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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6474/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia
tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Loredana Lella;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione – instaurata avverso le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700041 del 19.12.2017 ed avente il pagamento di maggiori premi a seguito della riqualificazione delle lavorazioni CP_1 svolte e relative somme aggiuntive - è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni di seguito riportate. Venendo all'esame del merito della controversia va osservato che all'interno del verbale suddetto gli ispettori, con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nella titolarità della sede di Foggia della società opponente: 1) hanno accertato che la società non aveva denunciato correttamente l'attività svolta giacché aveva omesso l'indicazione dell'uso di attrezzature meccaniche presenti sin dall'inizio attività (quali: 2 carrelli elevatori, 3 transpallets pneumatici, 1 tagliacavi elettrico, 1 tagliacavi manuale). In ragione di tanto gli ispettori hanno accertato che l'attività di commercio all'ingrosso svolta all'interno della filiale di Foggia fosse catalogabile all'interno della voce tariffaria n. 0121 del D.M. 12.12.2000 e non all'interno della voce tariffaria n. 0131 del D.M. 12.12.2000 come fino a quel momento fatto dall' a CP_1 seguito della denuncia inesatta/incompleta della società con conseguente rideterminazione retroattiva dei premi dovuti a
1 far data dal 4.05.2012 ed in applicazione dell'art. 16, punto 2, lettera a) delle MAT DM 12/12/2000;
2) hanno accertato che la società non aveva denunciato l'attività svolta dal dipendente addetto alle vendite esterne, sig. che nell'esercizio delle sue Persona_1 mansioni utilizzava l'autovettura aziendale personalmente e senza effettuare il trasporto e la consegna della merce con conseguente applicazione, con decorrenza non retroattiva, della voce tariffaria n. 0761 del D.M. 12.12.2000;
3) hanno accertato che il dipendente tecnico commerciale, sig. effettuava consulenze tecniche Persona_2 presso i clienti utilizzando, in via non occasionale e personalmente, l'autovettura aziendale con conseguente applicazione, con decorrenza non retroattiva, della voce tariffaria n. 0723 del D.M. 12.12.2000. Cò posto, è infondata la contestazione relativa alla violazione del termine ex art. 14 legge 689/1981 in quanto all'interno del verbale, evidentemente, l' non ha CP_1 accertato la sussistenza di sanzioni amministrative ma ha semplicemente richiesto il pagamento dei maggiori premi a suo dire dovuti. Nel merito va osservato che il D.M. 12 dicembre 2000, ha approvato le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Orbene, ai sensi dell'art. 1 del D.M. suddetto sono state istituite tariffe dei premi distinte per ciascuna delle seguenti gestioni: a) «industria»; b) «artigianato»; c) «terziario»; d) «altre attività». Ai sensi del medesimo D.M. le tariffe dei premi sono poi stabilite secondo una classificazione delle lavorazioni che prevede la suddivisione di queste ultime in dieci grandi gruppi a loro volta articolati, in genere, in gruppi, sottogruppi e voci. Le indicazioni e le specificazioni contenute nell'intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi. Ai sensi, poi, dell'art. 6 del D.M. 12.12.2000, agli effetti delle tariffe, per “lavorazione” si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Compiuta questa premessa, con riferimento ai maggiori premi asseritamente dovuti e riportati al punto 1) dell'elencazione che precede, gli ispettori, all'interno del verbale unico, hanno dedotto che la filiale di Foggia dell'odierna opponente era una struttura di circa 900 metri quadri di cui 650 metri quadri circa erano dedicati a deposito (a sua volta dotato delle suddette attrezzature meccaniche non denunciate e cioè: 2 carrelli elevatori, 3 transpallets pneumatici, 1 tagliacavi
2 elettrico, 1 tagliacavi manuale), e di cui 200 metri quadri erano dedicati all'esposizione e vendita all'ingrosso e dettaglio di materiale elettrico ed erano comunicanti con il citato deposito tramite aperture poste alle spalle dei banconi di vendita. A fronte di questo la società opponente, all'interno del ricorso, ha dedotto che il magazzino era un ambiente ben delimitato dal punto di vista spaziale ed era utilizzato esclusivamente dai magazzinieri e cioè i dipendenti
[...]
e e non Persona_3 Persona_4 Persona_5 anche dagli addetti alle vendite (cioè i sigg.ri
[...]
, e Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
) sicché la pretesa dell' avrebbe dovuto essere Pt_2 CP_1 reputata infondata. Su questo ultimo aspetto, in sede di dichiarazioni rese innanzi agli ispettori, i dipendenti della opponente hanno effettivamente dichiarato che: i) i banchi di vendita erano separati dal magazzino;
ii) gli addetti alle vendite non frequentavano la parte dell'immobile destinata a deposito in quanto erano i magazzinieri che provvedevano a portare gli articoli dal magazzino;
iii) i magazzinieri e cioè dipendenti e Persona_3 Persona_4 Persona_5 erano i soli ad usare le attrezzature indicata dall' CP_1 come non dichiarate nella denuncia dell'opponente; iv) il magazzino era anche frequentato dal sig. Persona_9 con il compito di per verificare l'attività dei magazzinieri. Le dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio hanno confermato che il magazzino - ove pacificamente erano collocate le attrezzature meccaniche in esame (si ripete: 2 carrelli elevatori, 3 transpallets pneumatici, 1 tagliacavi elettrico, 1 tagliacavi manuale) che a loro volta erano pacificamente presenti fin dall'inizio delle attività della filiale di Foggia - è sempre stato una parte isolata della struttura in cui lavoravano ed erano presenti solo i magazzinieri e Persona_3 Persona_4
. Persona_5 Ciò posto, deve essere osservato che la voce tariffaria in cui era inizialmente inquadrata la filiale della società opponente (vale a dire la n. 0131 del D.M. 12.12.2000) corrisponde ai “Magazzini di vendita all'ingrosso e per corrispondenza” e afferisce all'attività (di cui al n. 0130) di “Commercio all'ingrosso nei magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche (compresa l'eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti;
escluse le attività di produzione o di trasformazione”. Invece, la voce tariffaria in cui l' ha inteso CP_1 inquadrare l'attività della ricorrente (vale a dire la n. 0121 del D.M. 12.12.2000) corrisponde, pur sempre, ai
“Magazzini di vendita all'ingrosso e per corrispondenza” ma
3 afferisce all'attività (di cui al n. 0120) di “Commercio all'ingrosso nei magazzini con attrezzature meccaniche o termiche (compresa l'eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti; escluse le attività di produzione o di trasformazione)”. Attraverso il raffronto tra le due lavorazioni ora in esame è evidente che l'unico discrimine tra di esse è, appunto, l'utilizzo o meno di attrezzature meccaniche o termiche in quanto entrambe fanno riferimento al commercio “in magazzini”, entrambe ricomprendono l'attività di vendita al dettaglio congiuntamente effettuata e le eventuali attività di magazzinaggio e di distribuzione. A ben vedere, l'attività di magazzinaggio che l'opponente nella presente sede ha dedotto come spazialmente e funzionalmente delimitata è, in entrambe le lavorazioni ora in esame, implicitamente qualificata come attività complementare rispetto alla lavorazione costituita dalla vendita all'ingrosso effettuata all'interno dei magazzini (a seconda dei casi con o senza attrezzature meccaniche o termiche) sicché è ricompresa all'interno di quest'ultima lavorazione a prescindere dal luogo in cui si svolge. Tale conclusione è del resto avvalorata dal medesimo art. 6 del D.M. 12.12.2000 laddove si definisce “lavorazione”, appunto, il ciclo di operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto in ciascuna voce ricomprendendo, quindi, le operazioni complementari e sussidiarie svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale e ancorché siano effettuate in luoghi diversi. Proprio in ragione della irrilevanza dell'eventuale svolgimento delle operazioni sussidiarie e complementari in luoghi diversi deve concludersi che le attività di magazzinaggio (che nella presente fattispecie sono state svolte da personale dedicato e in luoghi separati rispetto ai restanti spazi della filiale) non possono condurre a far ritenere illegittimo l'inquadramento attribuito dagli ispettori . CP_1 Al contrario, proprio l'uso, dall'inizio dell'attività, della attrezzatura meccanica di cui sopra è idoneo a ricomprendere le lavorazioni effettuate all'interno di quello di cui al n. 0121 del D.M. 12.12.2000. Per altro verso, è legittima la retroattività dell'inquadramento nella voce tariffaria n. 0121 posto che – in conformità all'art. 16, comma 2, lett. a) D.M. 12.12.2000
– la società opponente ha pacificamente omesso di indicare, all'interno dell'originaria denuncia, l'utilizzo delle attrezzature meccaniche oggetto di causa che, ove fossero state segnalate, avrebbero comportato l'applicazione di premi maggiori.
4 Per altro verso, circa la prospettata prescrizione dei premi in esame, va osservato che “i contributi si prescrivono CP_1 in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 17095/2016; negli stessi termini si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2839/2018 secondo cui, appunto, “La prescrizione del credito dell' verso i datori di CP_1 lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta;
l'art. 2935 c.c., infatti, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato”). A fronte di tanto deve essere evidenziato che, essendo documentato l'inizio della lavorazione presso la filiale di Foggia in data 22.01.2001 e a fronte della notifica del verbale unico di accertamento in data 19.12.2017, risultano estinti i maggiori premi rivendicati fino a tutto l'anno 2012. Con riferimento alle restanti rivendicazioni avanzate all'interno del verbale opposto (di cui ai precedenti nn. 2) e 3)) va osservato che, in sede di dichiarazioni rese innanzi agli ispettori, i dipendenti della opponente hanno anche dichiarato che i dipendenti sigg.ri e Parte_3 Per_1
utilizzavano ed avevano sempre utilizzato
[...] abitualmente autovetture aziendali da loro personalmente condotte (si veda in proposito, ad es., le dichiarazioni rese dal dipendente ). Persona_9 Orbene, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori innanzi agli ispettori e le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti come testi nella presente controversia in merito all'utilizzo delle vetture da parte dei dipendenti e devono essere valutate sicuramente più Per_1 Per_2 attendibili le prime sia in quanto rese a minore distanza temporale dai fatti sia in quanto rese nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del soggetto sottoposto ad ispezione. In ragione di tutto quanto innanzi – non essendo state sollevate contestazioni specifiche in ordine al quantum delle
5 pretese così come indicato all'interno del verbale opposto – in accoglimento parziale della opposizione deve essere accertata l'insussistenza della pretesa raffigurata nel verbale impugnato esclusivamente in relazione all'anno 2012 essendo evidentemente sussistenti e legittime le restanti voci indicate nel medesimo verbale. L'accoglimento parziale della domanda e l'opinabilità delle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dei soli crediti indicati all'interno del verbale ispettivo n. 201700041 del 19.12.2017 relativi al solo anno 2012;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 20.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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