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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1464/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
- SEZ. CIVILE -
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1464/2019, promossa da
(C.F. P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_2
Nucciarelli
ATTRICE contro
(C.F. ), impersona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Piochi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio il Comune di , per ivi ottenere l'accertamento del diritto al compenso per l'opera di CP antinquinamento prestata nell'anno 2015 di cui ai rapporti di intervento n.6/PA del 27.07.2015, n. 7/PA del 18.09.2015, n. 8/PA del 30.09.2015, asseritamente sorto in virtù di ordinanze sindacali emesse in
CP_ via di urgenza dall' convenuto per fronteggiare l'emergenza in atto, chiedendo la condanna del predetto Ente al pagamento in proprio favore, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite, della somma complessiva di Euro 353.929,58, oltre iva come dovuta ed interessi di moratori dal sorgere del credito sino al saldo;
ha altresì richiesto ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il pagamento immediato a carico del ed in favore della a titolo di Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 11 acconto sul maggior avere, della somma di euro 77.743,28 siccome riconosciuta espressamente dal convenuto giusta Determinazione Dirigenziale n. 988 del 30.12.2015 da parte del Servizio Settore
Lavori Pubblici, oltre interessi moratori;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 10/10/2019 si è costituito in giudizio il , nel Controparte_1 merito deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda nonché della pretesa pecuniaria avversaria, contestandola sia nell'an che nel quantum; evidenziando in particolare l'assenza di un titolo legittimante il pagamento del preteso compenso, sul presupposto che le stesse ordinanze sindacali richiamate dall'attrice avrebbero circoscritto e limitato l'intervento della Parte_1 all'ossigenazione delle acque della Laguna di , mediante il battello Nautylus, dal 7 al 23 CP
agosto del 2015, per la cui attività vi sarebbe stata ampia disponibilità a corrispondere il relativo importo;
ha concluso chiedendo respingersi l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. proposta dall'attrice, nonché nel merito respingersi le pretese di perché inammissibili e Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza, instaurato il contraddittorio, il Giudice ha disposto ex art. 186 c.p.c. il pagamento
(poi eseguito) della somma di € 77.743,28, somma corrispondente all'importo non contestato dall'Amministrazione, concedendo, poi, i termini ex art 183, comma VI, c.p.c., e rinviando, da ultimo la causa, all'udienza del 31/3/2020 per decidere sulle istanze istruttorie.
Nel prosieguo del processo, è stata disposta CTU da parte del precedente Istruttore, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata da tutte le parti in causa. Successivamente, riassegnato il fascicolo allo scrivente e formulata alle parti una nuova proposta conciliativa, la causa è stata rinviata per verificarne l'eventuale definizione bonaria, anche a fronte della disponibilità in tal senso manifestata dalle parti.
Constatata la mancata conciliazione, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/6/2024, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come l'odierna causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto al compenso maturato nell'ambito di un contratto concluso con la P.A. mediante lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L).
Va quindi premesso come la conclusione di un valido rapporto contrattuale tra le parti si conforma al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni contratto della P.A. - compresi quelli conclusi jure privatorum - richiede forma scritta quale requisito essenziale, prescritto a pena di nullità, con dichiarazione negoziale proveniente dall'organo titolare del potere di rappresentanza, autorizzato ad esternare la volontà dell'ente e da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le pagina 2 di 11 indispensabili determinazioni circa la prestazione da rendere e, nondimeno, il compenso da corrispondere.
Irrilevanti, di contro, sono le deliberazioni d'impegno o di conferimento degli organi abilitati a formare la volontà dell'ente, che si collocano su di un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. n. 1167/ 2013; n. 19070/2006; n.
258/2005 Cass. civ., Sez. I, 28/05/2014, n. 11890).
Tale impostazione non muta in caso di attività aggiuntiva, svolta cioè “extra-contratto”, da parte del soggetto che abbia un rapporto contrattuale con l'Ente; sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i contratti conclusi con la pubblica amministrazione devono, anche in questo caso, avere forma scritta a pena di nullità; conseguentemente, il negozio che manchi di tale requisito non è sanabile, dovendosi ricordare che «gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti». Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ribadire che assume valore vincolante solo quanto contenuto nel contratto scritto concluso dall'ente; eventuali dichiarazioni o deliberazioni risultano estranee al documento contrattuale e sono scevre di valore sia sotto il profilo interpretativo che ricognitivo (cfr. Cass. Ord. n. 11190/2018).
Tale principio non soffre eccezioni nel caso di Ordinanza contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L), atteso che in tal caso opera la procedura prevista dalla normativa, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, può essere disposta l'immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio venutosi a verificare, mediante “affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, definendo consensualmente con l'affidatario il corrispettivo delle prestazioni ordinate”.
Tali previsioni, unitamente al restante contenuto della disposizione richiamata, denotano come, anche nella speciale procedura di affidamento di lavori in caso di “somma urgenza e di protezione civile”, vi sia comunque un rigido controllo delle attività oggetto di appalto e della copertura economica che deve sempre accompagnare ogni singolo intervento o impegno di spesa, cui consegue un provvedimento formale della P.A. che dà origine al rapporto obbligatorio, coerentemente con la ratio dell'intero impianto normativo in materia di appalti pubblici, secondo cui i contratti conclusi con la pubblica amministrazione devono avere necessariamente forma scritta a pena di nullità, atteso che gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. Ord.11190/2018).
pagina 3 di 11 Pertanto, anche in caso di lavori di somma urgenza, pur assegnati in via aggiuntiva a un'impresa già titolare di un contratto con la p.a., nondimeno occorre un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, da parte del soggetto dotato di rappresentanza dell'ente: a nulla, di contro, rileva la sussistenza dei verbali di assegnazione benché contenenti ogni elemento essenziale del contratto, anch'essi da collocarsi su un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/05/2014, n. 11890).
Da tali premesse deriva che, in assenza di un valido contratto concluso in forma scritta, residua per l'appaltatore, che abbia realizzato opere che esulano dal perimetro del contratto scritto, unicamente l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del
30/09/2021, n. 26576; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 04/04/2019, n. 9317; Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 05/07/2013, n.16820), salvo il caso di rapporto obbligatorio instaurato direttamente con il funzionario o del dipendente che abbia agito in maniera non conforme alle disposizioni di legge (cfr.
Cass. ordinanza 24 maggio 2022, n. 16756) per il quale il creditore può agire, con azione contrattuale, direttamente nei confronti del funzionario che ha disposto l'impegno nei confronti del privato, escludendo, in tal caso, l'esercizio dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. che, caratterizzata da residualità, non sarà esperibile nei confronti dell'Amministrazione.
Ed infatti, la regola, di carattere generale, secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. potrà provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento “non fu voluto o non fu consapevole" (cd. “arricchimento imposto”), sicché nessun indennizzo è dovuto se l'arricchito (cioè la P.A.) ha rifiutato l'arricchimento o non ha potuto rifiutarlo, in quanto inconsapevole di esso (cf. Cass. 15937/2017; Cass. Ord. 11209/2019).
Tanto premesso, la decisione deve muovere dall'esatta verifica dei lavori effettivamente commissionati attraverso la forma scritta da parte dell'amministrazione comunale.
Risulta pacifico che il ha già riconosciuto alla l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 77.743,28 IV inclusa (cfr. determina n. 988 del 30/12/2015), somma oggetto di Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in corso di giudizio e mai contestata dal CP
Tale affidamento risulta avere titolo sulla base dell'ordinanza n. 135 del 5/8/2015, con cui l'allora
Sindaco ordinava, ai dirigenti ed agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, “con
pagina 4 di 11 particolare riferimento al nolo dell'imbarcazione che la del sig. si è impegnato Parte_1 Pt_2 ad allestire nell'ambito degli incontri attivati come Protezione Civile anche utilizzando le procedure di somma urgenza, in modo da evitare qualunque rischio per la salute pubblica che potrebbe determinarsi, concordando i prezzi a valori di mercato” (cfr. Ordinanza n. 135 del 5/8/2015 – all. doc.
1 . Parte_1
Risulta infatti che l'attività in questione consistesse proprio nell'attivazione del predetto “battello opportunamente equipaggiato” per “migliorare lo stato ossidativo della masse anossico-riducenti”, dietro il pagamento (secondo il preventivo fornito dalla stessa Cn. di € 63.724,00 oltre IV: Pt_1
cfr. doc. 11 attrice) di euro 32.000,00 per “i primi sette giorni” e di euro 28.000,00 per i “dieci giorni successivi”, oltre alla fornitura di ossigeno per euro 3.500,00.
A tale sequenza procedimentale segue la determinazione del 30/12/2015 n. 988 (cfr. doc. 19 , CP
con cui il Comune di provvedeva ad impegnare, ai fini della sua liquidazione, per lo CP svolgimento della suddetta attività di ossigenazione, la somma di € 77.743,28 IV compresa (ovvero €
63.724,00 oltre IV al 22%); somma che l'Amministrazione aveva già manifestato di voler pagare in fase antecedente alla causa (cfr. doc. 9 e 10 . CP
È pacifico dunque che proprio questa sia stata l'unica attività che la ha contrattualizzato Parte_1
CP_ nelle forme di legge con l' convenuto, mediante il verbale di somma urgenza del 7/8/2015 a firma dell'Arch. (cfr. doc. 19 , che fa seguito all'ordinanza sindacale del 5/8/2015 Persona_1 CP
n. 135 con la quale si ingiungeva “ai dirigenti ed agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, con particolare riferimento al nolo della imbarcazione che la del sig. Parte_1 si è impegnato ad allestire nell'ambito degli incontri attivati come Protezione Civile “anche Pt_2 utilizzando le procedure di somma urgenza”.
L'odierna controversia ha dunque ad oggetto il preteso diritto della società attrice al corrispettivo per lo svolgimento di “ulteriori” attività rispetto a quelle già saldate, segnatamente le attività di
“posizionamento, gestione, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, di raccolta e smaltimento del pesce morto, di fornitura di per raccogliere tale pesce ed altro materiale di CP_3 rifiuto, di raccolta e smaltimento di tale pesce e di tale materiale e per l'attività di ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 24/8/2015 all'1/9/2015”, in ragione del fatto che, con le ordinanze contingibili ed urgenti del 5/8/2015, del 14/8/2015, del 18/8/2018, del 28/8/2015, dell'1/9/2015 e del 4/9/2015, l'allora sindaco avrebbe ingiunto di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, e che le suddette attività sarebbero state indispensabili e prodromiche alla esecuzione, a regola d'arte, della prestazione che la CN
pagina 5 di 11 era stata - pacificamente - chiamata a svolgere mediante il verbale di somma urgenza del Pt_1
5/8/2015 (ossia l'ossigenazione della laguna tramite il predetto battello dal 7 al 23 agosto 2015).
Ebbene, fatta eccezione che per il provvedimento del Sindaco del 14/8/2015 (cfr. doc. 4 CP
), i provvedimenti sindacali richiamati da parte attrice e versati in atti non consentono di
[...]
individuare interventi commissionati direttamente (e specificamente) alla che siano Parte_1 ulteriori rispetto all'ossigenazione delle acque della Laguna di , mediante il battello Nautylus, CP
dal 7 al 23 agosto, non essendovi richiami o riferimenti a specifiche attività, né altro documento contrattuale scritto.
Invero, l'unico atto valorizzabile in questa sede risulta essere il provvedimento del Sindaco del
14/8/2015, con cui quest'ultimo, rivolgendosi ancora una volta ai dirigenti e agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, ordinava di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, “con particolare riferimento all'affidamento dei lavori di somma urgenza per il posizionato di un ossigenatore in prossimità del Ponte/Diga”, verificando “la disponibilità della e della ad Parte_3 Controparte_4 effettuare l'intervento” (cfr. doc. 4 ). Controparte_1
Sul punto, le operazioni peritali (cfr. perizia depositata in data 27.08.2021) hanno fatto emergere come il Comune di , per la gestione dell'emergenza in atti, ha disposto l'adozione di diversi CP
interventi che, tuttavia, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non risultano essere stati oggetto di puntuale formalizzazione nei termini e con le modalità prescritte dalla legge;
parimenti, anche gli esecutori delle rispettive attività, sempre dalla documentazione esaminata, non risultano essersi pedissequamente attenuti a quanto disciplinato dalla normativa, operando conseguentemente non sempre secondo la prassi prevista in tali casi (cfr. perizia pag. 7 e ss.).
In particolare, il CTU ha rilevato che la corrispondenza intercorsa durante l'intero svolgimento delle operazioni fra la stazione appaltante ( ) e gli esecutori ( si è Controparte_1 Parte_1
svolta prevalentemente a livello verbale (come confermato dal CTP della durante Parte_1
il sopralluogo in data 21.05.2021 e successivamente con propria e-mail in data 22.06.2021, il quale ha riferito altresì sulla impossibilità di comunicare con il nelle ore notturne e durante Controparte_1
il fine settimana – cfr. perizia pag. 7), in totale assenza di un capitolato di riferimento, fatta eccezione per i rapporti giornalieri puntualmente trasmessi dalla al , Parte_1 Controparte_1
benché gli stessi risultino privi di verifiche e validazioni formalizzate dalla stazione appaltante.
Il CTU ha anche evidenziato che “la maggior parte dei contatti è avvenuta sul posto, direttamente per il tramite di taluni referenti del suddetto Comitato Tecnico Scientifico, per cui, nel prosieguo delle operazioni, si è perpetuato il vizio sopra descritto”, foriero peraltro del presente contenzioso (cfr.
pagina 6 di 11 perizia pag. 7 e ss.). Il perito ha infatti constatato la mancanza di riscontri ufficiali rispetto ad accordi presi solo verbalmente, evidenziando la difficoltà di effettuare un'analisi tecnico-economica per valutare la congruità degli interventi resi poiché, oltre a non essere stato preliminarmente stabilito un capitolato tecnico, non vi è alcuna evidenza formale di “verifica” e “validazione” di quanto prestato, se non la richiamata “rapportazione giornaliera puntualmente trasmessi emessa unilateralmente dalla
[...]
. Peraltro, il perito ha sottolineato anche come la molteplicità delle varianti in corso Parte_1
d'opera, soprattutto in considerazione delle peculiarità del sito e della stessa emergenza venutasi a verificare, così come la carenza di evidenze in atti di specifici incarichi scritti da parte del CP
e la mancata verifica e validazione di quanto prestato dall'esecutore, sono tutte circostanze
[...] che “non consentono la formulazione di una valutazione oggettiva” (cfr. perizia pag. 8).
Il Perito ha poi chiarito che, nella determinazione delle opere effettivamente svolte (e della conseguente ipotesi di compenso), si è proceduto ad una stima di massima secondo parametri standard attribuibili ad interventi comuni di tale specie, anziché riferendosi ad una computazione metrica, impossibile nel caso di specie.
Inoltre, il perito ha anche chiarito come, sicuramente, l'attività di posizionamento, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, ivi comprese la fornitura dei Big-Bags per la raccolta del pesce morto e relativo smaltimento, costituisce intervento indispensabile e prodromico per la realizzazione della intera prestazione eseguita “a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 8).
Da tutto quanto precede consegue che il preteso diritto della società attrice al corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle già saldate, segnatamente le attività di
“posizionamento, gestione, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, di raccolta e smaltimento del pesce morto, di fornitura di per raccogliere tale pesce ed altro materiale di CP_3 rifiuto, di raccolta e smaltimento di tale pesce e di tale materiale e per l'attività di ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 24/8/2015 all'1/9/2015”, non trova titolo in un contratto redatto in forma scritta secondo le previsioni di legge sopra richiamate.
Peraltro, le ordinanze contingibili ed urgenti del 5/8/2015, del 14/8/2015, del 18/8/2018, del 28/8/2015, dell'1/9/2015 e del 4/9/2015, con cui l'allora sindaco ordinava di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, non risultano indirizzate direttamente alla
[...]
rivolgendosi piuttosto ai dirigenti e agli uffici comunali, ognuno per le rispettive Pt_1
competenze. Pertanto, le stesse non posso essere richiamate a riprova della conclusione di un valido rapporto contrattuale (ulteriore rispetto al rapporto pacificamente instaurato e già oggetto di saldo da parte del con la società attrice, atteso che le stesse si pongono su un piano meramente endo- CP
pagina 7 di 11 procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 28/05/2014, n. 11890), invero mai avvenuta nelle forme di legge.
Va anche osservato che, qualora si ritenesse che il credito vantato dalla società attrice discenda direttamente dalle Ordinanze Sindacali richiamate, trovando in esse la sua fonte primaria, allora il difetterebbe in radice di legittimazione passiva, essendo legittimato in tal senso il Ministero CP
competente, atteso che il potere di ordinanza spettante al Sindaco (per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse) appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il Sindaco agisce non come rappresentante dell'Ente territoriale, ma quale
Ufficiale di governo (cfr. in tal senso Cass. n. 3655/2018 e Cass. n. 5970/2019).
Trattasi di questione (difetto di legittimazione) rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, cui consegue l'emissione di una pronuncia di mero rito, volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. civ. sez. III, 17/2/2023, n.5147).
Volendo invece, come appare più corretto sulla base delle prospettazioni dell'attrice, ritenere la domanda fondata su una pluralità di atti consequenziali posti in essere dalla P.A., deve allora indagarsi l'ulteriore profilo dedotto a sostegno della domanda, quello secondo cui le suddette attività sarebbero state indispensabili e prodromiche alla esecuzione, a regola d'arte, dell'unica prestazione che la
[...]
era stata - pacificamente - chiamata a svolgere mediante il verbale di somma urgenza del Pt_1
5/8/2015 (ossia l'ossigenazione della laguna tramite il predetto battello dal 7 al 23 agosto 2015).
Parte attrice ha sostenuto che tale ulteriore attività era indispensabile e prodromica alla esecuzione “a regola d'arte” della prestazione che il stesso aveva ordinato alla di realizzare in CP Parte_1
via di somma urgenza con le plurime ordinanze sindacali, fra tutte quella del 05.08.2015, per la cui prestazione era stato già, prima del presente giudizio, stanziato un certo importo a copertura dei costi che la società attrice avrebbe sostenuto.
Ha quindi dedotto che il servizio reso di posizionamento, gestione e rimozione delle panne assorbenti e delle panne galleggianti per il contenimento dei pesci morti, nonché il servizio di rimozione di questi ultimi oltre che l'attività di ossigenazione nell'ultima settimana di agosto, fosse in realtà oggetto di uno specifico ordine da parte dell'Amministrazione.
A sostegno dell'assunto ha richiamato il contenuto dell'Ordinanza n. 135 del 05.08.2015 e dell'Ordinanza del 14.08.2015 del Sindaco del Comune di , sostenendo che nelle successive CP
Ordinanze del 18.08.2015, 28.08.2015, 01.09.2015 e 04.09.2015, tutte comunicate anche alla
[...]
quale impresa incaricata di eseguire gli interventi, sarebbero state fornite specifiche Parte_1
indicazioni sulle attività reputate primariamente necessarie per fronteggiare la situazione di emergenza e poste in opera dalla società attrice di concerto con le altre imprese coinvolte.
pagina 8 di 11 Ha altresì richiamato la missiva datata 20.06.2018 indirizzata alla con cui il Parte_1
Comune di , nella persona del Responsabile Lavori pubblici, Ing. rappresentava CP Persona_2 alla società creditrice di “avere assunto i necessari impegni finanziari ai fini del pagamento delle somme richieste e per le quali risultava completato il relativo accertamento;
tra queste risulta inserita
(punto 1.l.b. del dispositivo det. 988/2015) anche la somma di 77.743,28 registrata con impegno n.
3174/2015 sul capitolo 86307 per il pagamento “per per la spesa accertata Parte_4
limitatamente al servizio svolto con le modalità richieste ex ordinanza 135/2015 per il periodo dal
07.08.2015 al 23.08.2015.”, aggiungendo poi che “Per quanto concerne gli ulteriori interventi effettuati dalla ditta in esecuzione delle successive “Disposizioni” emesse per la Parte_1
gestione dell'emergenza, al termine dell'accertamento della relativa spesa dovranno essere assunti i corrispondenti impegni ed il contestuale CIG.” (cfr. doc. 15 attrice).
Ebbene, da tali documenti risulta che la complessiva attività resa dalla sia stata in realtà Parte_1
realizzata, come in effetti è stato, in esecuzione di “disposizioni” emesse dagli organi competenti per la gestione dell'emergenza, non tutte sorrette da un titolo formale, complessivamente volta a scongiurare il rischio per la salute pubblica e destinate in ultima analisi al raggiungimento di tale obiettivo.
Anche il CTU ha, in effetti, confermato che, se la non avesse provveduto anche alla Parte_1
rimozione del pesce morto ed alle ulteriori attività realizzate, non sarebbe stato possibile effettuare l'ossigenazione delle acque ed il ripristino delle condizioni di salubrità pubblica dell'ambiente, chiarendo che “l'attività di posizionamento, controllo e rimozione di panne galleggianti ed assorbenti, ivi compresa la fornitura di per la raccolta del pesce morto e relativo smaltimento CP_3 costituisce intervento indispensabile e prodromico per la realizzazione dell'intera prestazione eseguita
a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 44).
In ogni caso, sebbene dalla CTU tecnica sia emerso che tutta l'attività posta in essere dalla attrice, visti anche i risultati sperati e ottenuti, si è rivelata indispensabile e prodromica al superamento della situazione di emergenza verificatasi nella Laguna di , rimane evidente che non sia stato CP concluso un valido contratto tra la società attrice e l'Ente convenuto in relazione a tutte le relative attività, talune delle quali furono eseguite sulla base di mere “disposizioni” non sorrette da un titolo formale, sicché la spettanza in favore della società attrice del corrispettivo per l'intera opera prestata ed eseguita a regola d'arte (nell'importo di cui ai rapporti di intervento n.6/PA del 27.07.2015, n. 7/PA del
18.09.2015, n. 8/PA del 30.09.2015 in atti, ovvero nell'importo quantificato dal CTU di Euro
230.000,00 oltre IV) non può essere riconosciuto a titolo di compenso, come richiesto in questa sede, ma costituisce semmai un ipotesi di arricchimento senza causa della P.A., da far valere con la specifica pagina 9 di 11 azione di arricchimento senza causa delineata all'art 2041 c.c. e non mediante l'odierna azione contrattuale.
Ed infatti l'assenza di un valido contratto tra la società attrice ed il , avente ad Controparte_1
oggetto le ulteriori attività non remunerate impedisce di fatto il riconoscimento del richiesto compenso, residuando, in via teorica, per il creditore unicamente l'azione ex art. 2041 c.c.
Su punto, è però pacifico che la società attrice non ha avanzato, neppure in via subordinata, una domanda ex art. 2041 c.c. con la conseguenza che la stessa non può, in questa sede, pretendere la somma richiesta per l'esecuzione delle prestazioni per cui è causa nemmeno a tale titolo.
Ed infatti, successivamente al deposito, in data 10/11/2019 da parte del , della Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta nella quale l'Amministrazione eccepiva, fra l'altro, come non vi fosse alcun atto o provvedimento avente ad oggetto l'affidamento delle attività (ulteriori a quelle relative all'ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 7 al 23 agosto del
2015) svolte da parte attrice, alla prima udienza, si limitava a contestare integralmente le Parte_1
difese e le conclusioni rassegnate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. verbale del 30.10.2019), dopodiché non depositava la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.., insistendo
(definitivamente) nel richiedere la somma di € 353.929,58 oltre IV esclusivamente “a titolo di corrispettivo” e, dunque, in virtù di un rapporto negoziale con il e rinunciando, Controparte_1
così, a formulare, anche solo in via subordinata, la domanda nuova di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Trattasi invero di azione strutturalmente differente rispetto a quella di adempimento contrattuale “sia per quanto attiene alla causa petendi, sia con riferimento al petitum, essendo diverso anche l'oggetto stesso della domanda, che corrisponde alla liquidazione di un indennizzo nell'azione ex art. 2041 c.c. ed al pagamento del corrispettivo nell'azione di adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 4/10/2013, n.22754;
Cass. civ. sez. un. 27/12/2010 n. 26128).
Ne deriva che l'esame dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., alla luce di tutto quanto sopra, è preclusa in questa sede.
Conclusivamente, alla luce dell'assenza di un valido contratto tra la società attrice ed il CP
, avente ad oggetto le attività ulteriori rispetto a quelle pacificamente contrattualizzate tra le
[...]
parti e già saldate della P.A., la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del richiesto compenso deve essere rigettata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, previa conferma dell'Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del
30.10.2019 (che ha disposto il pagamento dal convenuto all'attrice della somma non CP
contestata di euro 77.743,28), le ulteriori domande devono essere rigettate.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
pagina 10 di 11 In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione, ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti;
ciò atteso che è emerso dall'istruttoria: (i) l'accertata esecuzione da parte della società attrice di attività complessivamente stimate dal CTU nell'importo di Euro 230.000,00 oltre IV, inclusivi delle attività già oggetto di saldo per Euro € 77.743,28 IV inclusa (cfr. determina n. 988 del 30/12/2015), dunque per un importo notevolmente superiore al quantum già riconosciuto dalla P.A. alla Parte_1
e riferibile in gran parte ad attività mai remunerate;
(ii) l'indubbia difficoltà di fronteggiare un
[...]
evento imprevisto, imprevedibile e mai accaduto prima dal punto di vista climatico, tale da non consentire in via preventiva di avere contezza, in maniera specifica e definita, sia dell'entità dell'intervento dia della chiara estensione del medesimo;
(iii) l'acclarata assenza di puntuale formalizzazione nei termini e con le modalità prescritte dalla legge degli accordi contrattuali;
assenza imputabile sia all'Ente convenuto sia agli operatori coinvolti, tra cui la società attrice (cfr. perizia pag.
7 e ss.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. conferma l'Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 30.10.2019 che ha disposto il pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma non contestata di euro CP
77.743,28;
2. rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte attrice;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Grosseto il 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
- SEZ. CIVILE -
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1464/2019, promossa da
(C.F. P.IV ) in persona del legale Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_2
Nucciarelli
ATTRICE contro
(C.F. ), impersona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Piochi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio il Comune di , per ivi ottenere l'accertamento del diritto al compenso per l'opera di CP antinquinamento prestata nell'anno 2015 di cui ai rapporti di intervento n.6/PA del 27.07.2015, n. 7/PA del 18.09.2015, n. 8/PA del 30.09.2015, asseritamente sorto in virtù di ordinanze sindacali emesse in
CP_ via di urgenza dall' convenuto per fronteggiare l'emergenza in atto, chiedendo la condanna del predetto Ente al pagamento in proprio favore, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite, della somma complessiva di Euro 353.929,58, oltre iva come dovuta ed interessi di moratori dal sorgere del credito sino al saldo;
ha altresì richiesto ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il pagamento immediato a carico del ed in favore della a titolo di Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 11 acconto sul maggior avere, della somma di euro 77.743,28 siccome riconosciuta espressamente dal convenuto giusta Determinazione Dirigenziale n. 988 del 30.12.2015 da parte del Servizio Settore
Lavori Pubblici, oltre interessi moratori;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 10/10/2019 si è costituito in giudizio il , nel Controparte_1 merito deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda nonché della pretesa pecuniaria avversaria, contestandola sia nell'an che nel quantum; evidenziando in particolare l'assenza di un titolo legittimante il pagamento del preteso compenso, sul presupposto che le stesse ordinanze sindacali richiamate dall'attrice avrebbero circoscritto e limitato l'intervento della Parte_1 all'ossigenazione delle acque della Laguna di , mediante il battello Nautylus, dal 7 al 23 CP
agosto del 2015, per la cui attività vi sarebbe stata ampia disponibilità a corrispondere il relativo importo;
ha concluso chiedendo respingersi l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. proposta dall'attrice, nonché nel merito respingersi le pretese di perché inammissibili e Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza, instaurato il contraddittorio, il Giudice ha disposto ex art. 186 c.p.c. il pagamento
(poi eseguito) della somma di € 77.743,28, somma corrispondente all'importo non contestato dall'Amministrazione, concedendo, poi, i termini ex art 183, comma VI, c.p.c., e rinviando, da ultimo la causa, all'udienza del 31/3/2020 per decidere sulle istanze istruttorie.
Nel prosieguo del processo, è stata disposta CTU da parte del precedente Istruttore, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata da tutte le parti in causa. Successivamente, riassegnato il fascicolo allo scrivente e formulata alle parti una nuova proposta conciliativa, la causa è stata rinviata per verificarne l'eventuale definizione bonaria, anche a fronte della disponibilità in tal senso manifestata dalle parti.
Constatata la mancata conciliazione, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/6/2024, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come l'odierna causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto al compenso maturato nell'ambito di un contratto concluso con la P.A. mediante lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L).
Va quindi premesso come la conclusione di un valido rapporto contrattuale tra le parti si conforma al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni contratto della P.A. - compresi quelli conclusi jure privatorum - richiede forma scritta quale requisito essenziale, prescritto a pena di nullità, con dichiarazione negoziale proveniente dall'organo titolare del potere di rappresentanza, autorizzato ad esternare la volontà dell'ente e da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le pagina 2 di 11 indispensabili determinazioni circa la prestazione da rendere e, nondimeno, il compenso da corrispondere.
Irrilevanti, di contro, sono le deliberazioni d'impegno o di conferimento degli organi abilitati a formare la volontà dell'ente, che si collocano su di un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. n. 1167/ 2013; n. 19070/2006; n.
258/2005 Cass. civ., Sez. I, 28/05/2014, n. 11890).
Tale impostazione non muta in caso di attività aggiuntiva, svolta cioè “extra-contratto”, da parte del soggetto che abbia un rapporto contrattuale con l'Ente; sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i contratti conclusi con la pubblica amministrazione devono, anche in questo caso, avere forma scritta a pena di nullità; conseguentemente, il negozio che manchi di tale requisito non è sanabile, dovendosi ricordare che «gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti». Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ribadire che assume valore vincolante solo quanto contenuto nel contratto scritto concluso dall'ente; eventuali dichiarazioni o deliberazioni risultano estranee al documento contrattuale e sono scevre di valore sia sotto il profilo interpretativo che ricognitivo (cfr. Cass. Ord. n. 11190/2018).
Tale principio non soffre eccezioni nel caso di Ordinanza contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L), atteso che in tal caso opera la procedura prevista dalla normativa, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, può essere disposta l'immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio venutosi a verificare, mediante “affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, definendo consensualmente con l'affidatario il corrispettivo delle prestazioni ordinate”.
Tali previsioni, unitamente al restante contenuto della disposizione richiamata, denotano come, anche nella speciale procedura di affidamento di lavori in caso di “somma urgenza e di protezione civile”, vi sia comunque un rigido controllo delle attività oggetto di appalto e della copertura economica che deve sempre accompagnare ogni singolo intervento o impegno di spesa, cui consegue un provvedimento formale della P.A. che dà origine al rapporto obbligatorio, coerentemente con la ratio dell'intero impianto normativo in materia di appalti pubblici, secondo cui i contratti conclusi con la pubblica amministrazione devono avere necessariamente forma scritta a pena di nullità, atteso che gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. Ord.11190/2018).
pagina 3 di 11 Pertanto, anche in caso di lavori di somma urgenza, pur assegnati in via aggiuntiva a un'impresa già titolare di un contratto con la p.a., nondimeno occorre un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, da parte del soggetto dotato di rappresentanza dell'ente: a nulla, di contro, rileva la sussistenza dei verbali di assegnazione benché contenenti ogni elemento essenziale del contratto, anch'essi da collocarsi su un piano meramente endo-procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/05/2014, n. 11890).
Da tali premesse deriva che, in assenza di un valido contratto concluso in forma scritta, residua per l'appaltatore, che abbia realizzato opere che esulano dal perimetro del contratto scritto, unicamente l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del
30/09/2021, n. 26576; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 04/04/2019, n. 9317; Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 05/07/2013, n.16820), salvo il caso di rapporto obbligatorio instaurato direttamente con il funzionario o del dipendente che abbia agito in maniera non conforme alle disposizioni di legge (cfr.
Cass. ordinanza 24 maggio 2022, n. 16756) per il quale il creditore può agire, con azione contrattuale, direttamente nei confronti del funzionario che ha disposto l'impegno nei confronti del privato, escludendo, in tal caso, l'esercizio dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. che, caratterizzata da residualità, non sarà esperibile nei confronti dell'Amministrazione.
Ed infatti, la regola, di carattere generale, secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. potrà provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento “non fu voluto o non fu consapevole" (cd. “arricchimento imposto”), sicché nessun indennizzo è dovuto se l'arricchito (cioè la P.A.) ha rifiutato l'arricchimento o non ha potuto rifiutarlo, in quanto inconsapevole di esso (cf. Cass. 15937/2017; Cass. Ord. 11209/2019).
Tanto premesso, la decisione deve muovere dall'esatta verifica dei lavori effettivamente commissionati attraverso la forma scritta da parte dell'amministrazione comunale.
Risulta pacifico che il ha già riconosciuto alla l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 77.743,28 IV inclusa (cfr. determina n. 988 del 30/12/2015), somma oggetto di Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in corso di giudizio e mai contestata dal CP
Tale affidamento risulta avere titolo sulla base dell'ordinanza n. 135 del 5/8/2015, con cui l'allora
Sindaco ordinava, ai dirigenti ed agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, “con
pagina 4 di 11 particolare riferimento al nolo dell'imbarcazione che la del sig. si è impegnato Parte_1 Pt_2 ad allestire nell'ambito degli incontri attivati come Protezione Civile anche utilizzando le procedure di somma urgenza, in modo da evitare qualunque rischio per la salute pubblica che potrebbe determinarsi, concordando i prezzi a valori di mercato” (cfr. Ordinanza n. 135 del 5/8/2015 – all. doc.
1 . Parte_1
Risulta infatti che l'attività in questione consistesse proprio nell'attivazione del predetto “battello opportunamente equipaggiato” per “migliorare lo stato ossidativo della masse anossico-riducenti”, dietro il pagamento (secondo il preventivo fornito dalla stessa Cn. di € 63.724,00 oltre IV: Pt_1
cfr. doc. 11 attrice) di euro 32.000,00 per “i primi sette giorni” e di euro 28.000,00 per i “dieci giorni successivi”, oltre alla fornitura di ossigeno per euro 3.500,00.
A tale sequenza procedimentale segue la determinazione del 30/12/2015 n. 988 (cfr. doc. 19 , CP
con cui il Comune di provvedeva ad impegnare, ai fini della sua liquidazione, per lo CP svolgimento della suddetta attività di ossigenazione, la somma di € 77.743,28 IV compresa (ovvero €
63.724,00 oltre IV al 22%); somma che l'Amministrazione aveva già manifestato di voler pagare in fase antecedente alla causa (cfr. doc. 9 e 10 . CP
È pacifico dunque che proprio questa sia stata l'unica attività che la ha contrattualizzato Parte_1
CP_ nelle forme di legge con l' convenuto, mediante il verbale di somma urgenza del 7/8/2015 a firma dell'Arch. (cfr. doc. 19 , che fa seguito all'ordinanza sindacale del 5/8/2015 Persona_1 CP
n. 135 con la quale si ingiungeva “ai dirigenti ed agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, con particolare riferimento al nolo della imbarcazione che la del sig. Parte_1 si è impegnato ad allestire nell'ambito degli incontri attivati come Protezione Civile “anche Pt_2 utilizzando le procedure di somma urgenza”.
L'odierna controversia ha dunque ad oggetto il preteso diritto della società attrice al corrispettivo per lo svolgimento di “ulteriori” attività rispetto a quelle già saldate, segnatamente le attività di
“posizionamento, gestione, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, di raccolta e smaltimento del pesce morto, di fornitura di per raccogliere tale pesce ed altro materiale di CP_3 rifiuto, di raccolta e smaltimento di tale pesce e di tale materiale e per l'attività di ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 24/8/2015 all'1/9/2015”, in ragione del fatto che, con le ordinanze contingibili ed urgenti del 5/8/2015, del 14/8/2015, del 18/8/2018, del 28/8/2015, dell'1/9/2015 e del 4/9/2015, l'allora sindaco avrebbe ingiunto di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, e che le suddette attività sarebbero state indispensabili e prodromiche alla esecuzione, a regola d'arte, della prestazione che la CN
pagina 5 di 11 era stata - pacificamente - chiamata a svolgere mediante il verbale di somma urgenza del Pt_1
5/8/2015 (ossia l'ossigenazione della laguna tramite il predetto battello dal 7 al 23 agosto 2015).
Ebbene, fatta eccezione che per il provvedimento del Sindaco del 14/8/2015 (cfr. doc. 4 CP
), i provvedimenti sindacali richiamati da parte attrice e versati in atti non consentono di
[...]
individuare interventi commissionati direttamente (e specificamente) alla che siano Parte_1 ulteriori rispetto all'ossigenazione delle acque della Laguna di , mediante il battello Nautylus, CP
dal 7 al 23 agosto, non essendovi richiami o riferimenti a specifiche attività, né altro documento contrattuale scritto.
Invero, l'unico atto valorizzabile in questa sede risulta essere il provvedimento del Sindaco del
14/8/2015, con cui quest'ultimo, rivolgendosi ancora una volta ai dirigenti e agli uffici comunali, ognuno per le rispettive competenze, ordinava di assumere e mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, “con particolare riferimento all'affidamento dei lavori di somma urgenza per il posizionato di un ossigenatore in prossimità del Ponte/Diga”, verificando “la disponibilità della e della ad Parte_3 Controparte_4 effettuare l'intervento” (cfr. doc. 4 ). Controparte_1
Sul punto, le operazioni peritali (cfr. perizia depositata in data 27.08.2021) hanno fatto emergere come il Comune di , per la gestione dell'emergenza in atti, ha disposto l'adozione di diversi CP
interventi che, tuttavia, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non risultano essere stati oggetto di puntuale formalizzazione nei termini e con le modalità prescritte dalla legge;
parimenti, anche gli esecutori delle rispettive attività, sempre dalla documentazione esaminata, non risultano essersi pedissequamente attenuti a quanto disciplinato dalla normativa, operando conseguentemente non sempre secondo la prassi prevista in tali casi (cfr. perizia pag. 7 e ss.).
In particolare, il CTU ha rilevato che la corrispondenza intercorsa durante l'intero svolgimento delle operazioni fra la stazione appaltante ( ) e gli esecutori ( si è Controparte_1 Parte_1
svolta prevalentemente a livello verbale (come confermato dal CTP della durante Parte_1
il sopralluogo in data 21.05.2021 e successivamente con propria e-mail in data 22.06.2021, il quale ha riferito altresì sulla impossibilità di comunicare con il nelle ore notturne e durante Controparte_1
il fine settimana – cfr. perizia pag. 7), in totale assenza di un capitolato di riferimento, fatta eccezione per i rapporti giornalieri puntualmente trasmessi dalla al , Parte_1 Controparte_1
benché gli stessi risultino privi di verifiche e validazioni formalizzate dalla stazione appaltante.
Il CTU ha anche evidenziato che “la maggior parte dei contatti è avvenuta sul posto, direttamente per il tramite di taluni referenti del suddetto Comitato Tecnico Scientifico, per cui, nel prosieguo delle operazioni, si è perpetuato il vizio sopra descritto”, foriero peraltro del presente contenzioso (cfr.
pagina 6 di 11 perizia pag. 7 e ss.). Il perito ha infatti constatato la mancanza di riscontri ufficiali rispetto ad accordi presi solo verbalmente, evidenziando la difficoltà di effettuare un'analisi tecnico-economica per valutare la congruità degli interventi resi poiché, oltre a non essere stato preliminarmente stabilito un capitolato tecnico, non vi è alcuna evidenza formale di “verifica” e “validazione” di quanto prestato, se non la richiamata “rapportazione giornaliera puntualmente trasmessi emessa unilateralmente dalla
[...]
. Peraltro, il perito ha sottolineato anche come la molteplicità delle varianti in corso Parte_1
d'opera, soprattutto in considerazione delle peculiarità del sito e della stessa emergenza venutasi a verificare, così come la carenza di evidenze in atti di specifici incarichi scritti da parte del CP
e la mancata verifica e validazione di quanto prestato dall'esecutore, sono tutte circostanze
[...] che “non consentono la formulazione di una valutazione oggettiva” (cfr. perizia pag. 8).
Il Perito ha poi chiarito che, nella determinazione delle opere effettivamente svolte (e della conseguente ipotesi di compenso), si è proceduto ad una stima di massima secondo parametri standard attribuibili ad interventi comuni di tale specie, anziché riferendosi ad una computazione metrica, impossibile nel caso di specie.
Inoltre, il perito ha anche chiarito come, sicuramente, l'attività di posizionamento, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, ivi comprese la fornitura dei Big-Bags per la raccolta del pesce morto e relativo smaltimento, costituisce intervento indispensabile e prodromico per la realizzazione della intera prestazione eseguita “a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 8).
Da tutto quanto precede consegue che il preteso diritto della società attrice al corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle già saldate, segnatamente le attività di
“posizionamento, gestione, controllo e rimozione delle panne galleggianti ed assorbenti, di raccolta e smaltimento del pesce morto, di fornitura di per raccogliere tale pesce ed altro materiale di CP_3 rifiuto, di raccolta e smaltimento di tale pesce e di tale materiale e per l'attività di ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 24/8/2015 all'1/9/2015”, non trova titolo in un contratto redatto in forma scritta secondo le previsioni di legge sopra richiamate.
Peraltro, le ordinanze contingibili ed urgenti del 5/8/2015, del 14/8/2015, del 18/8/2018, del 28/8/2015, dell'1/9/2015 e del 4/9/2015, con cui l'allora sindaco ordinava di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza, non risultano indirizzate direttamente alla
[...]
rivolgendosi piuttosto ai dirigenti e agli uffici comunali, ognuno per le rispettive Pt_1
competenze. Pertanto, le stesse non posso essere richiamate a riprova della conclusione di un valido rapporto contrattuale (ulteriore rispetto al rapporto pacificamente instaurato e già oggetto di saldo da parte del con la società attrice, atteso che le stesse si pongono su un piano meramente endo- CP
pagina 7 di 11 procedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 28/05/2014, n. 11890), invero mai avvenuta nelle forme di legge.
Va anche osservato che, qualora si ritenesse che il credito vantato dalla società attrice discenda direttamente dalle Ordinanze Sindacali richiamate, trovando in esse la sua fonte primaria, allora il difetterebbe in radice di legittimazione passiva, essendo legittimato in tal senso il Ministero CP
competente, atteso che il potere di ordinanza spettante al Sindaco (per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse) appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il Sindaco agisce non come rappresentante dell'Ente territoriale, ma quale
Ufficiale di governo (cfr. in tal senso Cass. n. 3655/2018 e Cass. n. 5970/2019).
Trattasi di questione (difetto di legittimazione) rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, cui consegue l'emissione di una pronuncia di mero rito, volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. civ. sez. III, 17/2/2023, n.5147).
Volendo invece, come appare più corretto sulla base delle prospettazioni dell'attrice, ritenere la domanda fondata su una pluralità di atti consequenziali posti in essere dalla P.A., deve allora indagarsi l'ulteriore profilo dedotto a sostegno della domanda, quello secondo cui le suddette attività sarebbero state indispensabili e prodromiche alla esecuzione, a regola d'arte, dell'unica prestazione che la
[...]
era stata - pacificamente - chiamata a svolgere mediante il verbale di somma urgenza del Pt_1
5/8/2015 (ossia l'ossigenazione della laguna tramite il predetto battello dal 7 al 23 agosto 2015).
Parte attrice ha sostenuto che tale ulteriore attività era indispensabile e prodromica alla esecuzione “a regola d'arte” della prestazione che il stesso aveva ordinato alla di realizzare in CP Parte_1
via di somma urgenza con le plurime ordinanze sindacali, fra tutte quella del 05.08.2015, per la cui prestazione era stato già, prima del presente giudizio, stanziato un certo importo a copertura dei costi che la società attrice avrebbe sostenuto.
Ha quindi dedotto che il servizio reso di posizionamento, gestione e rimozione delle panne assorbenti e delle panne galleggianti per il contenimento dei pesci morti, nonché il servizio di rimozione di questi ultimi oltre che l'attività di ossigenazione nell'ultima settimana di agosto, fosse in realtà oggetto di uno specifico ordine da parte dell'Amministrazione.
A sostegno dell'assunto ha richiamato il contenuto dell'Ordinanza n. 135 del 05.08.2015 e dell'Ordinanza del 14.08.2015 del Sindaco del Comune di , sostenendo che nelle successive CP
Ordinanze del 18.08.2015, 28.08.2015, 01.09.2015 e 04.09.2015, tutte comunicate anche alla
[...]
quale impresa incaricata di eseguire gli interventi, sarebbero state fornite specifiche Parte_1
indicazioni sulle attività reputate primariamente necessarie per fronteggiare la situazione di emergenza e poste in opera dalla società attrice di concerto con le altre imprese coinvolte.
pagina 8 di 11 Ha altresì richiamato la missiva datata 20.06.2018 indirizzata alla con cui il Parte_1
Comune di , nella persona del Responsabile Lavori pubblici, Ing. rappresentava CP Persona_2 alla società creditrice di “avere assunto i necessari impegni finanziari ai fini del pagamento delle somme richieste e per le quali risultava completato il relativo accertamento;
tra queste risulta inserita
(punto 1.l.b. del dispositivo det. 988/2015) anche la somma di 77.743,28 registrata con impegno n.
3174/2015 sul capitolo 86307 per il pagamento “per per la spesa accertata Parte_4
limitatamente al servizio svolto con le modalità richieste ex ordinanza 135/2015 per il periodo dal
07.08.2015 al 23.08.2015.”, aggiungendo poi che “Per quanto concerne gli ulteriori interventi effettuati dalla ditta in esecuzione delle successive “Disposizioni” emesse per la Parte_1
gestione dell'emergenza, al termine dell'accertamento della relativa spesa dovranno essere assunti i corrispondenti impegni ed il contestuale CIG.” (cfr. doc. 15 attrice).
Ebbene, da tali documenti risulta che la complessiva attività resa dalla sia stata in realtà Parte_1
realizzata, come in effetti è stato, in esecuzione di “disposizioni” emesse dagli organi competenti per la gestione dell'emergenza, non tutte sorrette da un titolo formale, complessivamente volta a scongiurare il rischio per la salute pubblica e destinate in ultima analisi al raggiungimento di tale obiettivo.
Anche il CTU ha, in effetti, confermato che, se la non avesse provveduto anche alla Parte_1
rimozione del pesce morto ed alle ulteriori attività realizzate, non sarebbe stato possibile effettuare l'ossigenazione delle acque ed il ripristino delle condizioni di salubrità pubblica dell'ambiente, chiarendo che “l'attività di posizionamento, controllo e rimozione di panne galleggianti ed assorbenti, ivi compresa la fornitura di per la raccolta del pesce morto e relativo smaltimento CP_3 costituisce intervento indispensabile e prodromico per la realizzazione dell'intera prestazione eseguita
a regola d'arte” (cfr. perizia pag. 44).
In ogni caso, sebbene dalla CTU tecnica sia emerso che tutta l'attività posta in essere dalla attrice, visti anche i risultati sperati e ottenuti, si è rivelata indispensabile e prodromica al superamento della situazione di emergenza verificatasi nella Laguna di , rimane evidente che non sia stato CP concluso un valido contratto tra la società attrice e l'Ente convenuto in relazione a tutte le relative attività, talune delle quali furono eseguite sulla base di mere “disposizioni” non sorrette da un titolo formale, sicché la spettanza in favore della società attrice del corrispettivo per l'intera opera prestata ed eseguita a regola d'arte (nell'importo di cui ai rapporti di intervento n.6/PA del 27.07.2015, n. 7/PA del
18.09.2015, n. 8/PA del 30.09.2015 in atti, ovvero nell'importo quantificato dal CTU di Euro
230.000,00 oltre IV) non può essere riconosciuto a titolo di compenso, come richiesto in questa sede, ma costituisce semmai un ipotesi di arricchimento senza causa della P.A., da far valere con la specifica pagina 9 di 11 azione di arricchimento senza causa delineata all'art 2041 c.c. e non mediante l'odierna azione contrattuale.
Ed infatti l'assenza di un valido contratto tra la società attrice ed il , avente ad Controparte_1
oggetto le ulteriori attività non remunerate impedisce di fatto il riconoscimento del richiesto compenso, residuando, in via teorica, per il creditore unicamente l'azione ex art. 2041 c.c.
Su punto, è però pacifico che la società attrice non ha avanzato, neppure in via subordinata, una domanda ex art. 2041 c.c. con la conseguenza che la stessa non può, in questa sede, pretendere la somma richiesta per l'esecuzione delle prestazioni per cui è causa nemmeno a tale titolo.
Ed infatti, successivamente al deposito, in data 10/11/2019 da parte del , della Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta nella quale l'Amministrazione eccepiva, fra l'altro, come non vi fosse alcun atto o provvedimento avente ad oggetto l'affidamento delle attività (ulteriori a quelle relative all'ossigenazione delle acque della Laguna, mediante il battello Nautylus, dal 7 al 23 agosto del
2015) svolte da parte attrice, alla prima udienza, si limitava a contestare integralmente le Parte_1
difese e le conclusioni rassegnate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. verbale del 30.10.2019), dopodiché non depositava la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.., insistendo
(definitivamente) nel richiedere la somma di € 353.929,58 oltre IV esclusivamente “a titolo di corrispettivo” e, dunque, in virtù di un rapporto negoziale con il e rinunciando, Controparte_1
così, a formulare, anche solo in via subordinata, la domanda nuova di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Trattasi invero di azione strutturalmente differente rispetto a quella di adempimento contrattuale “sia per quanto attiene alla causa petendi, sia con riferimento al petitum, essendo diverso anche l'oggetto stesso della domanda, che corrisponde alla liquidazione di un indennizzo nell'azione ex art. 2041 c.c. ed al pagamento del corrispettivo nell'azione di adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 4/10/2013, n.22754;
Cass. civ. sez. un. 27/12/2010 n. 26128).
Ne deriva che l'esame dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., alla luce di tutto quanto sopra, è preclusa in questa sede.
Conclusivamente, alla luce dell'assenza di un valido contratto tra la società attrice ed il CP
, avente ad oggetto le attività ulteriori rispetto a quelle pacificamente contrattualizzate tra le
[...]
parti e già saldate della P.A., la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del richiesto compenso deve essere rigettata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, previa conferma dell'Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del
30.10.2019 (che ha disposto il pagamento dal convenuto all'attrice della somma non CP
contestata di euro 77.743,28), le ulteriori domande devono essere rigettate.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
pagina 10 di 11 In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione, ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti;
ciò atteso che è emerso dall'istruttoria: (i) l'accertata esecuzione da parte della società attrice di attività complessivamente stimate dal CTU nell'importo di Euro 230.000,00 oltre IV, inclusivi delle attività già oggetto di saldo per Euro € 77.743,28 IV inclusa (cfr. determina n. 988 del 30/12/2015), dunque per un importo notevolmente superiore al quantum già riconosciuto dalla P.A. alla Parte_1
e riferibile in gran parte ad attività mai remunerate;
(ii) l'indubbia difficoltà di fronteggiare un
[...]
evento imprevisto, imprevedibile e mai accaduto prima dal punto di vista climatico, tale da non consentire in via preventiva di avere contezza, in maniera specifica e definita, sia dell'entità dell'intervento dia della chiara estensione del medesimo;
(iii) l'acclarata assenza di puntuale formalizzazione nei termini e con le modalità prescritte dalla legge degli accordi contrattuali;
assenza imputabile sia all'Ente convenuto sia agli operatori coinvolti, tra cui la società attrice (cfr. perizia pag.
7 e ss.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. conferma l'Ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 30.10.2019 che ha disposto il pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma non contestata di euro CP
77.743,28;
2. rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte attrice;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Grosseto il 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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