CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2019 depositato il 18/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00154 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1855/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 29/05/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821000 E RUOLO IRPEF-ALTRO 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821000 E RUOLO ILOR 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti solo l'Ufficio che si riportano ai propri scritti e conclusioni. Il difensore della contribuente evidenzia che in atti è presente rottamazione ter e quater. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n.05920160011282821. Il relativo procedimento è stato definito dalla Commissione Tributaria di Lecce Sez.
2 con la sentenza n.1855/02/18 depositata il 29.05.2018, con cui il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese di lite;
Avverso tale sentenza la contribuente, odierno appellante, ha proposto impugnativa
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con memorie del 30.04.2024 la contribuente faceva presente di avere aderito:
- in data 31/07/2019 alla definizione agevolata “Rottamazione-ter” ex art.16-bis D.L. 34/2019 effettuando il versamento di quasi tutte le rate senza però versare le ultime;
- nonché il 18/03/2023 alla definizione meglio nota come “Rottamazione-quater” versando le prime tre rate, scadute il 31/10/2023, il 30/11/2023 ed il 28/02/2024.
L'Ufficio, nelle more dell'odierna udienza, comunicava, riguardo al provvedimento di Definizione Agevolata emesso relativamente alla cartella n.05920160011282821000, che la contribuente era decaduta dal beneficio della Rottamazione poiché non aveva provveduto ad eseguire i pagamenti alle scadenze indicate, avendo effettuato solo 5 versamenti a fronte delle 8 rate previste dal piano di rientro: erano pertanto ripartite le regole ordinarie di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione infatti il processo deve essere dichiarato estinto in applicazione dell'art.44 del D.Lgs.546/1992, dal momento che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione integrano gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ai sensi della norma citata.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione”.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n.24082 e n.24083). Pertanto, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, deve seguire la dichiarazione di estinzione per rinuncia del debitore, qualora sia ricorrente, mentre laddove, invece, sia resistente o intimato l'estinzione va dichiarata alla luce del fatto che ricorre un caso di estinzione ex lege.
Poichè nel caso in esame il contribuente, originario ricorrente in primo grado ed appellato in secondo grado, ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate all'ammissione al piano di rateazione ed anche il pagamento della prima rata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'originario ricorrente, in applicazione dei principi sopra ricordati pronunciati in sede di legittimità pienamente condivisi dalla Corte di Giustizia Tributaria.
Non essendoci stato il pagamento integrale del debito rateizzato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che “non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass.n.21977 del 2018).
In sostanza, è il presente giudizio che non può proseguire e che deve essere dichiarato estinto, non potendo conservare alcuna validità l'originaria impugnazione, dal momento che la parte stessa ha rinunziato con la dichiarazione di adesione.
Resta impregiudicata, ovviamente, la questione della debenza delle somme che il contribuente deve continuare a versare in caso di pagamento rateale e che, in caso di omesso parziale pagamento, dovrà essere risolta in altro e diverso giudizio.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
DI GI UC
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2019 depositato il 18/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00154 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1855/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 29/05/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821000 E RUOLO IRPEF-ALTRO 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920160011282821000 E RUOLO ILOR 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti solo l'Ufficio che si riportano ai propri scritti e conclusioni. Il difensore della contribuente evidenzia che in atti è presente rottamazione ter e quater. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n.05920160011282821. Il relativo procedimento è stato definito dalla Commissione Tributaria di Lecce Sez.
2 con la sentenza n.1855/02/18 depositata il 29.05.2018, con cui il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese di lite;
Avverso tale sentenza la contribuente, odierno appellante, ha proposto impugnativa
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con memorie del 30.04.2024 la contribuente faceva presente di avere aderito:
- in data 31/07/2019 alla definizione agevolata “Rottamazione-ter” ex art.16-bis D.L. 34/2019 effettuando il versamento di quasi tutte le rate senza però versare le ultime;
- nonché il 18/03/2023 alla definizione meglio nota come “Rottamazione-quater” versando le prime tre rate, scadute il 31/10/2023, il 30/11/2023 ed il 28/02/2024.
L'Ufficio, nelle more dell'odierna udienza, comunicava, riguardo al provvedimento di Definizione Agevolata emesso relativamente alla cartella n.05920160011282821000, che la contribuente era decaduta dal beneficio della Rottamazione poiché non aveva provveduto ad eseguire i pagamenti alle scadenze indicate, avendo effettuato solo 5 versamenti a fronte delle 8 rate previste dal piano di rientro: erano pertanto ripartite le regole ordinarie di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione infatti il processo deve essere dichiarato estinto in applicazione dell'art.44 del D.Lgs.546/1992, dal momento che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione integrano gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ai sensi della norma citata.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione”.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n.24082 e n.24083). Pertanto, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, deve seguire la dichiarazione di estinzione per rinuncia del debitore, qualora sia ricorrente, mentre laddove, invece, sia resistente o intimato l'estinzione va dichiarata alla luce del fatto che ricorre un caso di estinzione ex lege.
Poichè nel caso in esame il contribuente, originario ricorrente in primo grado ed appellato in secondo grado, ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate all'ammissione al piano di rateazione ed anche il pagamento della prima rata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'originario ricorrente, in applicazione dei principi sopra ricordati pronunciati in sede di legittimità pienamente condivisi dalla Corte di Giustizia Tributaria.
Non essendoci stato il pagamento integrale del debito rateizzato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che “non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass.n.21977 del 2018).
In sostanza, è il presente giudizio che non può proseguire e che deve essere dichiarato estinto, non potendo conservare alcuna validità l'originaria impugnazione, dal momento che la parte stessa ha rinunziato con la dichiarazione di adesione.
Resta impregiudicata, ovviamente, la questione della debenza delle somme che il contribuente deve continuare a versare in caso di pagamento rateale e che, in caso di omesso parziale pagamento, dovrà essere risolta in altro e diverso giudizio.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
DI GI UC