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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1108/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Comune di Castellana Grotte - Via Marconi, 9 70013 Castellana Grotte BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1883 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1703/2021 pubblicata l'8 novembre 2021 la Commissione Tributaria provinciale di Bari ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1883 IMU 2015 emesso nei suoi confronti dal Comune di Castellana Grotte e relativo a vari immobili di proprietà della ricorrente siti in detto comune, per la somma di € 1.445,00 oltre sanzioni e interessi.
Il primo giudice ha considerato che gli immobili in questione possono considerarsi fabbricati merce e conseguentemente esenti da IMU in quanto dal bilancio della stessa società non risultano redditi da canoni di locazione o la giacenza di prodotti finiti, per cui può legittimamente presumersi che la stessa impresa ha posseduto nell'anno considerato fabbricati non locati e destinati alla vendita.
Il Comune di Castellana Grotte ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando che la Commissione di primo grado, pur rigettando gli altri motivi di ricorso e considerando legittimo l'atto impugnato, ha considerato decisivo un elemento solo presuntivo quale la risultanza del bilancio societario dal quale si evince l'assenza di qualunque reddito da fabbricati.
La società appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Pur senza considerare la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado riconosciuta nella stessa sentenza ora impugnata, va considerato che il motivo meramente presuntivo posto a fondamento della decisione impugnata non può evidentemente contrastare la precisa disposizione normativa che prevede la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 5 bis del d.l. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013
n. 124 da presentarsi entro il termine ordinario per la presentazione di dichiarazioni di variazioni relativa all'imposta municipale propria, norma pacificamente disattesa dalla contribuente come affermato dalla stessa sentenza ora impugnata.
L'autodichiarazione della contribuente, e l'elemento meramente presuntivo considerato dal giudice di primo grado, non possono considerarsi sostitutivi di detta dichiarazione prevista dalla legge.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 300,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 450,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1108/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Comune di Castellana Grotte - Via Marconi, 9 70013 Castellana Grotte BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1883 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1703/2021 pubblicata l'8 novembre 2021 la Commissione Tributaria provinciale di Bari ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1883 IMU 2015 emesso nei suoi confronti dal Comune di Castellana Grotte e relativo a vari immobili di proprietà della ricorrente siti in detto comune, per la somma di € 1.445,00 oltre sanzioni e interessi.
Il primo giudice ha considerato che gli immobili in questione possono considerarsi fabbricati merce e conseguentemente esenti da IMU in quanto dal bilancio della stessa società non risultano redditi da canoni di locazione o la giacenza di prodotti finiti, per cui può legittimamente presumersi che la stessa impresa ha posseduto nell'anno considerato fabbricati non locati e destinati alla vendita.
Il Comune di Castellana Grotte ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando che la Commissione di primo grado, pur rigettando gli altri motivi di ricorso e considerando legittimo l'atto impugnato, ha considerato decisivo un elemento solo presuntivo quale la risultanza del bilancio societario dal quale si evince l'assenza di qualunque reddito da fabbricati.
La società appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Pur senza considerare la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado riconosciuta nella stessa sentenza ora impugnata, va considerato che il motivo meramente presuntivo posto a fondamento della decisione impugnata non può evidentemente contrastare la precisa disposizione normativa che prevede la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 5 bis del d.l. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013
n. 124 da presentarsi entro il termine ordinario per la presentazione di dichiarazioni di variazioni relativa all'imposta municipale propria, norma pacificamente disattesa dalla contribuente come affermato dalla stessa sentenza ora impugnata.
L'autodichiarazione della contribuente, e l'elemento meramente presuntivo considerato dal giudice di primo grado, non possono considerarsi sostitutivi di detta dichiarazione prevista dalla legge.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 300,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 450,00 quanto al grado di appello.