Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
Non sono coperti dalla speciale immunità prevista dall'art. 122, comma quarto, Cost., i comportamenti tenuti da un consigliere regionale nel corso dell'approvazione di una legge reg., in concorso con soggetti estranei al procedimento legislativo, al fine di disporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito. (Nella specie, relativa a sequestro probatorio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la configurabilità del reato di corruzione, ritenendo la citata immunità riferibile non solo agli atti tipici della funzione legislativa, ma anche a tutti quei comportamenti ad essa comunque riconducibili) (v. Corte cost. n. 432 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2005, n. 21117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21117 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2097
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 5979/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
contro l'ordinanza emessa in data 11 gennaio 2005 dal detto Tribunale;
nei confronti di:
IO AL.
Letti gli atti e l'ordinanza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva. Udito il Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to ANGIOLELLI Dante, che si associato alla richiesta del Procuratore generale.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Pescata ha annullato il decreto di sequestro probatorio di "buoni carburante, fogli manoscritti, agende, rubriche telefoniche, assegni e documentazione varia afferente il progetto di legge regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" effettuato nei confronti di ST AL, consigliere della Regione Abruzzo e componente della commissione regionale per l'approvazione del detto progetto di legge, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 319 c.p.. Dalla premessa che l'addebito di avere influenzato, nelle esposte qualità, gli orientamenti di voto del proprio e di altri partiti politici nel corso dell'approvazione del detto progetto di legge, si può senza dubbio ricondurre all'esercizio dell'attività politico- legislativa, il Tribunale ha fatto discendere l'insussistenza del reato ipotizzato. Conclusione giustificata dal rilievo che nell'ambito della cennata attività non può configurarsi l'atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 c.p. in quanto tale nozione, che presuppone un'attività amministrativa dai fini vincolati, mal si concilia con un'attività libera nel fine come quella legislativa, peraltro coperta dall'immunità prevista dall'art. 122 Cost., comma 4, con riferimento alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, ed estesa dalla Corte costituzionale a tutti quei comportamenti che, pur rientrando negli atti tipici, siano comunque ad essi riconducigli.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, lamentando la violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli art. 319 c.p., artt. 257 e 324 c.p.p..
Il ricorrente, dopo aver rammentato che sulla base della definizione dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale anche colui che esercita una funzione legislativa, al quale, pertanto, possono ascriversi in qualità di intraneus del reato le fattispecie penalmente rilevanti in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, ha confutato la prima tesi del Tribunale richiamando la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che in tema di attività discrezionale della Pubblica Amministrazione ritiene configurabile le ipotesi di corruzione, propria o impropria che sia, qualora la scelta discrezionale sia stata dettata dall'interesse prevalente del privato corruttore cui il pubblico ufficiale presta adesione. Ha aggiunto che non è configurabile la pretesa immunità di cui all'art. 122 Cost. poiché nel caso in esame non viene in rilievo la liceità o illiceità del voto o opinione espressi, bensì la diversa ipotesi di un accordo corruttivo in atto, ovverosia l'esercizio della funzione istituzionale in base alle esigenze di un privato corruttore.
Con memoria depositata il 23 novembre 1995 il ST ha confutato le argomentazioni del Procuratore ricorrente, ribadendo che la speciale immunità di cui all'art. 122 Cost., comma 4 è desinata a coprire tutti i comportamenti dei consiglieri comunali che, pur non rientrando tra gli atti tipici, siano collegati con nesso funzionale all'esercizio delle attribuzioni legislative proprie dell'organo regionale di appartenenza.
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'argomentazione del Tribunale riferita alla speciale guarentigia sanzionata dall'art. 122 Cost., comma 4 non può essere condivisa, per come è posta, alla luce dell'indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 432 del 1994), secondo cui la speciale immunità non trova applicazione qualora il consigliere regionale non sia perseguito dal giudice penale per avere concorso alla formazione ed all'approvazione di una legge regionale ma, come appare nell'ipotesi in esame, per comportamenti che si "assume essere stati realizzati con soggetti non partecipi di tale procedimento" al fine di predisporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito.
Il che comporta, vista la qualità di pubblico ufficiale che l'art.357 c.p. attribuisce a colui che esercita anche un pubblica funzione legislativa, che non è nemmeno condivisibile l'altra perentoria affermazione secondo cui nell'esercizio di un'attività amministrativa discrezionale, ed in particolare della pubblica funzione legislativa, non può ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, nemmeno qualora venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore. Tale analisi è del tutto mancata nel provvedimento impugnato che, quindi, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Pescara, tenuto ad esprimere in modo convincente il proprio convincimento, attenendosi agli esposti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2006