Art. 4.
Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione dei servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione dei servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .