TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/03/2026, n. 5708
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 5 agosto 2023
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Ordinanza collegiale 24 febbraio 2026
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Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima fissazione dei tetti di spesa

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, configurandosi come un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in un contesto economico-finanziario critico. Inoltre, la legge ha previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. La normativa del 2022 ha reso operative le procedure senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Erroneità delle commisurazioni degli importi da restituire

    Le censure relative all'erroneità delle commisurazioni degli importi sono state ritenute infondate in quanto il Tribunale ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. Inoltre, è rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Invalidità conseguente all'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE. La Corte ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Conseguenze della illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina normativa

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. rilevando che la disciplina censurata contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE. La Corte ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative

    Il Tribunale ha ritenuto che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2015, e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Tribunale ha ritenuto che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando ex parte externa sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile, poiché le imprese erano consapevoli dell'esistenza di un tetto di spesa e del possibile ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e violazione principi UE

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso l'incostituzionalità delle norme sottostanti e la violazione dei principi eurounitari di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e violazione principi UE

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso l'incostituzionalità delle norme sottostanti e la violazione dei principi eurounitari di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e violazione principi UE

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso l'incostituzionalità delle norme sottostanti e la violazione dei principi eurounitari di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Danni cagionati dagli atti illegittimi

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto anche la domanda risarcitoria, essendo accessoria, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/03/2026, n. 5708
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5708
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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