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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, con sede Parte_1 legale in Trento, via Fogazzaro n° 23, in persona del legale rappresentante
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Casari del Foro di Reggio Emilia
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, con sede in Controparte_1
Trento, via Gilli n° 4, in persona del dirigente rappresentata e difesa dai funzionari dello stesso Servizio dott. Roberto Nulli e dalla dott.ssa Anna Nicolussi Principe
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“nel merito accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Legge n. 689/1981, perché infondata ed illegittima per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese di giudizio” pagina 1 di 11 Parte opposta così conclude:
“in via principale: rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato, confermando l'ordinanza-ingiunzione senza rideterminare in minus le sanzioni amministrative, con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ingiunzione Prot. n. S021/2023/879995/24.1/R.N. la Provincia
Autonoma di Trento-Servizio Lavoro ha ingiunto a , quale Parte_2 trasgressore, e alla Società Cooperativa NL Vita ER (d'ora innanzi, per brevità, soltanto , in persona del suo legale rappresentante , quale Parte_1 Parte_2 soggetto obbligato solidale ex art. 6, 3° co., legge n° 689/1981, di pagare la sanzione amministrativa di € 7.722,60 (di cui € 22,60 per spese di notifica) per le violazioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133/2008, e di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 40, comma 2,
D.L. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, e più precisamente “per aver infedelmente registrato nei singoli mesi di elaborazione, sul Libro Unico del Lavoro, i dati relativi” a n° 10 lavoratori - ossia , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, e - “e alle loro prestazioni
[...] Persona_9 Persona_10 lavorative, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” e per non aver consegnato ai detti lavoratori, “all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'ammissione al lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997”, e ciò sul presupposto che i rapporti di lavoro intercorsi tra la
Cooperativa e i dieci lavoratori oggetto di accertamento fossero da
“ricondurre…nell'alveo della subordinazione”.
Oltre a eccepire la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n°
689/1981, per essere trascorsi fra il primo accesso ispettivo dd. 17.2.2017, peraltro riferibile a , non quale , ma nella qualità di consorziata e Parte_1 Parte_1 sede secondaria del Consorzio Family Care, e quello successivo dd. 13.6.2017 centosedici giorni senza l'espletamento di alcuna attività di indagine, nel ricorso introduttivo del presente giudizio si assumeva, in estrema sintesi, che i contratti esaminati non avevano pagina 2 di 11 dato luogo a rapporti di lavoro subordinato in ragione dell'insussistenza del potere direttivo, disciplinare e/o di controllo da parte della e dell'assoluta libertà dei Parte_1 collaboratori di scegliere i servizi da svolgere e di gestire l'espletata attività lavorativa con “un'autonomia organizzativa e gestionale in coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente”.
Si chiedeva, pertanto, di annullare, revocare e/o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto, rilevando, in particolare, che la pretesa sanzionatoria non era stata azionata oltre il termine stabilito dall'art. 14, legge n° 689/1981; che nel caso di specie, pur in assenza di uno stringente esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, erano ravvisabili alcuni indici sintomatici della subordinazione;
che soltanto con l'accettazione di ogni singola proposta veniva instaurato il rapporto di lavoro, di talché ai fini della relativa qualificazione non rilevava la facoltà del lavoratore di rifiutare l'incarico; che le prestazioni svolte dai lavoratori erano concordate tra la Cooperativa e l'utente, con conseguente esclusione di autonomi poteri di organizzazione dei singoli servizi in capo ai lavoratori;
che il rapporto di lavoro veniva costituito dalla Cooperativa (che predisponeva l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del servizio) direttamente con il lavoratore e gestito dalla stessa in ogni sua fase;
che il collegamento tra l'attività d'impresa della Cooperativa e le prestazioni di lavoro, il coordinamento di tali prestazioni da parte della Cooperativa,
l'assenza di rischio economico per i lavoratori e la loro retribuzione oraria costituivano altrettanti indici sintomatici di subordinazione.
L'opposizione appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Stando a quanto dedotto e documentato in atti, con riguardo alla stessa vicenda oggetto del presente giudizio è stato notificato alla Cooperativa avviso di addebito n° 412
2021 00000983 80 000 ex art. 30 D.L. 31.5.2010, n° 78, conv. con L. 30.7.2010, n° 122, avente a oggetto la richiesta dell' di pagare, per il periodo novembre 2015-dicembre CP_2
2020, contributi, interessi e sanzioni civili per complessivi € 92.026,22 in favore della
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
La relativa opposizione proposta dalla è stata rigettata con l'allegata Parte_1 sentenza n° 9/2024 della sezione lavoro di quest'ufficio (v. doc. n° 11 di parte opposta), pagina 3 di 11 poi integralmente riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n° 52/2024 (depositata da parte opponente in data 31.12.2024 e passata in giudicata, come dedotto nell'udienza di discussione dalla stessa parte e confermato da parte opposta), che ha accertato l'illegittimità del detto avviso di addebito dell' e dichiarato non dovuta la somma CP_2 che ne costituiva l'oggetto, e ciò per aver ritenuto che le risultanze istruttorie - costituite essenzialmente dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dieci soggetti sopra menzionati (che risultano aver stipulato con la contratti di “collaborazione Parte_1 continuata e continuativa” aventi a oggetto “l'esecuzione di servizi socio assistenziali…a favore di soggetti (anziani, malati, disabili, ecc.)” - v. art.
1.1 dei contratti in atti) e, pertanto, esattamente corrispondenti alle emergenze probatorie valorizzate nell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio - non fossero in grado di dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, di rapporti di lavoro subordinati.
Le considerazioni poste a fondamento di tale declaratoria appaiono pienamente condivisibili e, stante la sostanziale coincidenza del materiale probatorio acquisito nei due giudizi, valorizzabili anche a sostegno dell'opposizione in esame.
Va in primo luogo rilevato che, stando alle sommarie informazioni rese al personale del Servizio Lavoro provinciale, i collaboratori avevano la piena libertà di rifiutare i lavori a ciascuno di essi proposti e non erano tenuti a giustificare eventuali rifiuti.
In particolare, nel corso delle audizioni ispettive, Persona_2 [...]
e fecero intendere di essere sempre state libere di accettare o Per_9 Persona_11 meno gli incarichi sulla base delle proprie disponibilità del momento.
Gli altri dichiararono di aver avuto modo di rifiutare qualche offerta di lavoro della Cooperativa perché relativa ad attività non gradita ( oppure per Persona_3 incompatibilità con le proprie esigenze ( , , Persona_12 Persona_4 [...]
, , che Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 potevano essere rappresentate anche dalla necessità di privilegiare altra concomitante attività lavorativa ( ha dichiarato di svolgere attività di assistenza anche Persona_8 in favore di soggetti ulteriori e diversi da quelli che le venivano indicati dalla
Cooperativa), il cui espletamento non era, quindi, incompatibile con il rapporto contrattuale insorto con l'odierna opponente (ciò desumendosi anche da quanto riferito da
). Persona_9
pagina 4 di 11 Dalle dichiarazioni di tutti i lavoratori si evince, inoltre, che il rifiuto di un incarico non comportava alcuna conseguenza, né sul piano disciplinare, né in ordine ai modi e tempi delle successive chiamate da parte della , che vi provvedeva Parte_1 unicamente in base alle richieste dell'utenza, senza, quindi, attribuire alcun rilievo a occasionali dichiarazioni di indisponibilità.
Il che peraltro trova conferma nelle clausole 1.3 (“il collaboratore rimane comunque libero di accettare o meno l'incarico propostogli dalla Committente”) e 2.8
(“Ferma restando l'assoluta libertà del Collaboratore di accettare o meno gli incarichi che gli verranno proposti dalla Committente, ed in un'ottica tesa a favorire l'azione di coordinamento della committente, Egli comunicherà alla stessa i periodi per i quali, nell'arco dell'anno e/o del mese e/o della settimana e/o della giornata, potrà rendersi disponibile”) dell'allegato regolamento negoziale sottoscritto dalla Cooperativa e da ogni singolo collaboratore.
Tra lo svolgimento di un incarico e l'altro il collaboratore non restava, quindi, a disposizione della cooperativa e l'assunzione dell'obbligazione lavorativa era, di volta in volta, rimessa alla sua libera scelta, ciò significando che egli aveva piena autonomia in ordine allo svolgimento o meno della prestazione, risultando dalle acquisite risultanze istruttorie assunte (v. dichiarazioni di , , Persona_2 Persona_4 Persona_9
, soltanto che, in caso Persona_6 Persona_7 Persona_10 di sopravvenuto impedimento, ne dava comunicazione alla , e non per Parte_1 giustificare l'assenza, né tantomeno per chiedere l'autorizzazione ad effettuarla, ma soltanto per consentire alla stessa e al cliente di concordare un'eventuale Parte_1 diversa copertura del servizio.
La non obbligatorietà della prestazione induce di per sé a escludere la possibilità di ravvisare il vincolo della subordinazione ipotizzato nell'ordinanza ingiunzione opposta, visto che nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore, assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ha l'obbligo di eseguire la prestazione;
nel caso di specie, invece, la non poteva imporre ai collaboratori di lavorare nei Parte_1 luoghi e tempi proposti, né peraltro poteva esigere la prestazione anche in caso di accettazione della proposta di lavoro, non essendo stabilita in contratto alcuna conseguenza, pecuniaria, disciplinare o di altro genere anche in caso di revoca della disponibilità data e, quindi, di omessa presentazione per rendere la prestazione.
pagina 5 di 11 Alla sostanziale libertà del collaboratore di accettare o meno ogni singolo incarico propostogli appare, dunque, ascrivibile un'apprezzabile rilevanza a sostegno della spiegata opposizione, in quanto “esclude in radice quella ineludibile obbligatorietà della prestazione lavorativa che…caratterizza ogni forma di subordinazione, anche la più attenuata, e che è incompatibile con la semplice possibilità, rimessa al prestatore di rifiutare il lavoro (cfr. Cass. 12458/2003 cit.), dovendosi prescindere dal fatto che, in concreto, l'accettazione del lavoro costituisca la regola per effetto di una reciproca utilità economica consolidata nel tempo: la quale circostanza può anche caratterizzare il lavoro autonomo e può comunque venir meno in dipendenza della valutazione economica relativa a ciascuna commessa…” (così, in motivazione, Cass., n° 22129/2006; v. anche
Cass., n° 6803/2002 secondo cui “la configurabilità della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il lavoro a domicilio deve escludersi allorquando il lavoratore goda di piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso. Tali modalità della prestazione escludono, infatti, un effettivo inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale che comporta una piena e sicura disponibilità del prestatore di lavoro ad eseguire i compiti affidatigli e a soddisfare le esigenze e le finalità programmate dall'impresa”).
Inoltre, l'espletata attività ispettiva non ha evidenziato in termini sufficientemente chiari e inequivoci i normali indici sintomatici di subordinazione, e in particolare un assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e, per quanto appena esposto, neppure uno stabile inserimento di tutti i dieci collaboratori escussi dal personale ispettivo nell'organizzazione datoriale (tanto più che alcuni di essi, e precisamente Persona_12
, ,
[...] Persona_3 Persona_5 Persona_9 Persona_6
risultano aver prestato attività lavorativa da un minimo di due a un massimo
[...] di sei mesi).
Come giustamente rilevato dalla citata sentenza della locale Corte di Appello, nell'ambito del rapporto intercorso con i dieci soggetti esaminati, alla non Parte_1 era riferibile un potere decisionale manifestatosi in direttive pregnanti, assidue e cogenti in relazione alle concrete modalità esecutive delle richieste prestazioni lavorative.
Stando alle sommarie informazioni assunte dal personale ispettivo ( : Persona_4
“La cooperativa mi dà indicazioni di massima sul servizio che devo svolgere, il luogo, gli pagina 6 di 11 orari e i dati della persona che assisterò”; : “normalmente erano i familiari Persona_5 che mi dicevano nel dettaglio le cose da fare…La cooperativa mi dava indicazioni di massima, come l'età della persona, il grado di autosufficienza, le sue necessità…I familiari mi davano sempre le indicazioni di dettaglio”; : “le Persona_12 attività che mi venivano proposte erano in orari e luoghi predeterminati, in base alle esigenze della famiglia…[i familiari] mi davano indicazioni di massima riguardo soprattutto a come era più opportuno rapportarmi all'assistito in base alle problematiche che aveva”; “la cooperativa mi spiega il caso e mi Persona_6 riferisce luogo e orario di inizio del servizio, poi nello specifico mi rapporto con la famiglia e concordo con la famiglia l'orario da svolgere…”; “i servizi Persona_7 che mi venivano proposti e che ho eseguito avevano orario e luogo prestabiliti dalla cooperativa in base alle esigenze della persona da assistere o della famiglia”; Per_8
: “a settembre il signor mi ha accompagnato al primo servizio in ospedale,
[...] Pt_2 poi per le successive notti trovo le famiglie che mi dicono di cosa c'è bisogno”), la non impartiva dettagliati e vincolanti ordini di servizio, limitandosi, per lo Parte_1 più a indicare le generalità dell'assistito, nonché luogo e orario di inizio del servizio, mentre, di regola, erano i familiari dei soggetti (persone anziane, malate o disabili) che fruivano delle prestazioni lavorative a rappresentare le necessità del loro congiunto e, quindi, a individuare in concreto l'assistenza di cui avevano effettivo bisogno, il che induce a ritenere, da un lato, che ogni singolo collaboratore, al fine di soddisfare le specifiche esigenze dell'assistito, era, di fatto, nelle condizioni di stabilire tipologia e modalità di intervento direttamente con i parenti del destinatario finale, più che con la
, con ciò fruendo di un certo margine di autonomia nell'espletamento Parte_1 dell'attività lavorativa;
e dall'altro che, svolgendo prestazioni commisurate ai bisogni dell'assistito, non fosse assoggettato a un vero e proprio orario di lavoro predeterminato ab initio dalla Cooperativa, tant'è che alcuni di essi ( Persona_2 Persona_3
, , ) hanno riferito che erano loro stessi ad Persona_4 Persona_5 Persona_8 annotare il numero di ore lavorate e poi a comunicarlo alla , con ciò facendo Parte_1 intendere che, di fatto, l'effettiva durata della singola prestazione veniva stabilita sul posto presumibilmente d'intesa con i congiunti dell'assistito e in base ai bisogni del momento dello stesso (come espressamente affermato da , Persona_6 che ha dichiarato “concordo con la famiglia l'orario da svolgere, che poi riferisco alla cooperativa”). pagina 7 di 11 Inoltre, non è emerso il benché minimo elemento di fatto rappresentativo di un potere disciplinare della , non constandone l'esercizio né, come detto, in caso Parte_1 di rifiuto dell'incarico, né in ordine a eventuali scorrette modalità di svolgimento dello stesso;
del resto, neppure risulta che i collaboratori fossero tenuti a uniformarsi a specifiche e determinate regole di condotte.
Parimenti non vi è prova dell'esercizio, da parte della , di un Parte_1 penetrante potere di vigilanza e controllo sulle singole prestazioni assistenziali, non rilevando significativamente in senso contrario che la stessa richiedesse ai familiari degli assistiti se erano rimasti soddisfatti del lavoro svolto (v. dichiarazioni di Per_10
, , e o agli stessi collaboratori ( Per_3 Per_4 Per_9 Per_6 Persona_8
, ) notizie sull'attività prestata, venendo al riguardo in rilievo Persona_4 Persona_5 una mera verifica diretta ad accertare se il collaboratore fosse gradito all'assistito e ai di lui congiunti, e ciò verosimilmente in ragione del peculiare oggetto della prestazione, che rende particolarmente rilevante il gradimento e la fiducia nella persona che presta assistenza, a prescindere dalla capacità della stessa.
Non sono ravvisabili neppure quegli indici cd. complementari e sussidiari (a cui può farsi riferimento in difetto dei detti ordinari indici sintomatici di subordinazione), quali l'osservanza di un orario di lavoro stabile e continuativo (dipendendo, questo, come detto, dalle concrete esigenze degli assistiti) e il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita (che, invece, era commisurato all'effettiva durata della prestazione lavorativa); né appare particolarmente significativa l'assenza, in capo a ogni singolo collaboratore, di un rischio economico e di una struttura imprenditoriale, ciò dipendendo dalla sostanziale semplicità della prestazione lavorativa richiesta, per la cui esecuzione non era necessaria la materiale disponibilità di particolari dotazioni strumentali.
Devesi, infine, considerare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è ripetutamente affermato che “ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di pagina 8 di 11 clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (in tal senso, per tutte, Cass., n° 35687/2021; v. anche 9264/2007, secondo cui “la valutazione del documento negoziale, tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato”).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa non ravvisandosi validi motivi per discostarsene, vi è ragione di attribuire apprezzabile rilievo anche alla volontà delle parti, manifestatasi nella qualificazione del rapporto in termini di contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.
Per tutto quanto esposto si ritiene, dunque, di condividere la conclusione cui è giunta, con la citata sentenza n° 52/2024, la Corte di Appello, che ha escluso nel caso di specie la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con i soggetti escussi dal personale ispettivo in considerazione degli acquisiti elementi di fatto (“i giorni e gli orari di lavoro dipendevano dalle richieste degli assistiti;
-i soggetti potevano rifiutare di rendere la prestazione;
-non vi è traccia di attività di controllo della prestazione;
-è risultato assente qualsiasi iniziativa disciplinare;
-il prestatore poteva contemporaneamente svolgere altri incarichi in autonomia, non connessi con la cooperativa;
-non vi era predeterminazione di compenso per l'attività notturna o comunque straordinaria;
- non vi è prova di una effettiva attività di organizzazione del lavoro, tradottasi in semplici direttive;
-nemmeno vi è prova delle necessità di giustificare eventuali assenze”) e, quindi, dell'insussistenza degli elementi essenziali e anche di quelli cd. sussidiari che caratterizzano la subordinazione.
L'impugnata ordinanza ingiunzione deve, quindi, essere revocata, non apparendo valorizzabile in senso contrario neppure l'assunto sostenuto - sostanzialmente in via subordinata - dalla parte opposta in comparsa di costituzione, secondo cui i rapporti di lavoro in esame rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'art. 2 (“collaborazioni organizzate dal committente”), D.Lgs. n° 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
pagina 9 di 11 Al riguardo devesi innanzi tutto considerare che dal punto di vista strutturale l'opposizione a sanzione amministrativa si configura in senso prettamente impugnatorio, dovendo essere proposta entro un termine di decadenza.
Ne consegue, da un lato, che l'opponente non può formulare con memorie o altri atti comunque definiti, motivi aggiunti a quelli inizialmente proposti con l'opposizione, quantomeno ove ciò avvenga decorso il termine d'impugnazione, la cui perentorietà non è eludibile;
e dall'altro che, simmetricamente, neppure l'amministrazione ingiungente può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, che nel caso di specie si esauriscono nella ipotizzata riconduzione dei rapporti di lavori “nell'alveo della subordinazione”.
A parte ciò, sul punto in questione mette comunque conto rilevare che l'acquisito materiale istruttorio non consente di ravvisare nel caso di specie con un tranquillante margine di certezza un'etero-organizzazione in grado di comportare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n° 81/2015 (che a tal fine richiede, fra l'altro, l'organizzazione, da parte del committente, delle modalità di esecuzione della prestazione), non potendosi ritenere, alla luce delle sommarie informazioni assunte dal personale ispettivo, che l'organizzazione dell'attività dei vari collaboratori fosse completamente decisa con ordini vincolanti dalla Cooperativa e, quindi, riservata unicamente ad essa, a cui solo competeva l'individuazione dell'effettivo contenuto delle prestazioni lavorative utili alla realizzazione degli scopi dell'impresa e la quantificazione della relativa durata, essendo, di contro, emerso che le concrete modalità esecutive delle prestazioni e, in particolare, l'effettiva assistenza prestata dai collaboratori e i relativi tempi di espletamento fossero, di volta in volta, essenzialmente stabiliti dagli stessi con i parenti dell'assistito (con conseguenti riflessi sull'ammontare dei compensi dovuti ai collaboratori e, quindi, sui costi sostenuti dalla ), e ciò in sostanziale Parte_1 corrispondenza con le pattuizioni contrattuali, per effetto delle quali il collaboratore avrebbe dovuto concordare “la metodologia di esecuzione del servizio” direttamente con il soggetto destinatario del servizio o con i suoi familiari, “essendo le caratteristiche esecutive della prestazione strettamente connesse alle singole situazioni nelle quali il
Collaboratore” era chiamato ad operare, “allo stato soggettivo, patologico e/o generale e familiare dell'assistito”, nonché “alle specifiche competenze, esperienza” e “alle esigenze
e impegni del collaboratore” (art.
2.4 dei contratti).
pagina 10 di 11 Il che trova conferma anche negli allegati provvedimenti emessi dalla
Commissione di Certificazione (v. doc. n° 25 di parte opponente), ove si è dato atto, fra l'altro, che “è possibile rinvenire margini di autonomia laddove il collaboratore si coordini, nell'espletamento della prestazione lavorativa, non tanto con i responsabili della committente, quanto, piuttosto, con il destinatario finale della prestazione” e che “il collaboratore, infatti, è chiamato di volta in volta ad organizzarsi con l'assistito in merito alla tipologia e alle modalità di intervento, nonché agli orari di assistenza, ove necessario”, per poi aggiungersi che il collaboratore “non è soggetto ad un vero e proprio
'orario di lavoro' benché ovviamente i servizi debbano essere resi in determinati orari e secondo le esigenze manifestate dall'assistito ad inizio del rapporto” e che “non appare vincolato a determinati orari stabiliti dal committente, quanto, piuttosto, allo svolgimento di determinati servizi che, di fatto, risultano ricollegati ad esigenze orarie del destinatario stabilite già a monte”.
I rilievi svolti inducono, quindi, a ritenere infondata l'azionata pretesa sanzionatoria, rendendo superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di opposizione relativo alla decorrenza del termine ex art. 14, legge n° 689/1981.
L'impugnata ordinanza ingiunzione deve, quindi, essere revocata.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni di fatto e diritto esaminate appare comunque valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sì come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e dalla , Parte_2 Parte_3 con sede legale in Trento, via Fogazzaro n° 23, in persona del legale rappresentante, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento-Servizio Lavoro, con sede in Trento, in persona del dirigente, avverso l'ordinanza ingiunzione n° S021/2023/879995/24.1/R.N., notificata in data 12.12.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 13.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, con sede Parte_1 legale in Trento, via Fogazzaro n° 23, in persona del legale rappresentante
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Casari del Foro di Reggio Emilia
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, con sede in Controparte_1
Trento, via Gilli n° 4, in persona del dirigente rappresentata e difesa dai funzionari dello stesso Servizio dott. Roberto Nulli e dalla dott.ssa Anna Nicolussi Principe
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“nel merito accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Legge n. 689/1981, perché infondata ed illegittima per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese di giudizio” pagina 1 di 11 Parte opposta così conclude:
“in via principale: rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato, confermando l'ordinanza-ingiunzione senza rideterminare in minus le sanzioni amministrative, con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ingiunzione Prot. n. S021/2023/879995/24.1/R.N. la Provincia
Autonoma di Trento-Servizio Lavoro ha ingiunto a , quale Parte_2 trasgressore, e alla Società Cooperativa NL Vita ER (d'ora innanzi, per brevità, soltanto , in persona del suo legale rappresentante , quale Parte_1 Parte_2 soggetto obbligato solidale ex art. 6, 3° co., legge n° 689/1981, di pagare la sanzione amministrativa di € 7.722,60 (di cui € 22,60 per spese di notifica) per le violazioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133/2008, e di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 40, comma 2,
D.L. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, e più precisamente “per aver infedelmente registrato nei singoli mesi di elaborazione, sul Libro Unico del Lavoro, i dati relativi” a n° 10 lavoratori - ossia , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, e - “e alle loro prestazioni
[...] Persona_9 Persona_10 lavorative, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” e per non aver consegnato ai detti lavoratori, “all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'ammissione al lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997”, e ciò sul presupposto che i rapporti di lavoro intercorsi tra la
Cooperativa e i dieci lavoratori oggetto di accertamento fossero da
“ricondurre…nell'alveo della subordinazione”.
Oltre a eccepire la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n°
689/1981, per essere trascorsi fra il primo accesso ispettivo dd. 17.2.2017, peraltro riferibile a , non quale , ma nella qualità di consorziata e Parte_1 Parte_1 sede secondaria del Consorzio Family Care, e quello successivo dd. 13.6.2017 centosedici giorni senza l'espletamento di alcuna attività di indagine, nel ricorso introduttivo del presente giudizio si assumeva, in estrema sintesi, che i contratti esaminati non avevano pagina 2 di 11 dato luogo a rapporti di lavoro subordinato in ragione dell'insussistenza del potere direttivo, disciplinare e/o di controllo da parte della e dell'assoluta libertà dei Parte_1 collaboratori di scegliere i servizi da svolgere e di gestire l'espletata attività lavorativa con “un'autonomia organizzativa e gestionale in coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente”.
Si chiedeva, pertanto, di annullare, revocare e/o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto, rilevando, in particolare, che la pretesa sanzionatoria non era stata azionata oltre il termine stabilito dall'art. 14, legge n° 689/1981; che nel caso di specie, pur in assenza di uno stringente esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, erano ravvisabili alcuni indici sintomatici della subordinazione;
che soltanto con l'accettazione di ogni singola proposta veniva instaurato il rapporto di lavoro, di talché ai fini della relativa qualificazione non rilevava la facoltà del lavoratore di rifiutare l'incarico; che le prestazioni svolte dai lavoratori erano concordate tra la Cooperativa e l'utente, con conseguente esclusione di autonomi poteri di organizzazione dei singoli servizi in capo ai lavoratori;
che il rapporto di lavoro veniva costituito dalla Cooperativa (che predisponeva l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del servizio) direttamente con il lavoratore e gestito dalla stessa in ogni sua fase;
che il collegamento tra l'attività d'impresa della Cooperativa e le prestazioni di lavoro, il coordinamento di tali prestazioni da parte della Cooperativa,
l'assenza di rischio economico per i lavoratori e la loro retribuzione oraria costituivano altrettanti indici sintomatici di subordinazione.
L'opposizione appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Stando a quanto dedotto e documentato in atti, con riguardo alla stessa vicenda oggetto del presente giudizio è stato notificato alla Cooperativa avviso di addebito n° 412
2021 00000983 80 000 ex art. 30 D.L. 31.5.2010, n° 78, conv. con L. 30.7.2010, n° 122, avente a oggetto la richiesta dell' di pagare, per il periodo novembre 2015-dicembre CP_2
2020, contributi, interessi e sanzioni civili per complessivi € 92.026,22 in favore della
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
La relativa opposizione proposta dalla è stata rigettata con l'allegata Parte_1 sentenza n° 9/2024 della sezione lavoro di quest'ufficio (v. doc. n° 11 di parte opposta), pagina 3 di 11 poi integralmente riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n° 52/2024 (depositata da parte opponente in data 31.12.2024 e passata in giudicata, come dedotto nell'udienza di discussione dalla stessa parte e confermato da parte opposta), che ha accertato l'illegittimità del detto avviso di addebito dell' e dichiarato non dovuta la somma CP_2 che ne costituiva l'oggetto, e ciò per aver ritenuto che le risultanze istruttorie - costituite essenzialmente dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dieci soggetti sopra menzionati (che risultano aver stipulato con la contratti di “collaborazione Parte_1 continuata e continuativa” aventi a oggetto “l'esecuzione di servizi socio assistenziali…a favore di soggetti (anziani, malati, disabili, ecc.)” - v. art.
1.1 dei contratti in atti) e, pertanto, esattamente corrispondenti alle emergenze probatorie valorizzate nell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio - non fossero in grado di dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, di rapporti di lavoro subordinati.
Le considerazioni poste a fondamento di tale declaratoria appaiono pienamente condivisibili e, stante la sostanziale coincidenza del materiale probatorio acquisito nei due giudizi, valorizzabili anche a sostegno dell'opposizione in esame.
Va in primo luogo rilevato che, stando alle sommarie informazioni rese al personale del Servizio Lavoro provinciale, i collaboratori avevano la piena libertà di rifiutare i lavori a ciascuno di essi proposti e non erano tenuti a giustificare eventuali rifiuti.
In particolare, nel corso delle audizioni ispettive, Persona_2 [...]
e fecero intendere di essere sempre state libere di accettare o Per_9 Persona_11 meno gli incarichi sulla base delle proprie disponibilità del momento.
Gli altri dichiararono di aver avuto modo di rifiutare qualche offerta di lavoro della Cooperativa perché relativa ad attività non gradita ( oppure per Persona_3 incompatibilità con le proprie esigenze ( , , Persona_12 Persona_4 [...]
, , che Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 potevano essere rappresentate anche dalla necessità di privilegiare altra concomitante attività lavorativa ( ha dichiarato di svolgere attività di assistenza anche Persona_8 in favore di soggetti ulteriori e diversi da quelli che le venivano indicati dalla
Cooperativa), il cui espletamento non era, quindi, incompatibile con il rapporto contrattuale insorto con l'odierna opponente (ciò desumendosi anche da quanto riferito da
). Persona_9
pagina 4 di 11 Dalle dichiarazioni di tutti i lavoratori si evince, inoltre, che il rifiuto di un incarico non comportava alcuna conseguenza, né sul piano disciplinare, né in ordine ai modi e tempi delle successive chiamate da parte della , che vi provvedeva Parte_1 unicamente in base alle richieste dell'utenza, senza, quindi, attribuire alcun rilievo a occasionali dichiarazioni di indisponibilità.
Il che peraltro trova conferma nelle clausole 1.3 (“il collaboratore rimane comunque libero di accettare o meno l'incarico propostogli dalla Committente”) e 2.8
(“Ferma restando l'assoluta libertà del Collaboratore di accettare o meno gli incarichi che gli verranno proposti dalla Committente, ed in un'ottica tesa a favorire l'azione di coordinamento della committente, Egli comunicherà alla stessa i periodi per i quali, nell'arco dell'anno e/o del mese e/o della settimana e/o della giornata, potrà rendersi disponibile”) dell'allegato regolamento negoziale sottoscritto dalla Cooperativa e da ogni singolo collaboratore.
Tra lo svolgimento di un incarico e l'altro il collaboratore non restava, quindi, a disposizione della cooperativa e l'assunzione dell'obbligazione lavorativa era, di volta in volta, rimessa alla sua libera scelta, ciò significando che egli aveva piena autonomia in ordine allo svolgimento o meno della prestazione, risultando dalle acquisite risultanze istruttorie assunte (v. dichiarazioni di , , Persona_2 Persona_4 Persona_9
, soltanto che, in caso Persona_6 Persona_7 Persona_10 di sopravvenuto impedimento, ne dava comunicazione alla , e non per Parte_1 giustificare l'assenza, né tantomeno per chiedere l'autorizzazione ad effettuarla, ma soltanto per consentire alla stessa e al cliente di concordare un'eventuale Parte_1 diversa copertura del servizio.
La non obbligatorietà della prestazione induce di per sé a escludere la possibilità di ravvisare il vincolo della subordinazione ipotizzato nell'ordinanza ingiunzione opposta, visto che nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore, assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ha l'obbligo di eseguire la prestazione;
nel caso di specie, invece, la non poteva imporre ai collaboratori di lavorare nei Parte_1 luoghi e tempi proposti, né peraltro poteva esigere la prestazione anche in caso di accettazione della proposta di lavoro, non essendo stabilita in contratto alcuna conseguenza, pecuniaria, disciplinare o di altro genere anche in caso di revoca della disponibilità data e, quindi, di omessa presentazione per rendere la prestazione.
pagina 5 di 11 Alla sostanziale libertà del collaboratore di accettare o meno ogni singolo incarico propostogli appare, dunque, ascrivibile un'apprezzabile rilevanza a sostegno della spiegata opposizione, in quanto “esclude in radice quella ineludibile obbligatorietà della prestazione lavorativa che…caratterizza ogni forma di subordinazione, anche la più attenuata, e che è incompatibile con la semplice possibilità, rimessa al prestatore di rifiutare il lavoro (cfr. Cass. 12458/2003 cit.), dovendosi prescindere dal fatto che, in concreto, l'accettazione del lavoro costituisca la regola per effetto di una reciproca utilità economica consolidata nel tempo: la quale circostanza può anche caratterizzare il lavoro autonomo e può comunque venir meno in dipendenza della valutazione economica relativa a ciascuna commessa…” (così, in motivazione, Cass., n° 22129/2006; v. anche
Cass., n° 6803/2002 secondo cui “la configurabilità della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il lavoro a domicilio deve escludersi allorquando il lavoratore goda di piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso. Tali modalità della prestazione escludono, infatti, un effettivo inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale che comporta una piena e sicura disponibilità del prestatore di lavoro ad eseguire i compiti affidatigli e a soddisfare le esigenze e le finalità programmate dall'impresa”).
Inoltre, l'espletata attività ispettiva non ha evidenziato in termini sufficientemente chiari e inequivoci i normali indici sintomatici di subordinazione, e in particolare un assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e, per quanto appena esposto, neppure uno stabile inserimento di tutti i dieci collaboratori escussi dal personale ispettivo nell'organizzazione datoriale (tanto più che alcuni di essi, e precisamente Persona_12
, ,
[...] Persona_3 Persona_5 Persona_9 Persona_6
risultano aver prestato attività lavorativa da un minimo di due a un massimo
[...] di sei mesi).
Come giustamente rilevato dalla citata sentenza della locale Corte di Appello, nell'ambito del rapporto intercorso con i dieci soggetti esaminati, alla non Parte_1 era riferibile un potere decisionale manifestatosi in direttive pregnanti, assidue e cogenti in relazione alle concrete modalità esecutive delle richieste prestazioni lavorative.
Stando alle sommarie informazioni assunte dal personale ispettivo ( : Persona_4
“La cooperativa mi dà indicazioni di massima sul servizio che devo svolgere, il luogo, gli pagina 6 di 11 orari e i dati della persona che assisterò”; : “normalmente erano i familiari Persona_5 che mi dicevano nel dettaglio le cose da fare…La cooperativa mi dava indicazioni di massima, come l'età della persona, il grado di autosufficienza, le sue necessità…I familiari mi davano sempre le indicazioni di dettaglio”; : “le Persona_12 attività che mi venivano proposte erano in orari e luoghi predeterminati, in base alle esigenze della famiglia…[i familiari] mi davano indicazioni di massima riguardo soprattutto a come era più opportuno rapportarmi all'assistito in base alle problematiche che aveva”; “la cooperativa mi spiega il caso e mi Persona_6 riferisce luogo e orario di inizio del servizio, poi nello specifico mi rapporto con la famiglia e concordo con la famiglia l'orario da svolgere…”; “i servizi Persona_7 che mi venivano proposti e che ho eseguito avevano orario e luogo prestabiliti dalla cooperativa in base alle esigenze della persona da assistere o della famiglia”; Per_8
: “a settembre il signor mi ha accompagnato al primo servizio in ospedale,
[...] Pt_2 poi per le successive notti trovo le famiglie che mi dicono di cosa c'è bisogno”), la non impartiva dettagliati e vincolanti ordini di servizio, limitandosi, per lo Parte_1 più a indicare le generalità dell'assistito, nonché luogo e orario di inizio del servizio, mentre, di regola, erano i familiari dei soggetti (persone anziane, malate o disabili) che fruivano delle prestazioni lavorative a rappresentare le necessità del loro congiunto e, quindi, a individuare in concreto l'assistenza di cui avevano effettivo bisogno, il che induce a ritenere, da un lato, che ogni singolo collaboratore, al fine di soddisfare le specifiche esigenze dell'assistito, era, di fatto, nelle condizioni di stabilire tipologia e modalità di intervento direttamente con i parenti del destinatario finale, più che con la
, con ciò fruendo di un certo margine di autonomia nell'espletamento Parte_1 dell'attività lavorativa;
e dall'altro che, svolgendo prestazioni commisurate ai bisogni dell'assistito, non fosse assoggettato a un vero e proprio orario di lavoro predeterminato ab initio dalla Cooperativa, tant'è che alcuni di essi ( Persona_2 Persona_3
, , ) hanno riferito che erano loro stessi ad Persona_4 Persona_5 Persona_8 annotare il numero di ore lavorate e poi a comunicarlo alla , con ciò facendo Parte_1 intendere che, di fatto, l'effettiva durata della singola prestazione veniva stabilita sul posto presumibilmente d'intesa con i congiunti dell'assistito e in base ai bisogni del momento dello stesso (come espressamente affermato da , Persona_6 che ha dichiarato “concordo con la famiglia l'orario da svolgere, che poi riferisco alla cooperativa”). pagina 7 di 11 Inoltre, non è emerso il benché minimo elemento di fatto rappresentativo di un potere disciplinare della , non constandone l'esercizio né, come detto, in caso Parte_1 di rifiuto dell'incarico, né in ordine a eventuali scorrette modalità di svolgimento dello stesso;
del resto, neppure risulta che i collaboratori fossero tenuti a uniformarsi a specifiche e determinate regole di condotte.
Parimenti non vi è prova dell'esercizio, da parte della , di un Parte_1 penetrante potere di vigilanza e controllo sulle singole prestazioni assistenziali, non rilevando significativamente in senso contrario che la stessa richiedesse ai familiari degli assistiti se erano rimasti soddisfatti del lavoro svolto (v. dichiarazioni di Per_10
, , e o agli stessi collaboratori ( Per_3 Per_4 Per_9 Per_6 Persona_8
, ) notizie sull'attività prestata, venendo al riguardo in rilievo Persona_4 Persona_5 una mera verifica diretta ad accertare se il collaboratore fosse gradito all'assistito e ai di lui congiunti, e ciò verosimilmente in ragione del peculiare oggetto della prestazione, che rende particolarmente rilevante il gradimento e la fiducia nella persona che presta assistenza, a prescindere dalla capacità della stessa.
Non sono ravvisabili neppure quegli indici cd. complementari e sussidiari (a cui può farsi riferimento in difetto dei detti ordinari indici sintomatici di subordinazione), quali l'osservanza di un orario di lavoro stabile e continuativo (dipendendo, questo, come detto, dalle concrete esigenze degli assistiti) e il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita (che, invece, era commisurato all'effettiva durata della prestazione lavorativa); né appare particolarmente significativa l'assenza, in capo a ogni singolo collaboratore, di un rischio economico e di una struttura imprenditoriale, ciò dipendendo dalla sostanziale semplicità della prestazione lavorativa richiesta, per la cui esecuzione non era necessaria la materiale disponibilità di particolari dotazioni strumentali.
Devesi, infine, considerare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è ripetutamente affermato che “ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di pagina 8 di 11 clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (in tal senso, per tutte, Cass., n° 35687/2021; v. anche 9264/2007, secondo cui “la valutazione del documento negoziale, tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato”).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa non ravvisandosi validi motivi per discostarsene, vi è ragione di attribuire apprezzabile rilievo anche alla volontà delle parti, manifestatasi nella qualificazione del rapporto in termini di contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.
Per tutto quanto esposto si ritiene, dunque, di condividere la conclusione cui è giunta, con la citata sentenza n° 52/2024, la Corte di Appello, che ha escluso nel caso di specie la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con i soggetti escussi dal personale ispettivo in considerazione degli acquisiti elementi di fatto (“i giorni e gli orari di lavoro dipendevano dalle richieste degli assistiti;
-i soggetti potevano rifiutare di rendere la prestazione;
-non vi è traccia di attività di controllo della prestazione;
-è risultato assente qualsiasi iniziativa disciplinare;
-il prestatore poteva contemporaneamente svolgere altri incarichi in autonomia, non connessi con la cooperativa;
-non vi era predeterminazione di compenso per l'attività notturna o comunque straordinaria;
- non vi è prova di una effettiva attività di organizzazione del lavoro, tradottasi in semplici direttive;
-nemmeno vi è prova delle necessità di giustificare eventuali assenze”) e, quindi, dell'insussistenza degli elementi essenziali e anche di quelli cd. sussidiari che caratterizzano la subordinazione.
L'impugnata ordinanza ingiunzione deve, quindi, essere revocata, non apparendo valorizzabile in senso contrario neppure l'assunto sostenuto - sostanzialmente in via subordinata - dalla parte opposta in comparsa di costituzione, secondo cui i rapporti di lavoro in esame rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'art. 2 (“collaborazioni organizzate dal committente”), D.Lgs. n° 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
pagina 9 di 11 Al riguardo devesi innanzi tutto considerare che dal punto di vista strutturale l'opposizione a sanzione amministrativa si configura in senso prettamente impugnatorio, dovendo essere proposta entro un termine di decadenza.
Ne consegue, da un lato, che l'opponente non può formulare con memorie o altri atti comunque definiti, motivi aggiunti a quelli inizialmente proposti con l'opposizione, quantomeno ove ciò avvenga decorso il termine d'impugnazione, la cui perentorietà non è eludibile;
e dall'altro che, simmetricamente, neppure l'amministrazione ingiungente può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, che nel caso di specie si esauriscono nella ipotizzata riconduzione dei rapporti di lavori “nell'alveo della subordinazione”.
A parte ciò, sul punto in questione mette comunque conto rilevare che l'acquisito materiale istruttorio non consente di ravvisare nel caso di specie con un tranquillante margine di certezza un'etero-organizzazione in grado di comportare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n° 81/2015 (che a tal fine richiede, fra l'altro, l'organizzazione, da parte del committente, delle modalità di esecuzione della prestazione), non potendosi ritenere, alla luce delle sommarie informazioni assunte dal personale ispettivo, che l'organizzazione dell'attività dei vari collaboratori fosse completamente decisa con ordini vincolanti dalla Cooperativa e, quindi, riservata unicamente ad essa, a cui solo competeva l'individuazione dell'effettivo contenuto delle prestazioni lavorative utili alla realizzazione degli scopi dell'impresa e la quantificazione della relativa durata, essendo, di contro, emerso che le concrete modalità esecutive delle prestazioni e, in particolare, l'effettiva assistenza prestata dai collaboratori e i relativi tempi di espletamento fossero, di volta in volta, essenzialmente stabiliti dagli stessi con i parenti dell'assistito (con conseguenti riflessi sull'ammontare dei compensi dovuti ai collaboratori e, quindi, sui costi sostenuti dalla ), e ciò in sostanziale Parte_1 corrispondenza con le pattuizioni contrattuali, per effetto delle quali il collaboratore avrebbe dovuto concordare “la metodologia di esecuzione del servizio” direttamente con il soggetto destinatario del servizio o con i suoi familiari, “essendo le caratteristiche esecutive della prestazione strettamente connesse alle singole situazioni nelle quali il
Collaboratore” era chiamato ad operare, “allo stato soggettivo, patologico e/o generale e familiare dell'assistito”, nonché “alle specifiche competenze, esperienza” e “alle esigenze
e impegni del collaboratore” (art.
2.4 dei contratti).
pagina 10 di 11 Il che trova conferma anche negli allegati provvedimenti emessi dalla
Commissione di Certificazione (v. doc. n° 25 di parte opponente), ove si è dato atto, fra l'altro, che “è possibile rinvenire margini di autonomia laddove il collaboratore si coordini, nell'espletamento della prestazione lavorativa, non tanto con i responsabili della committente, quanto, piuttosto, con il destinatario finale della prestazione” e che “il collaboratore, infatti, è chiamato di volta in volta ad organizzarsi con l'assistito in merito alla tipologia e alle modalità di intervento, nonché agli orari di assistenza, ove necessario”, per poi aggiungersi che il collaboratore “non è soggetto ad un vero e proprio
'orario di lavoro' benché ovviamente i servizi debbano essere resi in determinati orari e secondo le esigenze manifestate dall'assistito ad inizio del rapporto” e che “non appare vincolato a determinati orari stabiliti dal committente, quanto, piuttosto, allo svolgimento di determinati servizi che, di fatto, risultano ricollegati ad esigenze orarie del destinatario stabilite già a monte”.
I rilievi svolti inducono, quindi, a ritenere infondata l'azionata pretesa sanzionatoria, rendendo superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di opposizione relativo alla decorrenza del termine ex art. 14, legge n° 689/1981.
L'impugnata ordinanza ingiunzione deve, quindi, essere revocata.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni di fatto e diritto esaminate appare comunque valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sì come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e dalla , Parte_2 Parte_3 con sede legale in Trento, via Fogazzaro n° 23, in persona del legale rappresentante, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento-Servizio Lavoro, con sede in Trento, in persona del dirigente, avverso l'ordinanza ingiunzione n° S021/2023/879995/24.1/R.N., notificata in data 12.12.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 13.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 11 di 11