Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.