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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009854203000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009854203000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013001744001 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5805/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 24.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- ON e l' Agenzia delle Entrate – Associazione_1, successioni e rimborsi IVA, impugnava l'avviso di intimazione n. 295 2024 9005384154000 notificato in data 07.02.2025 di euro 3.323,35, relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520200013001744001 notificata in data 08.03.2022, per l' importo complessivo di euro 2.748,11 avente ad oggetto registro trasferimento fabbricato tassa fissa, imposta di registro sanzione, interessi tasse e imposte indirette, riferita all'anno 2016.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione del credito;
- Mancata notifica dell'atto presupposto in violazione dell'art. 6 comma 2 dello statuto dei diritti del contribuente e violazione del D.P.R. 600 del 1973;
- Mancata allegazione di atti richiamati e difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente;
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 09.06.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie controdeduzioni.
Non risulta costituita l' Agenzia Entrate- ON benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 26.09.2025 parte ricorrente depositava memorie insistendo sulle proprie ragioni e quindi per l'accoglimento del ricorso con condanna in solido delle parti resistenti con distrazione in favore dei legali dichiaratesi antistatari.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, vista la documentazione allegata in atti dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, risulta regolarmente notificata la cartella di pagamento n.
29520200013001744001 in data 08.03.2022, sottesa all' avviso di intimazione impugnato, nel rispetto del termine di prescrizione di legge.
Risulta che la ricorrente abbia rifiutato la ricezione del plico spedito a mezzo raccomandata e per effetto della previsone dell' art. 138, comma 2, la notifica della cartella si considera regolarmente effettuata in mani proprie.
Di conseguenza, l' atto ha prodotto tutti i suoi effetti legali inclusa la decorrenza dei termini per impugnare nei termini di legge. In effetti, parte ricorrente non ha impugnato la cartella di pagamento, atto propedeutico all'intimazione di pagamento oggi oggetto di ricorso, e quindi è decaduta dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere proposte a pena di preclusione nei confronti dell' atto presupposto nei termini di legge.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' avviso di intimazione di pagamento emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti relativi all' avviso di intimazione di pagamento, che gli atti non sono stati impugnati nei termini previsti di legge, ne consegue, che qualsiasivoglia eccezione ad essa relativa è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Risulta infondata l' eccezione di prescrizione poichè non risultano decorsi i relativi termini in virtù della notificha degli atti interrutivi prodotti da parte resistente.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. ll ricorso è pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronuciando,rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005384154000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009854203000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200009854203000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013001744001 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5805/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 24.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- ON e l' Agenzia delle Entrate – Associazione_1, successioni e rimborsi IVA, impugnava l'avviso di intimazione n. 295 2024 9005384154000 notificato in data 07.02.2025 di euro 3.323,35, relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520200013001744001 notificata in data 08.03.2022, per l' importo complessivo di euro 2.748,11 avente ad oggetto registro trasferimento fabbricato tassa fissa, imposta di registro sanzione, interessi tasse e imposte indirette, riferita all'anno 2016.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione del credito;
- Mancata notifica dell'atto presupposto in violazione dell'art. 6 comma 2 dello statuto dei diritti del contribuente e violazione del D.P.R. 600 del 1973;
- Mancata allegazione di atti richiamati e difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente;
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 09.06.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie controdeduzioni.
Non risulta costituita l' Agenzia Entrate- ON benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 26.09.2025 parte ricorrente depositava memorie insistendo sulle proprie ragioni e quindi per l'accoglimento del ricorso con condanna in solido delle parti resistenti con distrazione in favore dei legali dichiaratesi antistatari.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, vista la documentazione allegata in atti dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, risulta regolarmente notificata la cartella di pagamento n.
29520200013001744001 in data 08.03.2022, sottesa all' avviso di intimazione impugnato, nel rispetto del termine di prescrizione di legge.
Risulta che la ricorrente abbia rifiutato la ricezione del plico spedito a mezzo raccomandata e per effetto della previsone dell' art. 138, comma 2, la notifica della cartella si considera regolarmente effettuata in mani proprie.
Di conseguenza, l' atto ha prodotto tutti i suoi effetti legali inclusa la decorrenza dei termini per impugnare nei termini di legge. In effetti, parte ricorrente non ha impugnato la cartella di pagamento, atto propedeutico all'intimazione di pagamento oggi oggetto di ricorso, e quindi è decaduta dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere proposte a pena di preclusione nei confronti dell' atto presupposto nei termini di legge.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' avviso di intimazione di pagamento emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti relativi all' avviso di intimazione di pagamento, che gli atti non sono stati impugnati nei termini previsti di legge, ne consegue, che qualsiasivoglia eccezione ad essa relativa è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Risulta infondata l' eccezione di prescrizione poichè non risultano decorsi i relativi termini in virtù della notificha degli atti interrutivi prodotti da parte resistente.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. ll ricorso è pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronuciando,rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)