Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01705/2026REG.PROV.COLL.
N. 06173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2024, proposto da
AN AR, EL AR, NA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo studio PP CI in Roma, p.zza Martiri di Belfiore, n. 2.
contro
Comune di San Giorgio del Sannio (Bn), non costituito in giudizio.
nei confronti
PO AC CH, IO De TI, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3266 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. AU TIe e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori AN AR, EL AR e NA AR sono proprietari di un compendio fondiario sito in San Giorgio del Sannio, via A. Manzoni, censito in catasto al foglio 25, particelle 357, 518, 520 e 407, avente un'estensione complessiva di mq 1.866,00. Tale area è lambita da un immobile di proprietà dei coniugi De TI-CH, quest'ultima legata da vincolo di parentela in linea collaterale di quarto grado con il Sindaco pro tempore del Comune resistente. Sotto il profilo urbanistico, il cespite ricade in Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) B1 ("centro urbano consolidato da ristrutturare"), ove lo strumento urbanistico generale (P.U.C.) consente interventi di nuova edificazione mediante titolo abilitativo diretto. In particolare l'art. 57, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione, statuisce che per i lotti saturi con superficie superiore a 1.500 mq. siano ammissibili interventi di nuova edificazione, subordinatamente alla cessione gratuita all'Ente di una quota pari al 40% del lotto, con volumetria calcolata sulla superficie residua.
2. Espongono gli appellanti di aver presentato un’istanza volta al rilascio di permesso a costruire per la realizzazione, sul predetto fondo di loro titolarità, di un edificio adibito a civile abitazione, calcolando contestualmente la superficie da cedere al Comune (mq 747, pari al 40% del lotto), e proponendo alternativamente la monetizzazione delle aree da cedere, facoltà prevista dall'art. 28 delle N.T.A. e dall'Atto di Programmazione degli Interventi.
3. Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 2022, il Comune di San Giorgio del Sannio ha respinto la richiesta di monetizzazione, comunicando di voler acquisire la superficie compensativa di mq 747,00 prospiciente via Manzoni per consentire l’accesso diretto dalla sede stradale.
4. Con il ricorso introduttivo, i signori AN AR, EL AR e NA AR hanno, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per la Campania contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
5. Con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2022, il Comune di San Giorgio del Sannio, sulla base di atti istruttori sopravvenuti — segnatamente la nota del RUP arch. AE Pianura (prot. n. 14507 del 21.9.2022), la relazione istruttoria a firma dell’arch. D’Andrea del 19.9.2022 (prot. SUAP n. 12202 del 7.9.2021) e la nota dell’arch. Costantino Furno (prot. n. 14375 del 19.9.2022) in materia di edificabilità in zona omogenea B1 satura ai sensi dell’art. 57, comma 7, delle NTA del PUC vigente e della relativa variante — ha ritenuto che tali elementi legittimassero il parere negativo dell’UTC e il conseguente diniego del permesso di costruire richiesto dagli odierni appellanti. In forza di ciò, l’Amministrazione ha dichiarato nulle e inefficaci le prescrizioni contenute nella Delibera n. 58 del 2022, procedendo alla sua revoca. Conseguentemente, con ricorso per motivi aggiunti, gli odierni appellanti hanno impugnato innanzi al T.a.r. anche detta deliberazione.
6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti gli appellanti hanno, altresì, impugnato il provvedimento di diniego definitivo, prot. n. 16590 del 2 novembre 2022 — mai notificato individualmente agli interessati — con il quale il Comune di San Giorgio del Sannio ha rigettato il progetto edilizio presentato mediante istanza SUAP n. 0012202 del 27 settembre 2021.
7. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 3266 del 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto nel merito i motivi aggiunti.
8. AR AN, AR EL, AR NA hanno impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Si contesta la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale. Secondo gli appellanti, l'eventuale annullamento della delibera di revoca (n. 104/2022) comporterebbe la reviviscenza della delibera revocata (n. 58/2022), mantenendo intatto l'interesse a rimuovere gli effetti ostativi di quest'ultima. Gli appellanti, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento sia del diniego del permesso di costruire sia della delibera n. 104/2022, hanno poi riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tutte le censure già formulate in primo grado e non esaminate dal T.a.r., anche con riferimento all’annullamento della delibera di Giunta comunale n. 58/2022.
II. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Il T.a.r. avrebbe trascurato che l’intervento edilizio richiesto ricadrebbe in zona B1 del PUC, nella quale sarebbero consentiti interventi di nuova edificazione mediante intervento diretto, senza necessità di approvazione di alcun PUA, ma sulla base del solo permesso di costruire. Sarebbe inoltre ravvisabile un’illegittima interferenza dell’organo politico, in quanto la Giunta comunale si sarebbe fatta carico di dettare all’Ufficio tecnico comunale indicazioni inerenti il merito tecnico del progetto e la perimetrazione delle aree da cedere. Si evidenzia che, secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 13 del DPR 380/2001, la competenza al rilascio del permesso a costruire -e alle relative valutazioni discrezionali- sarebbe invece riservata esclusivamente all’Ufficio tecnico Comunale.
III. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Si rileva la sussistenza del vizio di incompetenza della Giunta Comunale anche nell'ipotesi di necessità di un permesso di costruire subordinato a convenzione, disciplinato dall’art. 28 bis del d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo detta disposizione viene attribuita all’U.T.C la competenza al rilascio del titolo abilitativo, mentre viene riconosciuto al Consiglio comunale il potere di approvazione della convenzione riguardo alla cessione di aree. Dunque la Giunta Comunale non avrebbe, in ogni caso, potuto esprimersi su alcuno dei due predetti ambiti.
IV. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Il T.a.r. avrebbe omesso di rilevare l’illegittimità della delibera di Giunta anche nella parte in cui ha negato la monetizzazione proposta dai privati, motivando il diniego con l’esigenza di realizzare spazi di verde attrezzato e parcheggi su un lotto interamente ricadente in zona B1 del PUC, così imponendo di fatto un vincolo non previsto dallo strumento urbanistico generale e comprimendo le potenzialità edificatorie assentite. La localizzazione delle aree da cedere lungo viale Manzoni avrebbe, infatti, reso impossibile l’edificazione progettata e la realizzazione della volumetria consentita. Né una asserita previsione contenuta nell’API, peraltro scaduto, avrebbe potuto legittimamente derogare al PUC. La Giunta, in assenza di specifici vincoli urbanistici e di un progetto di opera pubblica vigente, non avrebbe dunque avuto il potere di individuare unilateralmente aree da destinare a verde e parcheggi sul lotto dei ricorrenti.
V. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che l’atto di indirizzo della Giunta, che imponeva di posizionare le aree da cedere lungo via Manzoni, avrebbe di fatto vanificato l’edificazione progettata dai privati, comprimendo illegittimamente la potenzialità edificatoria del lotto e violando gli artt. 10 bis e 21 octies della L. 241/1990.
VI. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere il primo motivo dei primi motivi aggiunti presentati, relativo alla asserita violazione dell’obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2, del d.lgs n. 267/2000 da parte del Sindaco, con specifico riferimento alla Deliberazione n. 104/2022. Secondo l’impostazione critica dell’appellante, tale motivazione sarebbe erronea perché il principio derogatorio richiamato dal T.a.r. opererebbe solo per atti normativi o di carattere generale, mentre nel caso di specie si tratterebbe di una delibera puntuale, rispetto alla quale l’obbligo di astensione troverebbe piena applicazione. Inoltre, la giurisprudenza citata dallo stesso T.a.r. confermerebbe che la partecipazione alla votazione di un amministratore in conflitto di interessi comporta l’illegittimità dell’atto, a prescindere dalla prova di un concreto vantaggio economico o dall’esito della votazione.
VII. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza del T.a.r. sarebbe, inoltre, errata laddove afferma che l’art. 10 bis L. 241/1990 e l’art. 21 octies troverebbero applicazione solo ai procedimenti ad istanza di parte e non ai provvedimenti di autotutela ex officio. Secondo gli appellanti vi sarebbe un diverso orientamento condivisibile, secondo cui anche in caso di rinnovata valutazione dell’istanza e nuova istruttoria, l’Amministrazione non possa sottrarsi all’onere partecipativo previsto dalla norma, che riveste carattere generale e garantisce la partecipazione procedimentale.
VIII. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza appellata avrebbe erroneamente respinto anche il terzo motivo dei motivi aggiunti, ritenendo legittimo il ritiro della delibera n. 58 del 2022 sul presupposto di asserite mutate circostanze, in realtà inesistenti, e fondando la decisione su una ricostruzione motivazionale non emergente dall’atto impugnato. In particolare, il T.a.r. avrebbe avallato una motivazione integrata in giudizio, sostituendosi all’Amministrazione, laddove il diniego risulterebbe fondato non su fatti sopravvenuti, ma su una diversa interpretazione delle NTA del PUC -come emergerebbe dalle relazioni redatte dai tecnici comunali-, senza alcun reale mutamento del quadro fattuale.
IX. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza avrebbe erroneamente respinto anche la quarta censura dei motivi aggiunti, ritenendo legittima la delibera n. 104/2022 come mero atto di indirizzo della Giunta. Tale conclusione risulterebbe illogica, poiché la Giunta, nell’esercizio del medesimo potere sulla monetizzazione, avrebbe adottato due interpretazioni tra loro opposte della stessa norma (art. 57, comma 7, NTA del PUC). In precedenza, con la delibera n. 58/2022, lo stesso Ente aveva infatti ammesso la nuova edificazione sui fondi saturi superiori a 1500 mq, mentre con la delibera successiva avrebbe ribaltato tale interpretazione, richiamando presunti mutamenti di fatto. Ne emergerebbe una manifesta contraddittorietà dell’azione amministrativa, sintomatica di eccesso di potere e sviamento, che il T.a.r. non avrebbe correttamente rilevato.
X. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza avrebbe respinto erroneamente anche l’ultima censura dei motivi aggiunti, ritenendo non edificabile il fondo in zona B1 sulla base di un’interpretazione restrittiva dell’art. 57, comma 7, delle NTA del PUC. Il T.a.r. avrebbe aderito alla lettura dell’Ufficio tecnico secondo cui i lotti saturi non potrebbero generare nuova volumetria propria, ma solo accogliere quella proveniente da lotti confinanti. Tale interpretazione risulterebbe però in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, che distingue due ipotesi: da un lato i lotti saturi inferiori a 1500 mq, dall’altro quelli superiori a tale soglia, per i quali la disposizione ammetterebbe espressamente interventi di nuova edificazione, subordinati alla cessione del 40% della superficie.
XI. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Il T.a.r. avrebbe respinto anche la prima doglianza del secondo atto di motivi aggiunti, ritenendo insussistente la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 nel diniego definitivo del permesso di costruire, sul presupposto che fosse sufficiente una motivazione sintetica e non fosse necessaria una puntuale confutazione delle osservazioni dei privati. Tuttavia, tale conclusione risulterebbe erronea, poiché, a fronte di osservazioni rituali e pertinenti presentate dai ricorrenti al preavviso di rigetto, l’Amministrazione si sarebbe limitata a reiterare la medesima motivazione ostativa, senza fornire alcuna reale spiegazione circa la loro infondatezza, utilizzando una mera formula di stile.
XII. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza impugnata avrebbe respinto anche la seconda doglianza del secondo atto di motivi aggiunti, escludendo la sussistenza di contraddittorietà tra le delibere della Giunta comunale e il successivo diniego definitivo del permesso di costruire, sul presupposto che l’interpretazione dell’art. 57, comma 7, delle NTA del PUC fosse stata fornita in modo univoco dall’Ufficio Tecnico, unico competente in materia edilizia. Tuttavia, tale conclusione risulterebbe erronea, poiché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà è configurabile anche in presenza di atti conclusivi di procedimenti distinti adottati dalla stessa Amministrazione, a prescindere dalla ripartizione delle competenze interne. Nel caso di specie, infatti, la Giunta comunale, con la precedente delibera n. 58/2022, aveva interpretato la medesima disposizione nel senso dell’edificabilità dei fondi saturi di superficie superiore a 1500 mq, mentre il successivo diniego dell’Ufficio Tecnico ha adottato un’interpretazione opposta, preclusiva dell’edificazione.
XIII. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
La sentenza appellata avrebbe respinto anche l’ultima censura del secondo atto di motivi aggiunti, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 57, comma 7, delle NTA del PUC nel senso della non edificabilità del fondo in zona B1. Secondo gli appellanti, tale conclusione risulterebbe erronea, poiché fondata su un’opzione ermeneutica che, valorizzando in modo isolato il concetto di “fondo saturo”, si porrebbe in contrasto sia con il tenore letterale complessivo della disposizione sia con il terzo periodo della norma, che ammette espressamente nuove edificazioni sui lotti precedentemente saturati di superficie superiore a 1500 mq.
XIV. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO
Si ripropone la censura di illegittimità derivata del diniego definitivo del 2 novembre 2022, in quanto conseguenza delle dedotte illegittimità delle Delibere n. 58/2022 e n. 104/2022; censura non esaminata dal T.a.r. per aver ritenuto legittimi gli atti presupposti. Il diniego si collocherebbe, infatti, all’interno di un unico e inscindibile procedimento, costituendo l’esito inevitabile delle determinazioni assunte con le citate delibere, sulle quali si fonderebbe integralmente anche sotto il profilo motivazionale e istruttorio. In applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di invalidità ad effetto caducante, l’eventuale illegittimità degli atti presupposti si estenderebbe automaticamente al diniego, trattandosi di atto conseguenziale immediato, diretto e necessario, privo di autonome valutazioni discrezionali.
9. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
11. Il T.a.r. ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all'impugnazione della Delibera n. 58/2022, poichè tale provvedimento è stato successivamente revocato con la Delibera n. 104/2022.
11.1. Quanto al merito del diniego, il T.a.r. ha ritenuto legittima la DGC n.104 del 2022, sottolineando la natura di beneficio eccezionale e discrezionale dell'istituto della monetizzazione, la cui applicazione è subordinata a una valutazione di opportunità dell'Amministrazione in ordine alla localizzazione degli standard.
11.2. Con riguardo alla prima censura contenuta nei primi motivi aggiunti- relativa alla mancata astensione del Sindaco per conflitto di interessi conseguente a legame di parentela con i controinteressati- il T.a.r. l'ha ritenuta infondata, affermando che non sarebbe stata fornita prova di una "correlazione immediata e diretta" tra l'atto impugnato e l'interesse del parente, non essendo sufficiente la mera vicinanza dei fondi per far scattare l'obbligo di astensione ex art. 78 TUEL.
11.3. In merito alla violazione dell'art. 10- bis l. n. 241 del 1990, la sentenza ha escluso l'applicabilità del preavviso di rigetto ai provvedimenti di autotutela avviati d'ufficio, come la Delibera n. 104/2022.
Sono altresì state ritenute infondate le censure relative all’illegittimità del provvedimento di revoca della precedente deliberazione per eccesso di potere, assumendo l’inesistenza di reali fatti sopravvenuti, nonché per contraddittorietà, atteso che la Delibera di Giunta n. 58 del 9 giugno 2022 aveva comunque interpretato l’art. 57, comma 7, delle NTA del PUC nel senso dell’ammissibilità di nuova edificazione su fondi saturi di superficie superiore a 1.500 mq. Il T.a.r. ha affermato che la DGC n. 104 del 2022 costituisca un mero atto di indirizzo, adottato nell’esercizio del potere discrezionale di pianificazione e di comparazione dell’interesse pubblico, non incidendo direttamente sul rilascio del permesso di costruire, riservato alla competenza dell’Ufficio Tecnico. La monetizzazione delle aree non attiene al contenuto del titolo edilizio, ma rientra nella gestione amministrativa demandata ai dirigenti. L’atto, più correttamente qualificabile come annullamento, si fonda sulla corretta interpretazione delle NTA, da cui emerge la natura satura dei lotti dei ricorrenti e la conseguente assenza di ulteriore capacità edificatoria, con legittima rimozione della precedente deliberazione erronea.
12. Con un primo motivo di appello parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado avverso la delibera di Giunta comunale n. 58/2022, perché tale delibera è stata revocata dalla successiva delibera n. 104.
Ritiene il Collegio di dover confermare la statuizione di improcedibilità emessa dal T.a.r., in quanto, come si vedrà oltre, la delibera n. 104 è immune dalle censure articolate da parte appellante, con conseguente consolidamento della caducazione della delibera n. 58 del 2022.
13. I motivi di appello da 1 a 5 relativi alla delibera n. 58 del 2022 sono, quindi, tutti improcedibili.
14. Con il sesto motivo di appello, parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. che ha respinto il primo motivo contenuto nel primo atto di motivi aggiunti, con il quale è stata dedotta l'illegittimità della successiva Delibera di G.C. n. 104/2022, di annullamento della Delibera n. 58/2022, nonché di rigetto implicito dell'istanza di monetizzazione.
Secondo parte appellante la citata delibera sarebbe illegittima perché emessa in violazione dell'art. 78 del T.u.e.l., in quanto la Giunta Comunale avrebbe assunto il citato diniego con i voti unanimi e favorevoli del Sindaco Ing. AN IA, in situazione di dedotto conflitto di interessi con i ricorrenti; nella fattispecie in esame, infatti, il fondo sul quale deve esser realizzato l’intervento edilizio per cui è causa, confina con la particella 618 del foglio 25 del medesimo catasto, sulla quale insiste un immobile adibito a civile abitazione in comproprietà dei coniugi De TI IO e CH PO AC. Quest’ultima risulta essere parente in linea collaterale di quarto grado dell’attuale Sindaco di San Giorgio del Sannio, AN IA: CH PO AC è figlia di GE IA; AN IA è figlio di NT IA; GE ed NT IA sono figli del capostipite comune IA AE.
14.1. Ritiene il Collegio che tale motivo di appello sia infondato non sussistendo il dedotto conflitto di interessi.
In virtù dell’art. 78, comma 2, del T.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000), gli amministratori locali, tra i quali rientra anche il Sindaco (cfr. art. 77, comma 2, del T.u.e.l.), “ devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado ”.
Questa Sezione ha già evidenziato che ai fini dell’astensione degli amministratori locali occorre vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che sia va a discutere e votare e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007 n. 3385; 25 settembre 2014, n. 4806).
Inoltre, l'obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 10 settembre 2020, n. 5423).
14.2. Nel caso di specie, in realtà la delibera non incide direttamente su interessi di parenti o affini al Sindaco entro il quarto grado, in quanto, come già rilevato dalla Sezione, non è sufficiente a tal fine la circostanza che parenti entro il quarto grado del Sindaco siano proprietari di fondi confinanti a quello dei ricorrenti che hanno presentato l’istanza di rilascio di permesso di costruire ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1917), specie nei casi in cui parte appellante non ha dato adeguata contezza e nemmeno provato il concreto vantaggio che la delibera avrebbe comportato in favore dei soggetti che si sarebbero dovuto astenere, come avvenuto nel presente giudizio.
12. Infondato è anche il settimo motivo di appello, in quanto, come correttamente evidenziato dal T.a.r., la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 trova applicazione ai soli procedimenti ad istanza di parte e non già, come nella fattispecie in esame, ai provvedimenti di autotutela avviati ex officio .
Né rileva la circostanza che l'Amministrazione non ha neppure avvisato i ricorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela , in quanto, comunque, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, è emerso nel corso del giudizio di primo grado (e come si vedrà al punto 13 della presente sentenza) che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
13. Con i motivi di appello 8, 9, 10, 12 e 13, parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. che ha respinto anche il terzo motivo di censura articolato nel primo atto di motivi aggiunti, con il quale si è lamentata l'illegittimità della Deliberazione n. 104/2022, in quanto l'Amministrazione ha ritirato la precedente Delibera n. 58/2022 sulla base di asserite "mutate circostanze", del tutto insussistenti.
In particolare, parte appellante contesta la delibera n. 104, che integrerebbe in realtà un annullamento di ufficio e non una revoca, in quanto la Giunta avrebbe immotivatamente adottato, nell'esercizio del medesimo potere, due interpretazioni opposte della medesima norma .
13.1. Con Delibera di Giunta n. 58, del 9.6.2022, lo stesso Comune - pur denegando l’istanza di cd. monetizzazione delle aree da cedere ad uso pubblico dei signori AR, per differenti ragioni (poi ritirate) - aveva, comunque, pacificamente interpretato l’art. 57, comma 7, della NTA del PUC, nel senso che, sui fondi saturi di superficie superiore a 1500 mq - come quello in esame - è consentita la nuova edificazione.
13.2. Diversamente, con la Delibera n. 104 del 2022, il medesimo Ente ha mutato idea, seguendo un’opzione ermeneutica della medesima norma del tutto opposta a quanto ritenuto in precedenza e ostativa all’edificazione.
Quest’ultima interpretazione, peraltro, sarebbe illegittima perché in contrasto sia con il senso letterale della clausola, sia con il testo della norma, giungendo addirittura ad abrogare, in via interpretativa, il terzo periodo della medesima disposizione.
13.3. In particolare, secondo parte appellante, la clausola si compone di due distinti periodi, ed è lampante che, mentre il primo periodo - secondo il quale, i fondi saturi possono accogliere solo “sagome o parti di esse derivanti da interventi consentiti su lotti confinanti” - si riferisce a immobili “saturi” di superficie inferiore ai 1500 mq, il secondo periodo si applica, precipuamente, ai medesimi “fondi saturi” “la cui superficie”, invece, “superi i 1.500 mq”, e rispetto ai quali viene statuito, in maniere cristallina, che sono possibili "interventi di NE”. Viceversa, nella Delibera 104 del 2022, viene sostenuta, contro ogni evidenza, l’impossibilità di accogliere il Permesso di Costruire de quo, in ragione dell’asserita necessità per i richiedenti, di esser titolari di lotti confinanti - cioè, in applicazione del primo periodo della norma citata - nonostante il fondo interessato dai lavori abbia, pacificamente, una superficie di ben oltre 1500 mq e sia, dunque, evidentemente edificabile, in virtù del secondo periodo del medesimo art. 57, comma 7 delle NTA.
14. Ritiene il Collegio che tali motivi di appello – che possono essere trattati congiuntamente – siano infondati.
In effetti la delibera n. 104 può essere qualificata come annullamento d’ufficio della precedente delibera n. 58, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, come del resto prospetta parte appellante, in quanto l’amministrazione ha ritenuto che la delibera n. 58 del 2022 fosse illegittima perché fondata su un’interpretazione errata del quadro normativo applicabile alla fattispecie. Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la qualifica della delibera n. 104 come di annullamento d’ufficio non consente, però, l’accoglimento dell’appello, non essendo rilevante a tal fine che non siano sopravvenuti elementi ostativi, ma che la valutazione della p.a. si sia fondata su elementi già desumibili al momento dell’adozione della delibera n. 58.
14.1. Rientra, infatti, nel potere dell’amministrazione di riqualificare una fattispecie oggetto di precedente provvedimento e di ritirare quest’ultimo, in quanto illegittimo, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha correttamente ritenuto di accedere ad un’interpretazione che non consentiva il rilascio del permesso di costruire sull’area satura.
14.2. L’art. 57, comma 7, delle norme tecniche di adozione della variante e adeguamento al PUC vigente adottato giusta delibera di G.C. n. 203 del10/12/2019 prevede che “ Le superfici di lotti precedentemente saturati possono essere utilizzate per accogliere sagome o parti di esse derivanti da interventi consentiti su lotti confinanti, fermo restando il rispetto delle distanze e delle altezze previste dalle NTA. Per lotti saturi, la cui superficie superi i 1.500 mq sono possibili interventi di NE a condizione che sia ceduta al Comune una quantità minima di superficie pari al 40% dell’intero lotto e che la volumetria realizzabile sia calcolata sulla SF residua della parte ceduta ad uso pubblico. In quest’ultimo caso, non è possibile trasferire su di essi diritti edificatori provenienti da altri lotti ”.
14.3. Come correttamente ha precisato il T.a.r., entrambe le fattispecie contemplate dall’art. 57, comma 7 delle NTA fanno riferimento alle possibilità edificatorie non già del “lotto saturo” – che, in quanto tale non potrebbe avere possibilità edificatorie – quanto, piuttosto, alle capacità edificatorie del “lotto confinante” rispetto a quello saturo.
14.4. Tanto si desume dal primo periodo della norma che richiama i lotti precedemente saturati in relazione agli interventi consentiti su lotti confinanti . Conseguentemente, l’ incipit del secondo periodo si riferisce ai lotti saturi in relazione agli appena citati interventi consentiti su lotti confinanti.
14.5. In questo senso si pone anche l’indicazione della volumetria realizzabile contenuta nella citata norma, che non potrebbe assumere alcun significato se non con riferimento al “ lotto confinante ”, non avendo altrimenti senso il riferimento alla volumetria con riguardo al lotto saturo.
Nessuna altra diversa interpretazione è, dunque, sostenibile, indipendentemente dall’ultimo periodo dell’art. 57, comma 7, richiamato da parte appellante.
14.6. La correttezza di tale interpretazione dell’art. 57, comma 7 giustifica e sorregge la Delibera n. 104 del 2022 che ha annullato la Delibera n. 58 del 2022. Ne consegue, peraltro, che non sussiste alcuna contraddittorietà nel complessivo comportamento dell’amministrazione (questione dedotta da parte appellante con il dodicesimo motivo di appello), avendo, comunque, quest’ultima legittimamente mutato interpretazione dell’art. 57, con la delibera n. 104, e conseguentemente ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire.
15. Infondato è anche l’undicesimo motivo di appello con cui parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. che ha respinto anche la prima doglianza contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del diniego definitivo, prot. n. 16590, del 2.11.2022, dell'istanza
di permesso a costruire, per violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione ha riscontrato con mera formula di stile alle osservazioni dei privati.
La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (cfr., Consiglio di Stato sez. II, 18/11/2025, n. 9018).
Dal citato provvedimento di rigetto emergono nitide le ragioni che hanno condotto alla reiezione dell’istanza di parte appellante.
15. E’, infine, infondato anche il quattordicesimo motivo di appello, teso a contestare l’illegittimità del provvedimento del Comune, prot. n. 16590, del 2.11.2022, di diniego definitivo dell’istanza di parte appellante, per invalidità derivata dalla dedotta illegittimità della Delibera n. 104/2022, contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti, avendo, come visto, questo Collegio riconosciuto la legittimità di quest’ultima delibera.
16. L’appello è, pertanto, infondato.
17. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG AR, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
AU TIe, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TIe | IG AR |
IL SEGRETARIO