte di importi originariamente pagina 9 di 12 spettanti in una misura grossomodo ridotta, ciascun atto contiene l'intimazione sia di una voce di compenso autonomamente riguardante la redazione dello stesso (ciò che avrebbe potuto essere evitato, si ribadisce, con un'attività unitaria), sia, soprattutto, di voci di spesa non dovute e, segnatamente, quelle quantificate in euro 120,00 per spese esenti ed euro 216,00 (oltre accessori) per compenso professionale per l'esecuzione.
Invero, quanto alle spese esenti (per copie, collazione e trasferta) alcuna specifica prova degli esborsi è mai stata fornita ed il carattere abnorme delle stesse è facilmente riscontrabile (sol che si pensi al fatto che la notificazione dei titoli e dei precetti ha avuto luogo a mezzo PEC e, quindi, senza alcun costo aggiuntivo).
Quanto alle spese per compenso dell'esecuzione, poi, occorre rilevare come i compensi in questione postulino pur sempre l'avvio di una procedura esecutiva situazione che palesemente non ricorre al momento della mera notificazione del precetto.
In conclusione, gli elementi sopra complessivamente indicati e la constatazione del carattere esiguo del valore degli originari crediti (non disgiunta dal dato notorio della piena “solvibilità” dell'agente della riscossione) mostrano come la moltiplicazione contestuale dei precetti operata dal creditore sia stata funzionale non tanto allo scopo di conseguire l'esatto adempimento del credito consacrato nei titoli, quanto piuttosto all'obiettivo di realizzare un risultato diverso ed ulteriore: ovverosia, la locupletazione degli importi derivanti da una sostanziale moltiplicazione di potenziali procedure esecutive ad istanza di un unico creditore nei confronti di un medesimo soggetto.
In questi termini, quindi, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati appare configurabile un abuso del diritto, attesa l'alterazione funzionale delle modalità di esercizio del diritto spettante al creditore.
Una volta riscontrata la violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva ed un comportamento integrante complessivamente un abuso del diritto nei termini sopra descritti, ritiene questo giudice che l'opposizione all'esecuzione debba essere pagina 10 di 12 accolta con esclusione del diritto di agire per la parte relativa alle somme pretese a titolo di spese per copie e notifiche e di compensi di esecuzione.
§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, in accoglimento della spiegata opposizione deve dichiararsi la nullità ed inefficacia dei precetti riferiti alle sentenze n. 23718/2019, n. 24909/2019, n. 27571/2019, n. 27688/2019, n. 640/2020, n.
756/2020, n. 967/2020, n. 23301/2019 e n. 23730/19.
Inoltre deve dichiararsi che l'avv. Michele Esposito non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme quantificate – in ciascuno dei restanti precetti sopra indicati in motivazione – in euro 120,00 per spese esenti e in euro 216,00 per compenso per esecuzione forzata, oltre ovviamente i corrispondenti importi per rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA.
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (individuato nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 alla luce dell'importo complessivo per il quale ha avuto luogo l'accoglimento dell'opposizione) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e con i minimi per la fase conclusionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
- DICHIARA la nullità ed inefficacia dei precetti riferibili alle sentenze del Giudice di Pace di Napoli n. 23718/2019, n. 24909/2019, n. 27571/2019, n. 27688/2019, n.
640/2020, n. 756/2020, n. 967/2020, n. 23301/2019 e n. 23730/19;
- DICHIARA, in relazione ai restanti precetti, che l'avv. Michele Esposito non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme quantificate pagina 11 di 12 in euro 120,00 per spese esenti e in euro 216,00 per compenso per esecuzione forzata, oltre i corrispondenti importi per rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA.
- DICHIARA conseguentemente l'inefficacia dei suddetti precetti in relazione alle somme sopra indicate;
- CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 380,00 per esborsi ed 4.360,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 12 di 12