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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Victor Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 31/05/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCR0300008 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I liquidatori della società Ricorrente_1 s.p.a. (in precedenza attiva nella "fabbricazione di calzature") hanno impugnato atto dell'Agenzia delle Entrate con cui l'Ufficio ha recuperato un credito di imposta per ricerca e sviluppo riferito al 2015 e interamente utilizzato dalla società nel 2016. Nell'atto, per quanto qui di interesse, l'Ufficio ha contestato che la società non avrebbe fornito i chiarimenti richiesti in sede procedimentale al fine di individuare presupposti ed ammontare del credito quanto, in particolare, alle
"modalità di calcolo delle spese per il personale imputate alla Soc1'' e, per tale motivo, ha ritenuto il credito "inesistente", con l'aggravio delle sanzioni e la contestuale segnalazione alla Procura della
Repubblica per il superamento della soglia di rilevanza penale.
La società ha censurato: - il difetto di motivazione;
- la mancanza del previo parere del MISE, in tesi necessario vista la natura tecnica della materia;
- in subordine, la sproporzione della sanzione applicata, che non avrebbe dovuto tout court essere applicata o, almeno, avrebbe dovuto esserlo nella misura più lieve prevista per i crediti "non spettanti'' (ossia quelli utilizzati in misura superiore a quella effettivamente spettante); più in particolare, sarebbe impropria la qualifica di "inesistente" del credito, perché la società avrebbe rispettato tutti i requisiti formali e documentali richiesti dalla legge.
L'Ufficio ha
contro
-dedotto che: - la motivazione sarebbe congrua;
-l'atto di recupero sarebbe stato emanato a seguito dell'inerzia della società a fronte della richiesta dell'Ufficio di chiarimenti e integrazioni documentali, formulata nel corso del procedimento specificamente teso alla verifica dell'effettiva spettanza del credito;
- la legge non prevedrebbe come obbligatorio il parere del MISE;
- trattandosi di beneficio fiscale, l'onere della prova graverebbe sul contribuente.
Il ricorso non è fondato. Il Collegio osserva che: - l'atto impugnato delinea le motivazioni sottese al recupero, in quanto, dopo aver analiticamente delineato la questione sostanziale e le attività procedimentali svolte in contraddittorio con la società (ivi incluso il parziale accoglimento di alcune osservazioni della stessa- cfr. pag. 4), ha rilevato che la società non ha dato riscontro alle "richieste di chiarimenti" formulate dall'Ufficio al fine di "individuare con esattezza i costi imputabili alle varie fasi di lavorazione"; - il parere del MISE non è obbligatorio ex lege.
Il Collegio considerato che l'Ufficio ha ritenuto, pregiudiziale, la mancata risposta della società ai chiarimenti richiesti, ossia una condotta omissiva ed inerte del contribuente ostativa alla valutazione di congruità del credito, cui la completezza documentale ed informativa è propedeutica alla verifica dela spettanza dell'agevolazione, ritiene legittimo l'accertamento; - la sanzione è stata doverosamente e correttamente applicata, posto che un'agevolazione fiscale in senso lato (quale è un credito di imposta) di cui il contribuente non abbia compiutamente dimostrato la spettanza, tanto più se a fronte di specifiche richieste dell'Ufficio, è giuridicamente inesistente. Il ricorso, pertanto, è respinto con condanna alle spese per € 1242,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata si fonda su due aspetti principali:
-la non obbligatorietà del parere del MISE;
- la mancata risposta della contribente alla richiesta di chiarimenti da parte dell'ADE.
In ordine alla motivazione i primi giudici osservano: - l'atto impugnato delinea le motivazioni sottese al recupero, in quanto, dopo aver analiticamente delineato la questione sostanziale e le attività procedimentali svolte in contraddittorio con la società (ivi incluso il parziale accoglimento di alcune osservazioni della stessa- cfr. pag. 4), ha rilevato che la società non ha dato riscontro alle "richieste di chiarimenti" formulate dall'Ufficio al fine di "individuare con esattezza i costi imputabili alle varie fasi di lavorazione".-
Dagli atti emerge che quanto deciso in primo grado è corretto ed è condivisibile da questo Collegio: la mancata produzione di quanto richiesto dall'ADE non ha permesso le verifiche necessarie per poter stabilire la eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito. Ne deriva la lgica inesitenza del credito.
La carenza di documetazione completa rende insussistente l'interesse ad ottenere il parere del MISE, peraltro non obbligatorio, e, comunque non si comprende su cosa si sarebbe dovuto pronunciare.
Quanto alla sanzione applicata va confermata, in considerazione, come sopra rilevato, della inesistenza del credito.
Il Collegio respinge l'appello.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
v
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'Ade le spese del grado, che liquida in
2500 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liquidazione - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Victor Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 31/05/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RCR0300008 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I liquidatori della società Ricorrente_1 s.p.a. (in precedenza attiva nella "fabbricazione di calzature") hanno impugnato atto dell'Agenzia delle Entrate con cui l'Ufficio ha recuperato un credito di imposta per ricerca e sviluppo riferito al 2015 e interamente utilizzato dalla società nel 2016. Nell'atto, per quanto qui di interesse, l'Ufficio ha contestato che la società non avrebbe fornito i chiarimenti richiesti in sede procedimentale al fine di individuare presupposti ed ammontare del credito quanto, in particolare, alle
"modalità di calcolo delle spese per il personale imputate alla Soc1'' e, per tale motivo, ha ritenuto il credito "inesistente", con l'aggravio delle sanzioni e la contestuale segnalazione alla Procura della
Repubblica per il superamento della soglia di rilevanza penale.
La società ha censurato: - il difetto di motivazione;
- la mancanza del previo parere del MISE, in tesi necessario vista la natura tecnica della materia;
- in subordine, la sproporzione della sanzione applicata, che non avrebbe dovuto tout court essere applicata o, almeno, avrebbe dovuto esserlo nella misura più lieve prevista per i crediti "non spettanti'' (ossia quelli utilizzati in misura superiore a quella effettivamente spettante); più in particolare, sarebbe impropria la qualifica di "inesistente" del credito, perché la società avrebbe rispettato tutti i requisiti formali e documentali richiesti dalla legge.
L'Ufficio ha
contro
-dedotto che: - la motivazione sarebbe congrua;
-l'atto di recupero sarebbe stato emanato a seguito dell'inerzia della società a fronte della richiesta dell'Ufficio di chiarimenti e integrazioni documentali, formulata nel corso del procedimento specificamente teso alla verifica dell'effettiva spettanza del credito;
- la legge non prevedrebbe come obbligatorio il parere del MISE;
- trattandosi di beneficio fiscale, l'onere della prova graverebbe sul contribuente.
Il ricorso non è fondato. Il Collegio osserva che: - l'atto impugnato delinea le motivazioni sottese al recupero, in quanto, dopo aver analiticamente delineato la questione sostanziale e le attività procedimentali svolte in contraddittorio con la società (ivi incluso il parziale accoglimento di alcune osservazioni della stessa- cfr. pag. 4), ha rilevato che la società non ha dato riscontro alle "richieste di chiarimenti" formulate dall'Ufficio al fine di "individuare con esattezza i costi imputabili alle varie fasi di lavorazione"; - il parere del MISE non è obbligatorio ex lege.
Il Collegio considerato che l'Ufficio ha ritenuto, pregiudiziale, la mancata risposta della società ai chiarimenti richiesti, ossia una condotta omissiva ed inerte del contribuente ostativa alla valutazione di congruità del credito, cui la completezza documentale ed informativa è propedeutica alla verifica dela spettanza dell'agevolazione, ritiene legittimo l'accertamento; - la sanzione è stata doverosamente e correttamente applicata, posto che un'agevolazione fiscale in senso lato (quale è un credito di imposta) di cui il contribuente non abbia compiutamente dimostrato la spettanza, tanto più se a fronte di specifiche richieste dell'Ufficio, è giuridicamente inesistente. Il ricorso, pertanto, è respinto con condanna alle spese per € 1242,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata si fonda su due aspetti principali:
-la non obbligatorietà del parere del MISE;
- la mancata risposta della contribente alla richiesta di chiarimenti da parte dell'ADE.
In ordine alla motivazione i primi giudici osservano: - l'atto impugnato delinea le motivazioni sottese al recupero, in quanto, dopo aver analiticamente delineato la questione sostanziale e le attività procedimentali svolte in contraddittorio con la società (ivi incluso il parziale accoglimento di alcune osservazioni della stessa- cfr. pag. 4), ha rilevato che la società non ha dato riscontro alle "richieste di chiarimenti" formulate dall'Ufficio al fine di "individuare con esattezza i costi imputabili alle varie fasi di lavorazione".-
Dagli atti emerge che quanto deciso in primo grado è corretto ed è condivisibile da questo Collegio: la mancata produzione di quanto richiesto dall'ADE non ha permesso le verifiche necessarie per poter stabilire la eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito. Ne deriva la lgica inesitenza del credito.
La carenza di documetazione completa rende insussistente l'interesse ad ottenere il parere del MISE, peraltro non obbligatorio, e, comunque non si comprende su cosa si sarebbe dovuto pronunciare.
Quanto alla sanzione applicata va confermata, in considerazione, come sopra rilevato, della inesistenza del credito.
Il Collegio respinge l'appello.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
v
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'Ade le spese del grado, che liquida in
2500 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.