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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6377/2024
TRA
difeso dall'avv. DI MEGLIO CARLO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13/03/24 il ricorrente espone di essere stato imbarcato sulla nave “Grande Abidjan” con l'Armatore “Grimaldi Deep Sea Spa” con contratto a tempo indeterminato nel turno particolare dal 05/08/22 al
29/11/22, data in cui veniva sbarcato, ed in data 06/12/22 veniva collocato in malattia fino al 31/01/23; che in data 23/08/23 riceveva una missiva dall' avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su CP_1 prestazione INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' del sig. n. Parte_1
2200458675”, con cui gli veniva richiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 3238,61 con la seguente motivazione «Sono state corrisposte indennita' di malattia non spettanti in quanto assente a visita di controllo e non e' stata prodotta idonea documentazione giustificativa».
Espone che la visita aveva avuto luogo il 27/01/23 ma era avvenuta presso il vecchio indirizzo di residenza del ricorrente ovvero: via Cilento, 14
80077 Ischia (NA), laddove l'indirizzo attuale era: via Sant'Angelo, 57
80070 Serrara Fontana (NA), così come debitamente comunicato all'istituto mediante “Comunicazione Integrativa – Malattia Marittimi” con numero di protocollo: INPS.5106.07/12/2022.0232692.
Tanto premesso chiede «Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 23.08.2023, con cui l' richiedeva al sig. CP_1 la restituzione della somma di € 3.238,61, con vittoria Parte_1
1 di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario».
Costituitosi in giudizio l' espone che «dalla documentazione in CP_1 possesso dell'Istituto risulta che l'indirizzo di RESIDENZA E REPERIBILITA' dichiarati dal paziente al momento del rilascio del certificato di malattia del 24.1.2023 (certificato che fa fede fino a querela di falso) era proprio quello in cui si è recato il medico accertatore».
Il ricorso è infondato.
L'art. 5 comma 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce:
«14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».
La Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".
Nel caso di specie, la vista di controllo è avvenuta a seguito dell'invio del certificato di malattia da parte del sanitario in data 24/01/23 (doc. 1 prod ). Nel predetto certificato il medico indica come indirizzo di CP_1 reperibilità comunicato dal lavoratore - che non necessariamente deve coincidere con la residenza anagrafica - l'indirizzo dove la visita è avvenuta il 27/01/23.
In proposito, i certificati redatti da medici, anche in regime privatistico, devono considerarsi atti pubblici (Cass. pen. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 8713 del 22/01/2019), sicché i dati riportati dal medico, limitatamente al c.d. contenuto estrinseco del documento, quali sono i fatti avvenuti in presenza dell'incaricato di pubblico servizio ovvero le dichiarazioni allo stesso rese da terzi, fanno fede fino a querela di falso
(art. 2700 c.c.).
In ogni caso, tenuto conto che non esiste alcun obbligo di coincidenza tra reperibilità dichiarata e residenza anagrafica, l' non era tenuto ad CP_1 effettuare alcuna ulteriore verifica, essendo sufficiente che la parte
2 avesse dichiarato al medico di essere reperibile per il periodo di malattia all'indirizzo dalla stessa indicato.
Ed il 27/01/23, secondo quanto esattamente rileva l' , il medico di CP_1 controllo, riscontrata l'assenza del lavoratore presso l'indirizzo indicato, ha lasciato al familiare trovato in loco la convocazione per presentarsi alla visita ambulatoriale per il giorno 30/01/23, ma il ricorrente non si sottopose a visita neppure in tale data.
Né tale seconda assenza viene in alcun modo giustificata in quella come nella presente sede.
Legittimamente, pertanto l' ha dato applicazione al disposto contenuto CP_1 nel citato art. 5 d.l. 463/1983.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 1312,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA.
Napoli, 01/07/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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