Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1705
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Impugnazione della Delibera n. 58/2022

    Il Collegio conferma la statuizione di improcedibilità emessa dal T.a.r., in quanto la delibera n. 104 è immune dalle censure articolate da parte appellante, con conseguente consolidamento della caducazione della delibera n. 58 del 2022.

  • Rigettato
    Illegittimità della Delibera n. 104/2022 per violazione dell'obbligo di astensione del Sindaco

    Non sussiste il dedotto conflitto di interessi, poiché la delibera non incide direttamente su interessi di parenti o affini al Sindaco entro il quarto grado. Non è sufficiente la mera vicinanza dei fondi, né è stato provato un concreto vantaggio per i soggetti che si sarebbero dovuti astenere.

  • Rigettato
    Illegittimità della Delibera n. 104/2022 per violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 trova applicazione ai soli procedimenti ad istanza di parte e non ai provvedimenti di autotutela avviati ex officio. Inoltre, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • Rigettato
    Illegittimità della Delibera n. 104/2022 per eccesso di potere e contraddittorietà

    La delibera n. 104 può essere qualificata come annullamento d'ufficio della precedente delibera n. 58, in quanto l'amministrazione ha ritenuto quest'ultima illegittima per un'interpretazione errata del quadro normativo. L'amministrazione ha il potere di riqualificare una fattispecie e ritirare un provvedimento illegittimo. L'interpretazione dell'art. 57, comma 7, che non consente il rilascio del permesso di costruire sull'area satura è corretta.

  • Rigettato
    Illegittimità della Delibera n. 104/2022 per errata interpretazione dell'art. 57, comma 7, NTA del PUC

    Entrambe le fattispecie contemplate dall'art. 57, comma 7, delle NTA fanno riferimento alle possibilità edificatorie del lotto confinante rispetto a quello saturo. L'interpretazione fornita dal T.a.r. è corretta e giustifica la Delibera n. 104.

  • Rigettato
    Impugnazione del diniego definitivo del permesso di costruire (prot. n. 16590 del 2.11.2022)

    L'obbligo del preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato; è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del diniego definitivo

    L'appello è infondato poiché è stata riconosciuta la legittimità della Delibera n. 104/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1705
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1705
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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