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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 1381/24, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
con sede in Triggiano, alla via C. Battisti, snc, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GI EG e presso questi elettivamente domiciliato in Nardò, alla via L. Da Vinci, 54, giusta procura in atti;
- Opponente -
C o n t r o
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
ZO NA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in
, al largo Pioppi, 1; CP_1
- Opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n.
689/81.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di ingiunzione n.
202400037890, notificato a mezzo pec in data 12.03.2014, emesso dalla
Provincia di , a seguito del verbale di contestazione illecito CP_1
amministrativo n. 9 del 20.06.2024, redatto dal Corpo Forestale dei
Carabinieri Regione Campania, Stazione di Mercato San Severino, con cui veniva contestata alla società la violazione degli artt. 190 co. 1- 10 e 258 co.2 del D.lgs 152/2006, per “omessa tenuta e/o tenuta in modo incompleto, inaccessibilità agli stessi presso la sede operativa per azienda avente un numero di unità lavorative superiore a 15 dipendenti del Registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi.”.
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto l'inapplicabilità a sé dell'obbligo di tenuta del registro e comunque la non sussistenza dell'illecito, atteso che il registro de quo era regolarmente tenuto dalla società, solo erroneamente non esibito ai Militari dal dipendente presente al momento dell'accesso ispettivo ed in ogni caso successivamente esibito alla competente Autorità.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
in particolare l'esibizione del registro secondo le modalità di legge, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 20-11-2025 per la decisione;
tenuta mediante trattazione scritta e senza alcuna contestazione delle parti, è stata riservata in camera di consiglio per la contestuale decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Giovi richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 190, comma I del D. Lgs 162/06 “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per ((il)) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”, il comma X aggiunge: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto”.
Come è facilmente evincibile dalla lettura delle disposizioni che precedono,
l'obbligo di tenuta ed accessibilità del registro rifiuti è esteso a tutti i soggetti, anche aventi forma di Consorzio, che svolgono attività di gestione e raccolta rifiuti. La lettera della norma è chiara ed ampia.
Nel caso di specie la Si svolge per sua stessa ammissione, il servizio Parte_2
di “igiene ambientale” nel Comune di Mercato San Severino e “gestisce il centro di raccolta (CCR) del Comune medesimo” (cfr. pag. 2 ricorso). È evidente dunque che essa rientra nella nozione ampia di cui al primo comma dell'art. 190 D. Lgs. 162/06. Di conseguenza era tenuta non solo a redigere il relativo registro (nei modi di legge) ma anche a renderlo accessibile presso il centro ove l'attività di raccolta era esercitata.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
In diparte da quanto accertato dai Carabinieri che hanno redatto il verbale posto a fondamento dell'ordinanza oggi impugnata (che in parte qua è copto da fede privilegiata in quanto i Militari hanno accertato l'omessa esibizione)
è la stessa società a riferire che inspiegabilmente il registro non fu esibito dal dipendente pur essendo regolarmente tenuto.
Ebbene, se quanto precede prova pienamente l'omissione, non altrettanto è
a dirsi quanto alla regolare esistenza del registro alla data dell'ispezione né che lo stesso fosse effettivamente presente in loco e, nemmeno, che il registro sia stato poi esibito informalmente.
A fronte della contestazione mossa dalla resistente, la Si. Parte_2
assolutamente nulla ha dimostrato;
né vale ad escludere l'illecito la produzione in giudizio di copia degli atti allora richiesti, atteso che trattasi di copia informe, priva di qualsivoglia attestazione di conformità e priva di riferimenti estrinseci che possano attestarne il tempo di redazione.
Legittima è pertanto la sanzione elevata ai sensi dell'art. 258 D. Lgs 162/06.
Da quanto precede discende il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte, che liquida complessivamente in € 3700,00 per onorari oltre accessori di legge .
Nocera Inferiore, 20.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 1381/24, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
con sede in Triggiano, alla via C. Battisti, snc, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GI EG e presso questi elettivamente domiciliato in Nardò, alla via L. Da Vinci, 54, giusta procura in atti;
- Opponente -
C o n t r o
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
ZO NA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in
, al largo Pioppi, 1; CP_1
- Opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n.
689/81.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di ingiunzione n.
202400037890, notificato a mezzo pec in data 12.03.2014, emesso dalla
Provincia di , a seguito del verbale di contestazione illecito CP_1
amministrativo n. 9 del 20.06.2024, redatto dal Corpo Forestale dei
Carabinieri Regione Campania, Stazione di Mercato San Severino, con cui veniva contestata alla società la violazione degli artt. 190 co. 1- 10 e 258 co.2 del D.lgs 152/2006, per “omessa tenuta e/o tenuta in modo incompleto, inaccessibilità agli stessi presso la sede operativa per azienda avente un numero di unità lavorative superiore a 15 dipendenti del Registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi.”.
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto l'inapplicabilità a sé dell'obbligo di tenuta del registro e comunque la non sussistenza dell'illecito, atteso che il registro de quo era regolarmente tenuto dalla società, solo erroneamente non esibito ai Militari dal dipendente presente al momento dell'accesso ispettivo ed in ogni caso successivamente esibito alla competente Autorità.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
in particolare l'esibizione del registro secondo le modalità di legge, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 20-11-2025 per la decisione;
tenuta mediante trattazione scritta e senza alcuna contestazione delle parti, è stata riservata in camera di consiglio per la contestuale decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Giovi richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 190, comma I del D. Lgs 162/06 “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per ((il)) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”, il comma X aggiunge: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto”.
Come è facilmente evincibile dalla lettura delle disposizioni che precedono,
l'obbligo di tenuta ed accessibilità del registro rifiuti è esteso a tutti i soggetti, anche aventi forma di Consorzio, che svolgono attività di gestione e raccolta rifiuti. La lettera della norma è chiara ed ampia.
Nel caso di specie la Si svolge per sua stessa ammissione, il servizio Parte_2
di “igiene ambientale” nel Comune di Mercato San Severino e “gestisce il centro di raccolta (CCR) del Comune medesimo” (cfr. pag. 2 ricorso). È evidente dunque che essa rientra nella nozione ampia di cui al primo comma dell'art. 190 D. Lgs. 162/06. Di conseguenza era tenuta non solo a redigere il relativo registro (nei modi di legge) ma anche a renderlo accessibile presso il centro ove l'attività di raccolta era esercitata.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
In diparte da quanto accertato dai Carabinieri che hanno redatto il verbale posto a fondamento dell'ordinanza oggi impugnata (che in parte qua è copto da fede privilegiata in quanto i Militari hanno accertato l'omessa esibizione)
è la stessa società a riferire che inspiegabilmente il registro non fu esibito dal dipendente pur essendo regolarmente tenuto.
Ebbene, se quanto precede prova pienamente l'omissione, non altrettanto è
a dirsi quanto alla regolare esistenza del registro alla data dell'ispezione né che lo stesso fosse effettivamente presente in loco e, nemmeno, che il registro sia stato poi esibito informalmente.
A fronte della contestazione mossa dalla resistente, la Si. Parte_2
assolutamente nulla ha dimostrato;
né vale ad escludere l'illecito la produzione in giudizio di copia degli atti allora richiesti, atteso che trattasi di copia informe, priva di qualsivoglia attestazione di conformità e priva di riferimenti estrinseci che possano attestarne il tempo di redazione.
Legittima è pertanto la sanzione elevata ai sensi dell'art. 258 D. Lgs 162/06.
Da quanto precede discende il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte, che liquida complessivamente in € 3700,00 per onorari oltre accessori di legge .
Nocera Inferiore, 20.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo