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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.571 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA BENEVENTO, 75 82016 MONTESARCHIO presso lo studio dell'Avv.LUIGI DAMIANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
MANZI ORESTE, ed elettivamente domiciliato\a in VIA CALANDRA 16 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/02/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere stata titolare di CP_1 pensione di invalidità civile n. successivamente trasformata P.IVA_1 in assegno sociale al raggiungimento dei requisiti di età previsti dalla legge n. 214/2011;
- che l' , con raccomandata in data 26.12.2022 notificava il CP_1 provvedimento di recupero della somma di € 4.965,61, ritenuta indebitamente percepita per l'anno 2022;
- che detta raccomandata veniva ricevuta in data 9 febbraio 2023 quando era scaduto il termine;
1 – di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 4/12/2024;
– di aver sempre percepito la prestazione in buona fede, avendo l'Istituto piena conoscenza dei suoi dati reddituali, derivanti da dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate;
– di non aver mai ricevuto richieste di compilazione dei modelli RED né comunicazioni di sospensione o revoca della prestazione. Dopo aver illustrato i motivi di illegittimità del recupero, la parte ricorrente concludeva testualmente:
“- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 4.965,00 avanzata dall' nei confronti di CP_1
Parte_1
• Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 4.965,00 erogata dall' in favore di nel periodo CP_1 Parte_1 dal 01/01/2022 al 31/12/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
• Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente costituito esponeva che la richiesta di CP_1 restituzione era stata elaborata e postalizzata entro il 31 dicembre 2022, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente;
– che la mancanza del requisito reddituale era emersa dai dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e che la procedura di recupero era stata avviata solo a seguito di tale accertamento;
– che la ricorrente non poteva invocare la buona fede, trattandosi di prestazione assistenziale soggetta a periodiche verifiche dei redditi;
– che la legittimità della notifica doveva valutarsi con riferimento al momento di consegna dell'atto al servizio postale, secondo il principio consolidato della “scissione degli effetti” tra notificante e destinatario. La difesa dell'Ente concludeva testualmente:
“Rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
Confermare la legittimità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite;
Con vittoria di spese.”
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2 Preliminarmente e con riferimento all'eccezione di tardività della notifica, è noto il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3, cosi' come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Dispone testualmente l'art.149 “La notificazione si considera fatta nella data della spedizione, per il notificante, e in quella della ricezione, per il destinatario.” La norma cristallizza il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, elaborato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 477/2002) e dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8830/2010).
Nel caso di specie, l' sostiene di aver postalizzato la CP_1 comunicazione di indebito datata 26 dicembre 2022 entro il 31 dicembre 2022. Di tanto, però, non offre alcuna prova, al contrario dalla attestazione “Esito della spedizione” redatta da Poste, emerge che la lavorazione cominciava il 07.02.2022 e la ricezione da parte della ricorrente avveniva in data 9 febbraio 2023.
Ciò nondimeno l'argomento non appare dirimente posto che alla fattispecie, trattandosi di prestazione assistenziale, non trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412 del 1991.
Difatti, venendo alle ragioni dell'indebito, nella comunicazione in data 26.12.2022, si legge che l'Ente procedeva al ricalcolo dell'assegno sociale (già pensione d'invalidità) sulla scorta di informazioni assunte dall' relativamente al reddito. Trattasi di provvedimento CP_1 definitivo in quanto comunicato alla ricorrente e mai impugnato. Ciò posto, va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
3 medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Tutto ciò premesso, con riferimento alle prestazioni assistenziali, siano esse pensione sociale o maggiorazione su prestazione assistenziale, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011)
o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Deve, dunque, escludersi l'appicabilità della disciplina tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, alle prestazioni assistenziali.
Ciò nondimeno, non può trovare applicaizone, sic et sempliciter, la disciplina generale in materia di indebito dettata dall'art.2033 c.c..
4 La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza
5 dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018). la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..
Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
6 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091).
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606).
Ora nel caso in esame, l'indebito afferisce a somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale come conseguenza del godimento di reddito incompatibile con il beneficio, accertato dall'Ente a seguito di verifica delle dichiarazioni fiscali. Appare, dunque, evidente che alcun dolo è ravvisabile nel comportamento della beneficiaria che, avendo regolamente dichiarato i propri redditi e non avendo ricevuto alcuna richiesta di informazioni o chiarimenti dall'Ente, ha in buona fede ritenuto di avere tutti i requisiti per il godimento del beneficio né ha posto in essere alcun comportamento doloso finalizzato ad indurre in errore l'Ente.
Alla luce dei superiori principi, la domanda di accertamento negativo proposta dal ricorrente va accolta, dichairandosi non dovuta la somma di € 4.965,61, ritenuta dall' indebitamente percepita per l'anno CP_1
2022.
7 Ricorrono gravi motivi, attesa l'effettività dell'indebito, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 4.965,61, ritenuta dall' CP_1 indebitamente percepita per l'anno 2022.
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 22/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
8
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.571 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA BENEVENTO, 75 82016 MONTESARCHIO presso lo studio dell'Avv.LUIGI DAMIANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
MANZI ORESTE, ed elettivamente domiciliato\a in VIA CALANDRA 16 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/02/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere stata titolare di CP_1 pensione di invalidità civile n. successivamente trasformata P.IVA_1 in assegno sociale al raggiungimento dei requisiti di età previsti dalla legge n. 214/2011;
- che l' , con raccomandata in data 26.12.2022 notificava il CP_1 provvedimento di recupero della somma di € 4.965,61, ritenuta indebitamente percepita per l'anno 2022;
- che detta raccomandata veniva ricevuta in data 9 febbraio 2023 quando era scaduto il termine;
1 – di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 4/12/2024;
– di aver sempre percepito la prestazione in buona fede, avendo l'Istituto piena conoscenza dei suoi dati reddituali, derivanti da dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate;
– di non aver mai ricevuto richieste di compilazione dei modelli RED né comunicazioni di sospensione o revoca della prestazione. Dopo aver illustrato i motivi di illegittimità del recupero, la parte ricorrente concludeva testualmente:
“- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 4.965,00 avanzata dall' nei confronti di CP_1
Parte_1
• Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 4.965,00 erogata dall' in favore di nel periodo CP_1 Parte_1 dal 01/01/2022 al 31/12/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
• Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Regolarmente costituito esponeva che la richiesta di CP_1 restituzione era stata elaborata e postalizzata entro il 31 dicembre 2022, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente;
– che la mancanza del requisito reddituale era emersa dai dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e che la procedura di recupero era stata avviata solo a seguito di tale accertamento;
– che la ricorrente non poteva invocare la buona fede, trattandosi di prestazione assistenziale soggetta a periodiche verifiche dei redditi;
– che la legittimità della notifica doveva valutarsi con riferimento al momento di consegna dell'atto al servizio postale, secondo il principio consolidato della “scissione degli effetti” tra notificante e destinatario. La difesa dell'Ente concludeva testualmente:
“Rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
Confermare la legittimità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite;
Con vittoria di spese.”
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2 Preliminarmente e con riferimento all'eccezione di tardività della notifica, è noto il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3, cosi' come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Dispone testualmente l'art.149 “La notificazione si considera fatta nella data della spedizione, per il notificante, e in quella della ricezione, per il destinatario.” La norma cristallizza il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, elaborato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 477/2002) e dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8830/2010).
Nel caso di specie, l' sostiene di aver postalizzato la CP_1 comunicazione di indebito datata 26 dicembre 2022 entro il 31 dicembre 2022. Di tanto, però, non offre alcuna prova, al contrario dalla attestazione “Esito della spedizione” redatta da Poste, emerge che la lavorazione cominciava il 07.02.2022 e la ricezione da parte della ricorrente avveniva in data 9 febbraio 2023.
Ciò nondimeno l'argomento non appare dirimente posto che alla fattispecie, trattandosi di prestazione assistenziale, non trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412 del 1991.
Difatti, venendo alle ragioni dell'indebito, nella comunicazione in data 26.12.2022, si legge che l'Ente procedeva al ricalcolo dell'assegno sociale (già pensione d'invalidità) sulla scorta di informazioni assunte dall' relativamente al reddito. Trattasi di provvedimento CP_1 definitivo in quanto comunicato alla ricorrente e mai impugnato. Ciò posto, va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
3 medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Tutto ciò premesso, con riferimento alle prestazioni assistenziali, siano esse pensione sociale o maggiorazione su prestazione assistenziale, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011)
o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Deve, dunque, escludersi l'appicabilità della disciplina tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, alle prestazioni assistenziali.
Ciò nondimeno, non può trovare applicaizone, sic et sempliciter, la disciplina generale in materia di indebito dettata dall'art.2033 c.c..
4 La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza
5 dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018). la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..
Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
6 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091).
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606).
Ora nel caso in esame, l'indebito afferisce a somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale come conseguenza del godimento di reddito incompatibile con il beneficio, accertato dall'Ente a seguito di verifica delle dichiarazioni fiscali. Appare, dunque, evidente che alcun dolo è ravvisabile nel comportamento della beneficiaria che, avendo regolamente dichiarato i propri redditi e non avendo ricevuto alcuna richiesta di informazioni o chiarimenti dall'Ente, ha in buona fede ritenuto di avere tutti i requisiti per il godimento del beneficio né ha posto in essere alcun comportamento doloso finalizzato ad indurre in errore l'Ente.
Alla luce dei superiori principi, la domanda di accertamento negativo proposta dal ricorrente va accolta, dichairandosi non dovuta la somma di € 4.965,61, ritenuta dall' indebitamente percepita per l'anno CP_1
2022.
7 Ricorrono gravi motivi, attesa l'effettività dell'indebito, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 4.965,61, ritenuta dall' CP_1 indebitamente percepita per l'anno 2022.
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 22/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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