Decreto cautelare 15 novembre 2025
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2025, proposto da
C.S.C. S.r.l.s in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B30FE2F4CD, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Piras, Sergio Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Terralbese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Contu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edil Proget S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- della determinazione n. 267 in data 15 ottobre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese ha disposto di procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla C.S.C. S.r.l.s. dei lavori di “Completamento della piscina comunale” progetto di sviluppo territoriale (PST) “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas” - PT-CRP-18/INT-42 CUP D13B19000010006 - CIG B30FE2F4CD" per un importo contrattuale pari a € 1.315.617,89, oltre IVA nella misura di legge di cui alla determinazione a firma dello stesso Responsabile n. 197 del 17 luglio 2025 e di procedere all'interpello del concorrente che segue in graduatoria la CSC;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto e comunque connesso, ed in specie:
-della nota in data 30 luglio 2025 con la quale il RUP, nel comunicare all'odierna ricorrente l'aggiudicazione dei lavori in parola ha manifestato la propria intenzione, ai sensi dell'art. 25 del Bando/Disciplinare di gara nonché dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.6 del CSA, di procedere all'avvio anticipato dei lavori nelle more della stipula del contratto;
- della nota con la quale il D.L. in data 29 agosto 2025, " in ossequio alla richiesta di procedere alla consegna dei lavori effettuata dal RUP con comunicazione prot. 4404 del 30 luglio 2025 e successive interlocuzioni per le vie brevi, in forza del provvedimento di aggiudicazione intervenuto con la determinazione n. 196 del 17 luglio 2025, nonché ai sensi dell'art. 25 del disciplinare di gara, e poiché il RUP intende procedere all'avvio anticipato dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, c. 8 del Codice e dell'art. 2.6 del CSA" , ha invitato l'impresa a presentarsi per la consegna il successivo 11 settembre alle ore 12:00, senza indicare quali lavorazioni avrebbero dovute essere avviate anticipatamente né perché e chiedendo all'Impresa la non meglio precisata documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/08;
-della nota a firma del RUP prot. 4404 in data 30 settembre 2025, non conosciuta ma menzionata dal D.L. nella nota di cui sopra;
- della nota in data 11 settembre 2025 con la quale il D.L. ha fissato la seconda convocazione per il giorno 23 settembre 2025;
- del verbale di mancata consegna in data 23 settembre 2025 con il quale il D.L., preso atto dell'assenza dell'Impresa, ha ritenuto erroneamente che la "reiterata" assenza potesse configurare un grave inadempimento ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, trasmettendolo al RUP per gli opportuni provvedimenti;
- della nota prot. 5476 in data 26 settembre 2025 con la quale il RUP ha comunicato all'odierna ricorrente il "Preavviso di decadenza dall'aggiudicazione" assegnandole ex art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. il termine di 5 giorni per controdedurre, avviando contemporaneamente il relativo procedimento;
- della nota del RUP prot. 5532 in data 30 settembre 2025 con la quale il medesimo RUP ha riscontrato la lettera con la quale la CSC in pari data aveva controdedotto al preavviso di decadenza ribadendo i rilievi formulati nel preavviso, nonostante la disponibilità manifestata dall'Impresa;
- della nota prot. n. 6193 in data 31 ottobre 2025 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese ha disposto di rigettare l'istanza di annullamento in autotutela della CSC della determinazione n. 297/2025 recante la revoca dell'aggiudicazione presentata dall'odierna ricorrente citando senza allegarla la nota del RUP in data 27 ottobre 2025, non conosciuta;
- della medesima nota in data 27 ottobre 2025, non conosciuta, con la quale il RUP avrebbe confermato le ragioni della revoca "ritenendola proporzionata, giustificata da urgenza qualificata e da un grave inadempimento ex Codice dei contratti e della lex specialis, capitolato Speciale d'appalto" , da parte dell'operatore economico CSC;
- della relazione a firma del RUP in data 15 ottobre 2025 non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di revoca;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi nonché degli eventuali atti successivi non conosciuti con i quali l'Unione del Comuni del Terralbese abbia nel frattempo proceduto ad interpellare l'operatore economico che segue in graduatoria la ricorrente e ad aggiudicare a quest'ultimo l'appalto per cui è causa. nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dall'Unione dei Comuni del Terralbese in forza dell'interpello e per (ri)conseguire l'aggiudicazione dell'appalto a titolo di risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni del Terralbese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-la ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento mediante il quale l’Amministrazione resistente ha revocato l’aggiudicazione disposta in suo favore con riferimento alla procedura di gara per il “Completamento della piscina comunale progetto di sviluppo territoriale (PST) “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas” ;
- con decreto monocratico del 15 novembre 2025, questo T.A.R. ha concesso l’invocata tutela cautelare, ritenendo sussistenti i relativi presupposti;
- l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, in data 24 novembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- con ordinanza del 28 novembre 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare;
- con la memoria depositata il 20 febbraio 2026, in previsione della trattazione del merito all’udienza pubblica, la ricorrente ha domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto, successivamente all’adozione dell’ordinanza cautelare, l’Unione dei Comuni, nel prenderne
atto, ha annullato ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. la propria precedente determinazione n. 267 del 15 ottobre 2025, recante la revoca dell’aggiudicazione a suo tempo disposta in suo favore e a riattivare le procedure per la stipula del contratto. La ricorrente ha quindi domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in ragione della sua soccombenza virtuale, e la rifusione del contributo unificato;
- all’esito dell’udienza pubblica del 11 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto:
- di dover pronunciare la cessazione della materia del contendere alla luce di quanto evidenziato dalla stessa ricorrente e dell’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato, che ha soddisfatto l’interesse caducatorio azionato dalla ricorrente nell’odierno giudizio;
- che le spese di lite siano da porre a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione della sua soccombenza virtuale. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto ampiamente esposto nell’ordinanza cautelare del 28 novembre 2025 in ordine all’illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione. In particolare, il Collegio ha osservato come l’art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 consenta l’esecuzione anticipata del contratto, prima della sua stipula, in presenza di motivate ragioni che, nel caso di specie, non sono state rappresentate compiutamente dall’Amministrazione all’aggiudicatario nelle due occasioni in cui è stato convocato per la consegna anticipata dei lavori. Inoltre, il pacifico inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall’aggiudicazione ha influito sulle capacità organizzative dell’operatore economico aggiudicatario il quale, a fronte dell’inerzia della Stazione appaltante, legittimamente ha impiegato altrove le proprie capacità tecniche e organizzative, con la conseguenza che non poteva risultare indice di scarsa diligenza o inaffidabilità della ricorrente la sua richiesta di poter usufruire di un minimo lasso temporale per procedere alla consegna dei lavori. Conseguentemente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione che, con il proprio provvedimento illegittimo ha dato causa all’odierna lite. Deve, infine, essere disposto il rimborso del contributo unificato in favore della stessa ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO