Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1958, n. 73
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1958
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Versione
29 dicembre 1989
Art. 11.
A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, e' concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 novembre 1989, n. 399 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Il contributo annuo dello Stato in favore dell'osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall' articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo e' determinato ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989